Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 028 7 3 1 LA CORTE SU NE ALICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente - R.G.N. 20738/98 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. 5931 Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere Ud. 11/01/01 Consigliere - Dott. Bruno BALLETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copla studio SENT ENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 27 FEB 2001 domiciliato in ROMA SANSO' SALVATORE, elettivamente IL CANCELLIERE VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentato e difeso MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta delega in dall'avvocato atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso 2001 rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente. 98 -1- avverso la sentenza n. 1566/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 01/06/98; R.G.N. 1193/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato MAGARAGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto 8 settembre 1992, il sig. TO AN ricorreva al Pretore - giudice del lavoro di Lecce-contro il Ministero dell'Interno chiedendo che quest'ultimo venisse condannato a pagargli l'indennità di accompagnamento. Con sentenza in data 14 dicembre 1995, il Pretore, dopo avere disposto consulenza tecnica medico legale di ufficio, rigettava la domanda. Il Tribunale-sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 28 aprile /1° giugno 1998 rigettava l'appello dell'assistita e dichiarava non ripetibili le spese. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il AN affidandosi a unico motivo. Resiste il Ministero dell'interno con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorrente deduce omessa ed insufficiente motivazione ex art.360, n.5 c.p.c. e contemporanea violazione ed erronea applicazione dell'art.1 legge n.118/80 e sostiene che la motivazione del Tribunale, siccome contenente solo frasi di stile deve considerarsi inesistente e comunque viziata per non avere reso espliciti i motivi in fatto ed in diritto della pronuncia. In particolare l'anamnesi dell'assistita indicava un quadro generale compromesso da un infarto 2073898.doc 3 del miocardio, deficit visivo, patologia osteoarticolare, deficit uditivo, patologia psichica (secondo il consulente di ufficio si trattava di soggetto a tratti confabulante polarizza la propria attenzione e memoria su fatti dell'ultimo ** evento bellico fini tremori alle mani. abbassamento dell'umore rivolto al *** pianto). Erroneamente il consulente tecnico di ufficio aveva richiamato i codici delle tabelle ministeriali, non vincolanti e non attinenti alla valutazione della incapacità di deambulare o di provvedere autonomamente agli atti della vita quotidiana. Sarebbe occorsa una valutazione globale delle patologie e della lor reciproca esaltazione, indipendentemente dalla eventuale capacità di lavoro residuale. Il motivo è infondto. Ha rilevato il Tribunale che il consulente medico legale di ufficio aveva confermato quanto risultante dalla consulenza di ufficio espletata in primo grado e cioè che l'appellante era in grado di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita in quanto portatore di patologie che non comportavano assistenza continua. La pur sintetica motivazione del giudice di appello rende palese la ratio decidendi, anche per il riferimento fatto alla consulenza tecnica di ufficio cui lo stesso giudice ha prestato adesione richiamandola, sì che questa fa parte integrante della sentenza e, per tale ragione, può essere esaminata dal giudice di legittimità. Non trascurabile elemento valorizzato dal Tribunale è anche la coincidenza delle 2073898.doc valutazioni operate dal proprio ausiliare con quelle espresse dal consulente di ufficio nominato in prime cure. Rileva, in particolare, la Corte che il secondo consulente - dopo avere elencato la copiosa documentazione medica acquisita nonché l'accertamento della commissione medica di prima istanza, e dopo avere formulato a sua volta una diagnosi clinica e medico legale di poliartrosi con osteoporosi, cardiopatia ischemica ipertensiva post i.m.a., iperplasia prostatica, b.p.c.o, ipovisus, ipoacusia bilaterale, lieve depressione endoreattiva, edentulia, e dopo avere indicato le percentuali tabellari di invalidità corrispondenti a tali patologie, ma ciò evidentemente al fine di pervenire al giudizio di inabilità totale e non anche ai fini del diverso accertamento dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita ha dato atto che sostanzialmente durante la visita - l'assistibile lamentava spontaneamente sofferenze da intervento per epitelioma basocellulare all'orecchio sinistro, da iperplasia prostatica con i conseguenti disturbi urinari, da disturbi cardio-respiratori, da ipovisus, da cefalea, da iposteneia e da rachialgie. Peraltro, alla visita il soggetto era risultato in sufficiente stato generale, calmo, gravemente ipoacusico, con evidente deficit visivo in 00, in parte collaborante e a tratti confabulante. Comunque appariva orientato nel tempo e nello spazio, rispondeva a tono alle domande ed agli ordini semplici, in particolare saliva e scendeva dal lettino di visita anche se con difficoltà e deambulava autonomametne a piccoli passi ed in modo precauzionale. ünd Il consulente del Tribunale ha quindi enumerato patologie sostanzialmente 2073898.doc 5 analoghe a quelle già riscontrate dal consulente di ufficio del Pretore, dando atto, altresì, che l'assistibile presentava depressione endoreattiva di grado lieve con abbassamento del tono dell'umore rivolto al pianto. Sulla scorta di tali accertamenti, complessi e valutati all'evidenza nel loro insieme, non appaiono illogiche o contrarie ai principi della scienza medico legale le conclusioni cui il consulente tecnico di ufficio nominato dal Tribunale e lo stesso giudice di appello sono giunti e cioè che il AN non aveva necessità di globale e continuativointervento assistenziale permanente, ovvero dell'accompagnatore, essendo a sua volta in grado di compiere e con una certa autonomia i comuni atti della vita quotidiana (malgrado i disturbi urinari) e di deambulare. In senso contrario non possono deporre, sul piano logico-giuridico e medico-legale, i non rilevanti sintomi di decadimento fisico e psichico, normali nella generalità degli anziani dell'età del AN, elencati nel motivo di appello sopra sintetizzato (tendenza saltuaria a confabulare, fini tremori alle mani, abbassamento dell'umore rivolto al pianto) e non comportanti di per sé e neppure associati alle patologie sopra menzionate necessità di accompagnamento. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art. 152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n.134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e 2073898.doc temeraria. P. T. M. per le La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese perdi giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, addì 11 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE.М ожно в тороший Stilleдем IL COLLABORATORE IN CANCELLE Depositata in Cancalieria oggi, 27 FEB. ZUU1 I 0 3 A D IL COLLABORATORE 1 S 3 , S . 5 O A T L T . R L , A N ' O A B S L 3 E L I 7 E P D - S D 8 I A - I N 1 T S S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G E A E , O L D O T R E T I T T A S R L I I N L E G D S E E E R O D 2073898.doc