Sentenza 21 marzo 2000
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del Pretore che, ravvisando, nel fatto così come contestato, un'ipotesi di reato diversa da quella indicata nel decreto di citazione, anziché provvedere direttamente a qualificarlo con la sentenza in esito al dibattimento, disponga, prima della sua apertura, la restituzione degli atti al P.M.; e ciò, in quanto, pur essendo, in astratto, riconosciuto dall'art. 521 cod. proc. pen. il potere del giudice di restituire gli atti al P.M., il suo esercizio presuppone che il fatto sia diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2000, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 21.03.2000
1.Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 2093
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 23151/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano nei confronti di:
DE IT MA N. IL 20.05.1960
avverso ordinanza del 05.03.1999 PRETORE di MERANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FABBRI GIANVITTORE lette le conclusioni del P.G. Dr. TURONE Giuliano.
Annullamento con rinvio.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 5-3-1999 il Pretore di Bolzano, Sezione Distaccata di Merano, prima di aprire il dibattimento a carico di De TO AR per il reato di cui all'art. 650 c.p. disponeva la restituzione degli atti al P.M., rilevando che doveva essere contestato il reato di cui all'art. 163 comma 3 T.U.L.P.S. Avverso la predetta ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Bolzano, deducendo l'abnormità del provvedimento e sostenendo che il Pretore avrebbe dovuto provvedere direttamente alla riqualificazione giuridica.
Il ricorso è fondato.
In realtà non risulta dal provvedimento adottato che il Pretore abbia ravvisato un fatto diverso da quello contestato e pertanto deve ritenersi che abbia semplicemente voluto che quel fatto fosse qualificato diversamente. Alla nuova qualificazione giuridica del reato, però, avrebbe dovuto provvedere direttamente il Pretore, con la sentenza in esito al dibattimento, una volta riscontrata l'esistenza del fatto contestato.
Contro il provvedimento ex art. 521, tuttavia, non è previsto alcun mezzo di impugnazione, di guisa che è configurabile la possibilità di un ricorso per cassazione soltanto ravvisando nel predetto provvedimento gli estremi dell'abnormità. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. Un., 26-4- 1989, Goria;
9-9-1997, Quarantelli e 10-12-1997, Di Battista), un provvedimento può definirsi abnorme quando, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale;
ovvero quando, pur essendo in astratto, manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e della ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite;
o infine quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.
In tali ipotesi trova collocazione l'ordinanza impugnata, trattandosi di provvedimento che pur essendo, in astratto, manifestazione di un legittimo potere, riconosciuto dall'art. 521 c.p.p., è stato esercitato al di fuori dei casi consentiti e al di là di ogni ragionevole limite, avendo comportato una regressione del processo, non ammissibile se non laddove esplicitamente prevista, alla quale non è possibile ovviare se non con il ricorso per cassazione per abnormità, con conseguente annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al giudice di primo grado per quanto di competenza.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bolzano in composizione monocratica per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000