Sentenza 3 novembre 1998
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la prescrizione del reato decorre dal compimento dell'azione che interrompe la condotta illecita oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, trattandosi di reato permanente che si protrae nel tempo a causa del perdurare della condotta del reo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1998, n. 4171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4171 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI - Presidente del 3.11.1998
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Bruno OLIVA - Consigliere N.1468
Dott. Antonino ASSENNATO - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio S. AGRÒ - Consigliere N. 22820/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DA RO IO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova del 23.1.1998. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elena PACIOTTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La CORTE osserva:
Con sentenza, emessa in data 8.1.1996, il Pretore di Genova, ritenuto DA RO IO responsabile del reato di cui all'art. 570, cpv. n.2, cod. pen., per aver mancato di versare i necessari mezzi di sostentamento alla moglie CI EL e alle figlie minori AN, SA e IL, affidate alla madre in sede di separazione legale, facendo mancare loro i necessari mezzi di sussistenza, lo condannava, con le concesse attenuanti generiche, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di mesi due di reclusione e lire 400.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita, alla quale assegnava una provvisionale di lire 10.000.000, oltre le spese sostenute per il giudizio.
La Corte d'Appello di Genova, con decisione del 23.1.1998 confermava integralmente la sentenza del Pretore e condannava l'imputato appellante alla rifusione delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile.
Ricorre per cassazione il DA RO IO, a mezzo del proprio difensore, e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., denuncia la sentenza impugnata per la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità.
Il ricorso non merita accoglimento.
In tema di violazione degli obblighi di assistenza per aver fatto mancare ai familiari i mezzi di sussistenza va riaffermata la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, che ha dettato una serie di principi interpretativi che vanno applicati al caso specie:
1^) "la mancata corresponsione dell'assegno stabilito dal giudice civile non è sufficiente a dimostrare la responsabilità penale in assenza della prova che in ragione dell'omissione siano venuti meno ai familiari i mezzi di sussistenza e che l'obbligato sia in condizione di corrispondere quanto dovuto o quantomeno che tale disponibilità sia venuta meno per colpa dello stesso obbligato" (rv. 209103);
2^) "lo stato di bisogno di un minore il quale, appunto perché tale, non è in grado di procacciarsi un reddito proprio, è un dato di fatto incontrovertibile per cui entrambi i genitori sono tenuti a provvedere per ovviarvi. Ne consegue che il genitore, il quale non adempie a tale obbligo, commette il reato di cui all'art. 570 cod. pen., specialmente quando, separato dalla moglie, non ha chiesto la modifica del provvedimento giurisdizionale che imponga di versare all'altro coniuge la somma per contribuire al mantenimento dei figli a quest'ultima affidati. Quando la condotta violatrice dell'art. 570 cod. pen. si esplichi nell'omettere, da parte di un genitore, la prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili, il reato sussiste anche quando l'altro genitore provveda in via sussidiaria ai bisogni della prole" (rv. 204875);
3^) "l'impossibilità assoluta della somministrazione dei mezzi di sussistenza esclude il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. solo quando sia incolpevole, giacché l'obbligato è
tenuto ad adoperarsi per adempiere la sua prestazione" (rv. 185337) Ciò premesso, deve ritenersi che il denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata non ricorre.
La Corte d'Appello ha distinto con puntualità il mancato adempimento, da parte del DA RO, dell'obbligo di versamento al coniuge dell'assegno stabilito in sede civile dalla mancata prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori, essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile. Ha, invero, rilevato che dalla prova dibattimentale è risultata l'esistenza di una situazione economica "tragica", con la mancanza dei mezzi di sussistenza "più elementari", tanto con riferimento implicito, secondo la massima di comune esperienza, a ciò che è necessario per la sopravvivenza (vitto, vestiario, canoni di locazione per la casa di abitazione, canoni per luce, acqua, gas, riscaldamento, spese per l'istruzione dei figli ecc.). Pertanto, risultando accertato nel merito, con giudizio non suscettibile di verifica in questa sede di legittimità in presenza di congrua motivazione, che -per effetto della mancata corresponsione, da parte dell'obbligato alla moglie, cui le figlie minori erano state affidate, dell'assegno fissato in sede di separazione - erano venuti a mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari, legittimamente il giudice penale ha ritenuto la configurabilità del reato di cui all'art. 570 comma secondo, n. 2 cod. pen., mettendo logicamente in correlazione i due elementi fattuali rilevanti, costituiti il primo dall'affidamento della prole minorenne alla moglie con obbligo del DA RO di provvedere alla corresponsione dell'assegno stabilito dal giudice civile in sede di separazione coniugale e l'altro dalla mancata prestazione, in assenza di ogni fondata giustificazione, di qualsivoglia somma di denaro o di altri beni da parte dell'imputato per concorrere al soddisfacimento dei bisogni primari e fondamentali dei familiari, dai quali viveva separato.
Non ricorre peraltro, nel caso di specie, l'ipotesi di prescrizione del reato, poiché il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato permanente, in quanto si protrae nel tempo a causa del perdurare della condotta del reo e cessa con il compimento della azione che interrompe tale illecita condotta oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 1999