Art. 6.
L' articolo 5 della legge 4 agosto 1971, n. 607 , e' sostituito dal seguente:
"Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , partecipare gli ufficiali, anche di complemento, che siano in possesso di diploma di scuola media superiore".
L' articolo 5 della legge 4 agosto 1971, n. 607 , e' sostituito dal seguente:
"Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , partecipare gli ufficiali, anche di complemento, che siano in possesso di diploma di scuola media superiore".