Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 1
La richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all'opposizione al decreto di penale di condanna, una volta rigettata dal giudice, può essere riproposta all'apertura del conseguente dibattimento solo se la nuova domanda reitera esattamente quella precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2007, n. 46367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46367 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 24/10/2007
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1564
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 022183/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IT RM, N. IL 25/05/1958;
avverso SENTENZA del 05/02/2007 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TI EL ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, emessa in data 5 febbraio 2007 con la quale veniva condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, deducendo quali motivi la carenza e l'insufficienza della motivazione in tema di responsabilità per omessa valutazione delle prove emergenti dall'istruttoria dibattimentale, poiché il prevenuto fu autorizzato a rimettersi alla guida dell'autovettura, segno evidente della mancanza di alterazione fisico-psichica dovuta all'ingestione di sostanze alcoliche, non provabile con la sola allegazione dell'alcoltest, l'erronea applicazione dell'art. 464 c.p.p., comma 3 e l'illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione sul punto, in quanto la reiterata richiesta di patteggiamento, effettuata "in limine litis", dopo il rigetto di una precedente istanza, avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna e fondata su una pena diversa, era in contrasto con la citata norma processuale come interpretata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 169 del 2003 e con l'orientamento del giudice di legittimità con riguardo alla possibilità di rinnovare l'istanza di oblazione ex art. 162 bis c.p., una volta formulata con l'opposizione a decreto penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti sono manifestamente infondati, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di mille Euro in favore della cassa delle ammende, determinata ai sensi della sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale. Ed invero, sarebbe sufficiente riferirsi all'ormai costante giurisprudenza secondo cui le censure inerenti alle pretese differenti valutazioni delle risultanze processuali devono essere dotate del requisito dell'autosufficienza cioè della specifica indicazione del materiale probatorio richiamato, dell'indicazione dell'elemento fattuale, del dato probatorio o dell'atto processuale in modo da consentirne una pronta individuazione,(Cass. sez. 114 giugno 2006 n. 20370 rv. 233778 e rv. 234115, Cass. sez. 6, 7 luglio 2006 n. 23781 rv. 234152 e Cass. sez. 6, 6 luglio 2006 n. 23524 rv. 234153).
Peraltro, occorre rilevare come dette censure siano caratterizzate da una parziale e monca rivisitazione delle risultanze processuali, giacché l'indimostrato preteso errore degli agenti di aver fatto nuovamente porre alla guida del mezzo l'imputato, nonostante i risultati dell'alcoltest, non escluderebbero validità allo stesso, mai posto in dubbio nelle due impugnazioni. Inoltre, per quanto attiene al vizio procedurale è pacifico che l'istanza avanzata "in limine litis" concerneva una diversa quantificazione della pena, sicché, anche in detto caso, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questo giudice di legittimità (Cass. sez. 3, 10 maggio 2005 n. 17631 rv. 231311 in tema di oblazione facoltativa e Cass. sez. 3, 1 giugno 2005 n. 20517 rv. 231921 in termini), secondo cui "la richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna, una volta rigettata dal giudice, può essere riproposta in apertura del dibattimento introdotto dal conseguente decreto di giudizio immediato, purché la nuova domanda reiteri esattamente quella precedente. La preclusione introdotta dall'art. 464 c.p.p., comma 3, infatti, riguarda l'eventualità che una richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all'opposizione, mentre la reiterazione della precedente domanda costituisce il presupposto affinché possa esercitarsi il sindacato del giudice dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto".
Pertanto, la presentazione di una diversa istanza di patteggiamento in relazione alla dosimetria della pena determina mutamenti della richiesta e della situazione di fatto cui la stessa si riferisce, sicché, in tal caso, la rinnovazione non costituisce strumento per un sindacato sulla precedente decisione di rigetto, ed, invece, concreta quella domanda "presentata" nel giudizio che, come tale,è preclusa espressamente dall'art. 464 c.p.p., comma 3, secondo quanto, invano, rappresentato dall'impugnata sentenza.
Infine, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità del ricorso, non avendo fatto instaurare il rapporto processuale con l'impugnazione (cfr. Cass. sez. un. 21 dicembre 2000 n. 32, De Luca rv. 217266, Cass. sez. un. 11 settembre 2001 n. 33542, Cavalera rv. 219531 e Cass. sez. un. 22 giugno 2005 n. 23428, Bracale), non consente di poter valutare eventuali cause di estinzione del reato sopravvenute e neppure ipotesi di nullità assoluta (cfr. anche Cass. sez. un. 14 gennaio 2002 n. 1021 rv. 220511 ma contra Cass. sez. un. 8 maggio 2002 n. 17179 rv. 221403, su cui vedi per evitare ridondanze di trattazione Cass. sez. 4, 13 febbraio 2007, Ovidi ed altri non massimata sul punto, secondo la quale occorre aver riguardo al principio devolutivo ed alla tipologia del giudizio) o di pena illegale qual è quella irrogata per un fatto commesso in data 25 aprile 2003.
Pertanto si sarebbe dovuto applicare il regime sanzionatorio più favorevole previsto per la giurisdizione del giudice di pace dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52 (Cass. sez. 4, 14 febbraio 2003 n. 7292 rv. 223493) rispetto a quello previsto dalla normativa del 2003, che contempla la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto, mentre prima era stabilita quella alternativa dell'ammenda o della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità c.d. pene paradetentive.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2007