Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5117
CASS
Sentenza 3 aprile 2003

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In tema di espulsione amministrativa dello straniero, il termine di dieci giorni dal deposito del ricorso avverso il decreto prefettizio, posto all'autorità giurisdizionale per provvedere sullo stesso ricorso dall'art. 13, comma nono, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non ha, nel silenzio della norma sul punto, carattere perentorio; pertanto, la inosservanza di detto termine non ha effetti sul processo, ne' preclude al giudice la pronuncia tardiva del provvedimento conclusivo.

Nel processo di opposizione al decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero, non è consentita la deduzione a verbale di ragioni di nullità del decreto espulsivo con riguardo a vizi del provvedimento (nella specie, la mancanza di sottoscrizione del prefetto) già fatti palesi dal testo comunicato all'espellendo, non sussistendo ragioni per le quali, nel procedimento camerale di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., 13 e 13 - bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come modificato dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113), avente ad oggetto motivi di illegittimità di un atto amministrativo, debba essere mutata la regola secondo cui con l'atto introduttivo deve procedersi alla integrale "editio actionis", salva l'ipotesi in cui il vizio prospettabile abbia carattere processuale, derivando dal processo di opposizione e pertanto da un momento successivo a quello del deposito del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5117
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5117
    Data del deposito : 3 aprile 2003

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