Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7392 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
ITTI E IR N IN NOME DEL0 7 39 2 /03 D ZIO RIPARAZIONE LI E RA Aula L IST O C REG A D A E essiva durata EQUA T LICA ITALIANA TA N ova del dan- ET E C G E MATERIA no: necessità. G SO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 20944/02. SAGGIO Presidente Dott. Antonio VITRONE Cons. Relatore Dott. Ugo Cron.16422 ADAMO Consigliere Dott. Mario DI PALMA Consigliere Rep.,Прир Dott. Salvatore Ud.
7.4.03 NAPPI Consigliere Dott. Aniello ha pronunciato la seguente: S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: NE SI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Adige, n. 43, presso l'avv. Giulio Di Gio ia, che lo rappresenta e difende per procura a mar- gine del ricorso;
u e ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del mi- nistro in carica, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Via dei Portoghesi, n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
3. controricorrente 898 2003 avversO il decreto della Corte d'Appello di Roma pubblicato il 10 giugno 2002; udita la relazione della causa svolta nella 7 aprile 2003 dal Relatore pubblica udienza del Cons. Ugo VITRONE udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Carlo DESTRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12 ottobre 2001 Co- simo GE conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma il Ministero della Giusti- zia per ottenere l'equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto per l'eccessiva durata del processo da essa promosso dinanzi al Pretore di Be- nevento al fine di sentir accertare il suo diritto e della al riconoscimento degli interessi. legali rivalutazione monetaria delle provvidenze economi- che spettanti alle persone invalide e percepite con ritardo dal Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica. -Con decreto del 22 aprile 10 giugno 2002 la corte d'appello rigettava il ricorso. Osservava la corte che il diritto all'equa ri- parazione era legato alla sussistenza di un danno 2 verificatosi in concreto e che, sebbene nella spe- cie dovesse ritenersi superato il termine ragione- vole di un modesto procedimento di limitata comples sità, relativo al conseguimento di un beneficio as- sistenziale di modesto significato economico, nes- sun pregiudizio poteva individuarsi a carico del ricorrente, nei cui confronti non poteva presumersi alcun disagio psicologico legato al protrarsi oltre il ragionevole del processo, sicché la pendenza del giudizio non poteva averle arrecato alcun pregiudi- zio morale, tanto più che la parte ricorrente era risultata soccombente in primo grado. Contro il decreto ricorre per cassazione Cosi- mo GE con due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e dell'art. 2956 cod. civ. in relazione al- l'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e sostiene che, qualora come nella specie risulti superato il termi ne della ragionevole durata del processo con riferi mento ai parametri indicati dalla legge, il danno non patrimoniale dedotto in giudizio avrebbe dovuto 3 trovare riconoscimento ed essere liquidato equita- tivamente, essendo l'equa riparazione riconosciuta dalla legge unicamente in dipendenza del protrarsi del processo oltre il limite della ragionevolezza. La censura non merita accoglimento poiché que- sta Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione (Cass. 8 agosto 2002, n. 11987, e succes- siva giurisprudenza conforme) ed ha escluso che l'indennizzo introdotto dalla legge n. 89 del 2001 possa considerarsi come conseguenza automatica del l'ingiustificata durata del processo, trattandosi della riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione di un diritto che trova la sua tutela non già nelle previsioni di norme costituzionali o ad esse equiparate, bensì in una legge ordinaria che richiede la prova della sussistenza di un danno in concreto ai fini del riconoscimento dell'equa ri parazione richiesta dal ricorrente il quale è per- ciò tenuto, nell'ipotesi di danno non patrimoniale, ad allegare e provare circostanze di rilievo tale che possa desumersene, in presenza dei requisiti ri chiesti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., la produ zione di un danno indennizzabile in dipendenza del la lesione di un diritto suscettibile non già di ri sarcimento ma pur sempre di riparazione in assenza " 4 di una lesione diretta della sfera patrimoniale del soggetto leso, presunzioni che il decreto impugnato ha escluso potersi trarre dagli elementi di fatti acquisiti al processo. Col secondo motivo viene dedotto il vizio di o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto la sentenza impugnata, dopo aver accertato la sussi stenza del diritto all'equa riparazione per la non ragionevole durata del processo promosso dal ricor rente, avrebbe inopinatamente respinto la domanda di equa riparazione in base alla erronea considera- zione dell'esito negativo del giudizio, pervenendo così ad una statuizione in aperto contrasto con le argomentazioni precedentemente addotte di modo che non sarebbe consentita l'identificazione del proce- dimento logico posto a base della pronuncia. Premesso che non può dubitarsi dell'ammissibi- lità della censura in quanto il ricorso per cassa- zione previsto dall'art. 3, co. 6, della legge n. 89 del 2001, è il ricorso ordinario esteso alla cen sura dei vizi di motivazione e non il ricorso stra ordinario limitato alla denuncia del vizio di viola zione di legge (Cass. 19 novembre 2002, n. 16256), essa è destituita di fondamento in quanto si rivol- ge contro un'affermazione erronea contenuta nella motivazione che non costituisce punto decisivo del- la controversia ma mera argomentazione rafforzativa della statuizione di rigetto, fondata, essenzial- mente, sul mancato accertamento di un pregiudizio non patrimoniale in dipendenza della durata non ra- gionevole del processo dinanzi al Pretore di Bene- vento. In conclusione perciò, il ricorso non può tro- vare accoglimento e deve essere respinto. Le spese giudiziali restano interamente com- pensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dispone la com- pensazione totale delle spese giudiziali. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Shq Ki Vrove Happi CANCELLERIA ANCELLERE CORTE SUPREMANN DAGATION CORTE SUPREMA CASSACK Prima Sezione Civila Si attesta la registrazione presso l'Agenzia Depositato in Cancelleria delle Entrate di Roma 2 il 13-5-2004 Serie 4 al n. 14666 versate €129.11 il 14 MAG 2002 apposta in calce pile cops a IL CANCEL E (art. 278 T.U. ) NCELLERIA) Fi na Perronej IL CANCELLIERECT Roberto Ric