CASS
Ordinanza 23 marzo 2022
Ordinanza 23 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/03/2022, n. 10063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10063 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: AS TE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA date-a-vvise-ai4e-PaFt* udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10063 Anno 2022 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 28/10/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Grassi Stefano. Sia il provvedimento impugnato (del 19 gennaio 2021) che il ricorso (del 13 marzo 2021) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10063 Anno 2022 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 28/10/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Grassi Stefano. Sia il provvedimento impugnato (del 19 gennaio 2021) che il ricorso (del 13 marzo 2021) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021