Sentenza 5 novembre 2014
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, integra gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta documentale la violazione dei criteri di tecnica contabile nella redazione di documenti societari (Fattispecie concernente una rivalutazione di cespiti annotata in contabilità sulla base di una perizia di stima, in contrasto con il principio generale di iscrizione delle immobilizzazioni al valore di acquisto, ex art. 2426 cod. civ., derogabile solo in casi eccezionali, non ravvisabili con riguardo a macchinari industriali soggetti a perdita di valore per obsolescenza e non certo a rivalutazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2014, n. 51127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51127 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 05/11/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 3229
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 23459/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER VA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 29/11/2012 della Corte d'Appello dell'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Teramo del 06/04/2010, con la quale ER VA era ritenuto responsabile del reato continuato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216 commesso quale amministratore unico fino al
06/02/2001 e successivamente amministratore di fatto della Vi-Moda s.r.l., dichiarata fallita in Teramo il 28/04/2004, distraendo la somma di Euro 93.494,43, derivante dal ricavo di tre assegni della Bank of New York negoziati presso la Banca delle Marche, e falsificando le scritture contabili con una non consentita rivalutazione volontaria di cespiti per Euro 627.495,13 nell'anno 1993 e con l'utilizzazione di tale valore per l'aumento del capitale della società al 30/12/1994; e condannato alla pena di anni tre di reclusione.
L'imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale, il ricorrente deduce violazione di legge anche con riguardo al principio del ragionevole dubbio, le cui problematiche trovano nel ricorso ampia illustrazione, nell'attribuzione al ER di un fatto commesso in un periodo nel quale lo stesso non deteneva più la carica di amministratore unico della società, mancanza di motivazione sugli elementi di prova in ordine alla successiva posizione di amministratore di fatto e sulla circostanza per la quale il ER era ristretto in carcere dal 6 febbraio al 18 giugno del 2001, e mancata assunzione della prova decisiva costituita dalla testimonianza del direttore della Banca delle Marche sulla data e sull'autore dell'incasso dei titoli.
2. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale, il ricorrente deduce violazione di legge nell'attribuzione all'imputato di una condotta risalente agli anni 1993 e 1994 a fronte di un'imputazione che testualmente contestava al ER la qualifica di amministratore unico della società come assunta dal 25/09/1998 al 06/02/2001, quale peraltro risultante dalla relazione del curatore;
e comunque nell'individuazione del reato in una rivalutazione di cespiti, effettuata in base ad una perizia di stima che il mancato rinvenimento dei beni non aveva consentito di smentire, regolarmente annotata nella contabilità, la quale non era pertanto pregiudicata nella sua attendibilità. Lamenta altresì illogicità dell'identificazione del danno per i creditori nella differenza fra il valore attestato e quello reale del patrimonio della fallita e nel trasferimento all'estero dei macchinari della società che tale operazione avrebbe consentito, in quanto dati attinenti ad una diversa ipotesi di bancarotta per distrazione;
e deduce ancora violazione di legge nella mancata declaratoria di estinzione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi dedotti sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per reato di bancarotta patrimoniale sono infondati. Infondata è in particolare l'affermazione, posta alla base delle censure del ricorrente, per la quale la responsabilità dell'imputato sarebbe stata riconosciuta in relazione a condotte poste in essere nel momento in cui lo stesso non ricopriva più la carica di amministratore della società. Nella sentenza impugnata veniva infatti chiarito in proposito come, posto che il ER assumeva la suddetta carica fino al 06/02/2001, gli assegni, mediante i quali veniva realizzata la contestata distrazione, erano negoziati l'uno il 28/12/2000 e gli altri il 10/01/2001, e quindi allorché l'imputato era ancora amministratore unico della società.
In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale indicava specificamente gli elementi a sostegno della conclusione per la quale, successivamente alla dismissione della formale carica amministrativa, l'imputato continuava a gestire di fatto la società, formalmente amministrata dalla propria convivente;
precisandoli nelle dichiarazioni ammissive in tal senso rese dallo stesso ER al curatore, nelle circostanze per le quali l'imputato forniva la documentazione amministrativa al curatore, informava quest'ultimo delle vicende societarie e manteneva la materiale disponibilità della sede della fallita e nelle dichiarazioni nella nuova amministratrice AR ES CH, la quale riferiva di aver sempre seguito le disposizioni del ER. L'argomento relativo allo stato di detenzione dell'imputato dal 6 febbraio al 18 giugno del 2001, periodo peraltro successivo alla condotta distrattiva, non risulta dedotto con i motivi di appello, il che esclude la sussistenza del lamentato vizio di carenza motivazionale sullo stesso;
ed a fronte di questa pluralità e concordanza di risultanze accusatorie, la prova costituita dalla deposizione del funzionario della banca presso la quale venivano negoziati gli assegni di cui all'imputazione, della quale il ricorrente lamenta la mancata assunzione, è evidentemente priva di decisività.
2. Parimenti infondati sono i motivi proposti sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta documentale. È in primo luogo insussistente la lamentata violazione di legge nel riconoscimento della predetta responsabilità per condotte commesse anteriormente alla data indicata nell'imputazione come iniziale del periodo in cui il ER era amministratore unico della società. La Corte territoriale precisava infatti che dalle visure camerali risultava l'assunzione della carica amministrativa, da parte dell'imputato, fin dal momento della costituzione della società; e concludeva correttamente che la diversa indicazione riportata nell'imputazione non precludeva l'affermazione di responsabilità per fatti commessi precedentemente alla data ivi testualmente riportata, laddove la stessa imputazione contestava comunque al ER una bancarotta documentale posta in essere nel periodo in cui lo stesso ricopriva la carica amministrativa.
Nessuna illegittimità è poi ravvisabile nella qualificazione, come ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, di una rivalutazione di cespiti annotata in contabilità sulla base di una perizia di stima. Nella sentenza impugnata si osservava infatti correttamente come la rivalutazione stessa fosse contraria al principio generale di iscrizione delle immobilizzazioni al valore di acquisto, posto dall'art. 2426 c.c. e derogabile in casi eccezionali non ravvisabili con riguardo nella specie a macchinari industriali semmai soggetti a perdita di valore per obsolescenza, ma non ad apprezzamento. E, una volta riconosciuta una siffatta violazione dei criteri di tecnica contabile, la stessa, in quanto individuata nella redazione di documenti societari, veniva altrettanto correttamente ricondotta alla fattispecie contestata (Sez. 5, n. 4652 del 23/02/1993, D'Amico, Rv. 195361).
Anche la ritenuta sussistenza del fine di pregiudizio per i creditori, essenziale nell'ipotesi di bancarotta documentale di cui si discute, si sottrae alle censure di illogicità proposte dal ricorrente. Il riferimento della sentenza impugnata al trasferimento all'estero ed alla sparizione dei macchinari oggetto della rivalutazione, pur se in sè non concernente fatti di bancarotta documentale, veniva coerentemente inserito nell'argomentazione sulla prova di tali fatti in quanto dimostrativo di un intento pregiudizievole nella rivalutazione che costituiva presupposto per le successive operazioni materiali compiute sui beni;
e comunque la ravvisabilità del dolo specifico del reato era ulteriormente motivata dai giudici di merito in base per un verso alla discrasia che la condotta poneva in essere fra il valore reale del patrimonio della società e quello contabilmente esposto ai terzi, e per altro all'utilizzazione dell'importo della rivalutazione per un fittizio aumento del capitale.
Non si è infine realizzata la causa estintiva della prescrizione, invocata dal ricorrente. Il relativo termine decorre infatti, anche per la condotta in esame, dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento (Sez. 5, n. 20736 del 25/03/2010, Olivieri, Rv. 247299;
Sez. 5, n. 46182 del 12/10/2004, Rossi, Rv. 231167), e scade pertanto nella specie al 28/10/2016.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2014