Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 2
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, il termine di dieci giorni dal deposito del ricorso avverso il decreto prefettizio, posto all'autorità giurisdizionale per provvedere sullo stesso ricorso dall'art. 13, comma nono, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non ha, nel silenzio della norma sul punto, carattere perentorio; pertanto, la inosservanza di detto termine non ha effetti sul processo, ne' preclude al giudice la pronuncia tardiva del provvedimento conclusivo.
Nel processo di opposizione al decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero, non è consentita la deduzione a verbale di ragioni di nullità del decreto espulsivo con riguardo a vizi del provvedimento (nella specie, la mancanza di sottoscrizione del prefetto) già fatti palesi dal testo comunicato all'espellendo, non sussistendo ragioni per le quali, nel procedimento camerale di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., 13 e 13 - bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come modificato dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113), avente ad oggetto motivi di illegittimità di un atto amministrativo, debba essere mutata la regola secondo cui con l'atto introduttivo deve procedersi alla integrale "editio actionis", salva l'ipotesi in cui il vizio prospettabile abbia carattere processuale, derivando dal processo di opposizione e pertanto da un momento successivo a quello del deposito del ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5117 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND TS NN, elett.te domiciliata in Roma, via Nazionale 243 presso BE OC con l'avv. Gabriele Tedeschi del Foro di Sulmona, che la rappresenta e difende per legge
- ricorrente -
contro
Prefetto di L'Aquila
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di L'Aquila n. 602 del 10.3.01. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.02.03 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. F. Uccella che ha concluso per l'accoglimento p.q.d.r.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 19.2.2001 il Prefetto de L'Aquila disponeva l'espulsione dal t.n. di NN DZ TS - cittadina ucraina - ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. B) D.Leg. 296/98 per non avere richiesto nel termine di legge, il p.d.s. La extracomunitaria si opponeva ed il Tribunale de L'Aquila con decreto 10.3.2001 rigettava il ricorso affermando (per quel che rileva):
che con riguardo al mancato rispetto del termine di dieci giorni per la decisione di cui all'art. 13 c. 9 del D.Leg. 296/98, come modificato dall'art. 3 del D.Leg. 113/99, detto termine aveva carattere ordinatorio;
che, per quel che concerneva la mancata sottoscrizione dell'originale del decreto da parte del Prefetto, risultava che questi con atto 13.4.2000 aveva delegato il Vice prefetto e che tale delega era stata depositata in cancelleria, a disposizione di chi avesse interesse a prenderla in visione, il 10.3.2001. Per la cassazione di tale decreto la espulsa ha proposto ricorso con due motivi in data 29.3.2001. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso viene denunziata la violazione dell'art. 13 c. 9 del D.Leg. 286/98 per essere la decisione sopraggiunta, in difformità dalla legge, oltre i dieci giorni a far data dal deposito del ricorso in opposizione ed essendo perentorio tale termine. Con il secondo motivo viene esposta la violazione degli artt. 101-115 c.p.c. e 24 Cost, per avere il Giudice rilevato l'esistenza di una delega del Prefetto al Vice prefetto (che aveva sottoscritto il decreto espulsivo) sulla base di una documentazione prodotta in cancelleria dopo l'assunzione della causa in riserva e pertanto mai esaminata da essa opponente.
Rileva il Collegio - nell'ambito dei poteri di lettura degli atti connessa alla esigenza di scrutinare la formazione del giudicato interno - che entrambe le questioni poste nei riferiti due motivi del ricorso non vennero prospettate con la opposizione 24.2.2001 al decreto di espulsione ma vennero poste dal difensore della DZ TS solo all'udienza del 9.3.2001, raccolte a verbale e quindi decise dal Tribunale con il qui impugnato decreto 10.3.2001. Non vi è dubbio che la deduzione a verbale di ragioni di nullità del decreto espulsivo non sia consentita con riguardo ai vizi del provvedimento del Prefetto già fatti palesi dal testo comunicato all'espellendo, non sussistendo ragioni per le quali, nel procedimento camerale di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c. e 13 -13 bis del D.Leg. 286/98 (come modif. dal D.Leg. 113/99 e non novellati dalla L. 189/02), avente ad oggetto motivi di illegittimità di un atto amministrativo, debba essere mutata la regola per la quale con l'atto introduttivo debba procedersi alla integrale editio actionis. A tal regola, evidentemente, può far eccezione l'ipotesi in cui il vizio prospettabile abbia carattere processuale, derivando cioè dal processo di opposizione e pertanto da un momento successivo a quello del deposito del ricorso: in tal prospettiva, ove, come prospettato dalla ricorrente, il termine statuito per la decisione dall'art. 13 c. 9 del D.Leg. 296/98 (modif. dall'art. 3 del D.leg. 113/99), avesse carattere perentorio sì da comportare la decadenza dal potere di decidere e quindi la inefficacia della sua adozione oltre i 10 giorni dal deposito del ricorso, non potrebbe negarsi all'opponente la facoltà di prospettare a verbale siffatta decadenza (o di farla valere solo con l'impugnazione, a seconda del dies di maturazione dell'evento) non potendosi configurare la stessa sin dall'introduzione della lite.
Ma se da tanto consegue la indubbia ammissibilità del primo motivo, non da questo discende la sua fondatezza.
Questa Corte (Cass. 4754/02) ha infatti già avuto modo di negare che il termine de quo abbia carattere perentorio, tale statuizione fondandosi su:
1. la previsione di generale ordinatorietà dei termini non espressamente dichiarati perentori (art. 152 c.p.c.);
2. la riconducibilità della espressione "in ogni caso", contenuta nel disposto di legge, alla volontà di imporre una comune rapida sorte alle due ipotesi di accoglimento o rigetto del ricorso ma non di vincolarne l'efficacia al rispetto del termine;
3. la significativa diversa ed espressa previsione dell'ari 309 commi 9 e 10 del C.P.P. (sulla prevista perdita di efficacia dell'ordinanza custodiate in difetto di tempestiva definizione del procedimento);
4. l'inconferenza del richiamo alle previsioni di sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza ingiunzione del Prefetto per inosservanza del termine di cui all'art. 204 CdS (stante la sua inerenza ad atto del procedimento amministrativo, conformemente al disposto dell'art. 2 L. 241/90, e non certo ad atto del processo);
5. la inesistenza di conseguenze pregiudizievoli per lo straniero della scelta della qualificazione del termine come "acceleratorio", posto che, da un lato, a sanzionarne l'inosservanza, egli avrà svariati rimedi ordinamentali, risarcitori o di iniziativa disciplinare, e che, dall'altro lato, onde evitare che il procedimento venga a concludersi dopo l'acquisizione di efficacia della espulsione (quindici giorni, alla stregua della previgente normativa) egli avrà a disposizione la tutela cautelare. A tali condivisibili statuizioni ritenendo il Collegio di attenersi, ne consegue la reiezione del primo motivo.
Diversa sorte merita invece il secondo motivo, questo ponendo la questione della carenza di sottoscrizione del Prefetto quale ragione di nullità del decreto espulsivo, questione ignorata dal ricorso 24.2.2001 ed inammissibilmente dedotta nel verbale 9.3.2001 pur avendo ad oggetto un requisito formale del decreto opposto sul quale la contestazione si sarebbe potuta esporre con l'atto introduttivo. Se a ciò si aggiunga il fatto che alla udienza del 9.3.2001 nessuno ebbe a comparire per il Prefetto e che quindi sul punto non ebbe a sorgere (neanche tardivamente) il contraddittorio, sì che indebitamente il Tribunale ebbe a prenderla in esame, devesi concludere nel senso che l'odierna proposizione di tale questione, non trattata nella fase del merito e non prospettabile d'ufficio ne' di converso riducibile a mero diverso profilo di diritto di questione già compresa nel dibattito processuale (Cass. 9097/02 e 10902/01), debba essere ritenuta radicalmente inammissibile, a nulla rilevando, ovviamente, che su di essa il Giudice del merito, neanche avvedendosi della novità della questione postagli a verbale ed in assenza di alcun contraddittorio, abbia indebitamente pronunziato (facendo irrituale ricorso a produzioni successive alla data della udienza).
Nulla per le spese in difetto di costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003