CASS
Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2026, n. 18820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18820 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia Nel procedimento penale a carico di El LL KA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 10/04/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SE BI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al mancato aumento per la continuazione interna contestata in fatto al capo di imputazione a), con rinvio al GUP del Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso;
lette le conclusioni scritte dell’Avv. Laura Bernacchi del foro di Busto Arsizio, difensore di El LL KA, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 18820 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: BIONDI GIUSEPPE Data Udienza: 19/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 aprile 2025 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, all’esito del giudizio abbreviato, condannava El LL KA per i reati ascrittigli di cui ai capi a) – art. 337 cod. pen. – e b) – artt. 582, 585, comma 1, in relazione agli artt. 576, comma 1, n. 1, 61, comma 1, n. 2, e 576, comma 1, n.
5-bis, cod. pen. -, riconosciuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito, alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre a pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generare presso la Corte di appello di Brescia deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 81, comma 1, cod. pen. Il Giudice di primo grado ha riconosciuto l’imputato responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commessi in danno dell’ass. capo di pubblica sicurezza Fratus Andrea e dell’agente Modica Antonino, in servizio presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera preso lo scalo aeroportuale di Orio al Serio. In sede di trattamento sanzionatorio, però, non applicava l’aumento di pena ai sensi dell’art. 81, comma 1, cod. pen. in applicazione della disciplina del concorso formale di reati. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e hanno depositato requisitoria scritta il Procuratore generale e conclusioni scritte il difensore dell’imputato, concludendo entrambi come in epigrafe riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E’ bene premettere che il pubblico ministero che, come nel caso di specie, intenda impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, è tenuto ad esperire il ricorso diretto per cassazione, in quanto tale decisione può essere appellata solo nel caso in cui la stessa modifichi il titolo del reato (Sez. 3, n. 31616 del 31/05/2019, Rv. 276047-01). 2. Ciò detto, il ricorso è fondato. 3. Come correttamente ricordato dal ricorrente, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, 3 comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771-01). Dalla lettura dell’imputazione elevata sub capo a), nonché della sentenza impugnata, emerge con chiarezza che l’imputato poneva in essere la condotta violenta contestata al capo a) nei confronti di entrambi i pubblici ufficiali intervenuti nell’esercizio delle loro funzioni, provocando loro le lesioni personali contestate al capo b). Tuttavia, nell’irrogazione della pena, il Giudice, determinata la pena base per il più grave delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ridotta la stessa per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, procedeva ad aumentarla per la continuazione con il reato di lesioni personali, ma non prevedeva un ulteriore aumento della pena base per il concorso formale dell’ulteriore reato di resistenza a pubblico ufficiale. 4. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica, trattandosi di ricorso diretto per cassazione ex art. 608 cod. proc. pen. avverso sentenza inappellabile ex art. 443, comma 3, cod. proc. pen., e non di ricorso per saltum ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al GUP Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica. Così deciso il 19 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SE BI RC PR
udita la relazione svolta dal Consigliere SE BI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al mancato aumento per la continuazione interna contestata in fatto al capo di imputazione a), con rinvio al GUP del Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso;
lette le conclusioni scritte dell’Avv. Laura Bernacchi del foro di Busto Arsizio, difensore di El LL KA, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 18820 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: BIONDI GIUSEPPE Data Udienza: 19/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 aprile 2025 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, all’esito del giudizio abbreviato, condannava El LL KA per i reati ascrittigli di cui ai capi a) – art. 337 cod. pen. – e b) – artt. 582, 585, comma 1, in relazione agli artt. 576, comma 1, n. 1, 61, comma 1, n. 2, e 576, comma 1, n.
5-bis, cod. pen. -, riconosciuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito, alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre a pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generare presso la Corte di appello di Brescia deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 81, comma 1, cod. pen. Il Giudice di primo grado ha riconosciuto l’imputato responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commessi in danno dell’ass. capo di pubblica sicurezza Fratus Andrea e dell’agente Modica Antonino, in servizio presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera preso lo scalo aeroportuale di Orio al Serio. In sede di trattamento sanzionatorio, però, non applicava l’aumento di pena ai sensi dell’art. 81, comma 1, cod. pen. in applicazione della disciplina del concorso formale di reati. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e hanno depositato requisitoria scritta il Procuratore generale e conclusioni scritte il difensore dell’imputato, concludendo entrambi come in epigrafe riportato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E’ bene premettere che il pubblico ministero che, come nel caso di specie, intenda impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, è tenuto ad esperire il ricorso diretto per cassazione, in quanto tale decisione può essere appellata solo nel caso in cui la stessa modifichi il titolo del reato (Sez. 3, n. 31616 del 31/05/2019, Rv. 276047-01). 2. Ciò detto, il ricorso è fondato. 3. Come correttamente ricordato dal ricorrente, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, 3 comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771-01). Dalla lettura dell’imputazione elevata sub capo a), nonché della sentenza impugnata, emerge con chiarezza che l’imputato poneva in essere la condotta violenta contestata al capo a) nei confronti di entrambi i pubblici ufficiali intervenuti nell’esercizio delle loro funzioni, provocando loro le lesioni personali contestate al capo b). Tuttavia, nell’irrogazione della pena, il Giudice, determinata la pena base per il più grave delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ridotta la stessa per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, procedeva ad aumentarla per la continuazione con il reato di lesioni personali, ma non prevedeva un ulteriore aumento della pena base per il concorso formale dell’ulteriore reato di resistenza a pubblico ufficiale. 4. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica, trattandosi di ricorso diretto per cassazione ex art. 608 cod. proc. pen. avverso sentenza inappellabile ex art. 443, comma 3, cod. proc. pen., e non di ricorso per saltum ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al GUP Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica. Così deciso il 19 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SE BI RC PR