Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Versione
15 febbraio 2000
15 febbraio 2000
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 13/02/2016, n. 104Provvedimento: N. 00976/2015 REG.RIC. N. 00104/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 976 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto dal dott. Franco Gentilesca, nella qualità di Consigliere Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Lorenzo, con domicilio eletto in Potenza Via San Remo n. 28; contro Comune di Ruoti, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Paolo Guarino, con domicilio eletto in Potenza Via IV …Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- violazione norme contrattuali·
- impugnazione atti amministrativi·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- interesse a ricorrere·
- dotazione organica·
- part-time·
- Consiglieri comunali·
- compensazione spese di giudizio·
- legittimazione ad agire