Sentenza 19 aprile 2017
Massime • 1
Il giudice non può provvedere "de plano" sulla richiesta di archiviazione, riproposta dal P.M. a seguito dello svolgimento di indagini suppletive, se la persona offesa ha presentato nuova opposizione e questa non sia inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2017, n. 33786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33786 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2017 |
Testo completo
33786 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/04/2017 Sent. n. sez.711/17 Composta da: FAUSTO IZZO Presidente- REGISTRO GENERALE SALVATORE DOVERE N.52018/2016 PASQUALE GIANNITI -Rel. Consigliere - DANIELE CENCI GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorsa proposta da: EO ND nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento EO TO nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento RI RI NN nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento c/ PO MARCO avverso l'ordinanza del 25/07/2016 del GIP TRIBUNALE di TARANTO sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette/sentite le conclusioni del PG ༦ EYID 007 RIORST. ене на сисебто к RITENUTO IN FATTO 1.Il G.i.p. del Tribunale di Taranto il 25 luglio 2016 ha accolto la richiesta di archiviazione del procedimento per omicidio colposo nei confronti di MA OP che era stata avanzata dal P.M. il 18 febbraio 24 giugno 2016.- 2. Va premesso che una prima richiesta di archiviazione, avanzata dal P.M. il 20 marzo 2012, era stata, sull'opposizione delle persone offese, prossimi congiunti del defunto ND FO, all'esito dell'udienza camerale tenutasi il 22 maggio 2013, respinta dal G.i.p., con invito a svolgere indagini suppletive. Effettuata, dunque, una consulenza tecnica integrativa sull'incidente stradale tra i veicoli condotti da MA OP e da ND FO, il P.M. ha nuovamente richiesto l'archiviazione, accolta dal G.i.p. con provvedimento emesso de plano, disattesa la nuova opposizione presentata dalle pp.oo.
3. Ricorrono, tramite difensore di fiducia, per la cassazione del provvedimento RE FO, EL FO e MA VA DI, tutti prossimi congiunto del defunto ND FO, affidandosi a tre motivi con i quali denunziano promiscuamente violazioni di legge e difetto motivazionale.
3.1. Con il primo motivo censurano violazione degli artt. 409, 410 e 127 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di perizia medico legale formulata con l'atto di opposizione, con conseguente violazione del diritto di difesa della persona offesa, cioè di partecipare alla fase camerale conseguente alla proposizione di rituale opposizione, camera di consiglio che non poteva essere legittimamente omessa sul rilievo che le investigazioni richieste erano già state compiute su disposizione del giudice, in quanto, mentre la consulenza tecnica ricostruttiva del sinistro affidata ad ingegnere è stata in effetti disposta, altrettanto non è accaduto per la sollecitata perizia medico- legale con oggetto le conseguenze dell'incidente ove MA OP avesse osservato una condotta di guida prudente e conforme alle prescrizioni del codice della strada, verifica mai presa in considerazione.
3.2. Con il secondo motivo si denunzia ulteriore contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il G.i.p. erroneamente scritto nel provvedimento impugnato che OP viaggiava a 57 chilometri all'ora, tale essendo, invece, la velocità di arrivo al punto di impatto, mentre quella di viaggio è stata stimata dal consulente del P.M. in circa 70-75 chilometri all'ora. La contraddittorietà del provvedimento sarebbe rivelata dall'avere indicato il G.i.p. ininfluente causalmente la condotta dell'indagato nell'evento-morte ma, al tempo stesso, nell'avere ritenuto che l'indagato abbia avuto un comportamento 2 concorrente, sia pure in misura minore, rispetto alla verificazione del sinistro mediante una condotta di guida inosservante delle regole di prudenza e negligenza e di quelle codificate dal codice della strada.
3.3. Con il terzo ed ultimo motivo, infine, si denunzia violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto al nesso causale, per avere attribuito, ma erroneamente, incidenza causale esclusiva al comportamento di ND FO, mentre la condotta di MA OP avrebbe, secondo i ricorrenti, contribuito in qualche misura alla causazione dell'evento.
4. Il P.G. della S.C. nel suo intervento scritto dell'8 febbraio 2017, ritenuto infondato il ricorso, ne ha domandato il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Appare opportuno premettere che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è consentito, come ben noto, nei casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 12522 del 24/02/2015, M. ed altro, Rv. 262953; Sez. 6, n. 52119 del 14/11/2014, Ignoti, Rv. 261681; Sez. 5, n. 17970 del 26/03/2014, Ignoti, Rv. 262865; Sez. 1, ord. n. 8842 del 07/02/2006, Laurino ed altri, Rv. 233582) ma non già per ragioni di merito: infatti è inammissibile il ricorso proposto per vizio di motivazione o per travisamento dell'oggetto o per omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite (v., ad esempio, Sez. 4, n. 51557 del 16/11/2016, Ricci e altri, Rv. 268343; Sez. 6, n. 52119 del 14/11/2014, Ignoti, Rv. 261681, cit.; Sez. 1, ord. n. 8842 del 07/02/2006, Laurino ed altri, Rv. 233582, cit.).
2.Tanto premesso in linea generale, il punto centrale da affrontare sta nella questione, segnalata con il primo dei motivi, che il G.i.p., una volta ricevuta la seconda richiesta di archiviazione, non ha fissato udienza. Deve al riguardo rammentarsi che, secondo quanto autorevolmente precisato dalle Sezioni Unite penali (Sez. U, n. 23909 del 27/05/2010, p.o. in proc. Simoni, Rv. 247124), «Il giudice può provvedere "de plano" sulla reiterata richiesta di archiviazione proposta a seguito dello svolgimento di indagini suppletive, indicate dal giudice all'esito del contraddittorio camerale qualora la - persona offesa non abbia presentato una nuova opposizione ovvero quest'ultima sia inammissibile» (nello stesso senso, tra le Sezioni semplici, v. Sez. 6, n. 457 del 09/10/2012, dep. 2013, p.o. in proc. Riccio, Rv. 254252). 3 Bole.Can Ciò posto, l'esame del merito dell'opposizione si intreccia profondamente nel caso di specie con l'aspetto relativo alla ritualità delle stessa, in quanto ove la seconda opposizione fosse, a prescindere dalla fondatezza, ammissibile, il provvedimento di archiviazione emesso de plano sarebbe viziato da nullità, mentre ciò sarebbe da escludersi, alla luce del condivisibile principio richiamato, ove invece la proposta opposizione fosse inammissibile. Osserva il Collegio che dalla motivazione stessa del provvedimento impugnato (pag. 1) si ricava che la prospettiva degli opponenti è quella della responsabilità dell'indagato MA OP per la morte del loro congiunto ND FO a seguito dell'incidente stradale che ha visto coinvolti i veicoli condotti dai due in ragione della «velocità elevata e [d] ella invasione della linea di mezzeria della carreggiata, ponendosi la vettura [condotta da OP] a cavallo della stessa ed in rotta di collisione con quella della vittima». Ebbene, rileva il Collegio che la dinamica dell'incidente è stata ricostruita in maniera del tutto divergente da quella suggerita dalle parti lese, prima, da parte dei Carabinieri intervenuti e, poi, dal consulente tecnico del P.M., nominato dal dopo l'ordinanza giudiziale contenente l'invito a svolgere indagini integrative, con valutazione condivisa e fatta propria da parte del Giudice per le indagini preliminari. Si legge, infatti, nell'ordinanza impugnata (alla pag. 2) che, secondo i Carabinieri della Compagnia di Taranto, l'incidente stradale sarebbe esclusivamente «addebitabile alla condotta di guida del medesimo FO il quale, a causa dell'elevata velocità perdeva il controllo del mezzo invadendo l'opposta corsia di marcia, coinvolgendo altri veicoli, senza alcuna responsabilità dei rispettivi conducenti» e che «la relazione peritale integrativa ha concluso, dopo aver valutato i rilievi critici della relazione del CTP, che la causa del sinistro è da imputarsi alla perdita di controllo dell'auto della vittima, che invaso la corsia contrapposta: sicché, anche ove il OP avesse tenuto la velocità di legge (50 km/h piuttosto che 57 km/h), l'evento si sarebbe ugualmente verificato perché l'autovettura Peugeot 206, per l'eccentricità dell'urto, avrebbe comunque roteato in senso orario, uscendo fuori dalla carreggiata, diversificandosi l'evento solo per il punto di arresto (vds. pag. 82 CTU). Giova evidenziare che tale risultato è attendibile posto che è frutto di una simulazione che tiene conto di parametri standards nella materia in esame (vds. CD in atti)» La ricostruzione dei fatti stimata preferibile da parte del G.i.p., nell'attribuire incidenza causale esclusiva al comportamento di ND FO, elimina, a ben vedere, ogni possibile rilevanza della sollecitata perizia medico-legale, che avrebbe avuto, invece, un senso solo ove la condotta di MA OP avesse contribuito in qualche misura alla causazione dell'evento. Mhe. . 4 т Né a diverse conclusioni può condurre la presa d'atto che, in effetti (come si legge alla p. 3 del ricorso in relazione alla p. 81 della consulenza tecnica integrativa), il consulente del P.M. ha stimato in circa 70-75 km/h la velocità tenuta dall'indagato MA OP, mentre il G.i.p. ha scritto, in maniera in effetti imprecisa, 57 km/h, poiché tale ultima è la velocità al momento dell'urto, cioè quella in concreto rilevante al fine delle ricostruzione della dinamica dell'incidente, le cui conseguenze, come si è riferito, sono state giudicate, in maniera non illogica né incongrua, determinate anche dalla rotazione e dalla uscita dalla carreggiata della Peugeot 206. Discende dalle considerazioni svolte, in applicazione del principio di cui alla richiamata sentenza della Sezioni Unite (Sez. U, n. 23909 del 27/05/2010, p.o. in proc. Simoni, Rv. 247124, cit.), l'inammissibilità del ricorso delle persone offese per essere, a monte, inammissibile la seconda opposizione proposta, non essendo sindacabile il vizio di motivazione né la omessa considerazione di circostanze di fatto che risultano invece, sia pure implicitamente, già acquisite (v. Sez. 4, n. 51557 del 16/11/2016, Ricci e altri, Rv. 268343, cit.; Sez. 6, n. 52119 del 14/11/2014, Ignoti, Rv. 261681, cit.; Sez. 1, ord. n. 8842 del 07/02/2006, Laurino ed altri, Rv. 233582, cit.).
3. Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/04/2017. Fausto Izzothey Il Consigliere estensore Il Presidente Raniele Cenci سنا۔ Depositata in Cancelleria 201711 LUG. 2017 Oggi. ADICA E R P Il Funzionano Giudiziario Patrizia Corra 5