Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 572
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Altro
    Mancato pagamento delle spese di lite

    La Corte osserva che il giudizio di ottemperanza è esperibile per la richiesta delle somme dovute a titolo di spese di lite, qualora il pagamento non sia stato eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza. Esclude la necessità della preventiva emissione di fattura da parte del professionista. Ritiene che il giudice dell'ottemperanza non possa attribuire nuovi diritti ma solo precisare gli obblighi derivanti dalla sentenza. Prende atto dell'avvenuto pagamento di una notevole somma da parte dell'Amministrazione, imputabile ai giudizi pendenti.

  • Accolto
    Liquidazione delle spese di ottemperanza

    La Corte liquida le spese e competenze della procedura di ottemperanza nei minimi tariffari, in considerazione della minima complessità della questione, del comportamento processuale di controparte e della avvenuta tempestiva definizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 572
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 572
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo