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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
VALEA GI, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6320/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011381930000 IRPEF-ALTRO 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7730/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate - SI e depositato telematicamente in data
10.09.2025 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 18.06.2025 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di
€.70.756,90. Il ricorrente proponeva opposizione limitatamente a due cartelle esattoriali (n.6220 notificata in data 8.10.2009 relativa a IRPEF anno 2001 per la somma di €.20.251,89 e n. 9033 notificata in data
11.06.2011 per la somma di €.31.487,85 IRPEF anno 2000).
Il ricorrente eccepiva la omessa notifica delle citate cartelle sottese e, anche ove fosse stata provata la notifica, la maturata prescrizione dei crediti pretesi (sia per l'imposta che per gli accessori) rispettivamente alle date dell'8.10.2014 e dell'11.06.2021.
Agenzia delle Entrate - SI contestava l'impugnazione e ne chiedeva il rigetto per il fatto che gli atti dei quali si eccepiva la omessa notifica erano stati oggetto di decisioni ormai definitive.
Rilevava, altresì, che al ricorrente erano stati notificati atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale anch'essi oggetto di impugnazione ormai definitivamente decise.
La Corte, all'esito dell'udienza di trattazione, decideva come da dispositivo che veniva pubblicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento e non merita accoglimento.
La parte convenuta ha depositato documentazione dalla quale risulta quanto segue: a) le due cartelle esattoriali presupposte alla intimazione di pagamento sono state notificate al Ricorrente_1 nelle date indicate nella motivazione del provvedimento e sono state dal medesimo impugnate;
b) i ricorsi in opposizione sono stati rispettivamente decisi con la sentenza n. 976/2010 emessa da questa Corte in data 11.11.2010
(all. n. 4 della produzione di Ader) e con la sentenza n. 3132/2016 del 12.05.2016 (all. n. 5); c) entrambe le sentenze citate sono passate in cosa giudicata;
d) con riferimento ai crediti erariali di cui ai citati giudicati sono stati emessi provvedimenti interruttivi della prescrizione e, precisamente: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (all. n. 7) e comunicazione di iscrizione ipotecaria (all. n. 6) che sono state anch'esse impugnate e decise con sentenze di rigetto delle impugnazioni n. 97/2012 e 338/2015 passate in cosa giudicata (all. n. 8 e 9).
Posto, pertanto, che ogni questione posta nel presente giudizio risulta ormai definitivamente coperta da giudicato pronunciato tra le stesse parti e che il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di emissione dei giudicati, il ricorso deve essere respinta.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico del ricorrente in misura corrispondente allo scaglione applicabile al valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in €.2.500,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Messina,lì 16.12.2025 Il Presidente Nicolò Valentini
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
VALEA GI, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6320/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011381930000 IRPEF-ALTRO 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7730/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate - SI e depositato telematicamente in data
10.09.2025 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 18.06.2025 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di
€.70.756,90. Il ricorrente proponeva opposizione limitatamente a due cartelle esattoriali (n.6220 notificata in data 8.10.2009 relativa a IRPEF anno 2001 per la somma di €.20.251,89 e n. 9033 notificata in data
11.06.2011 per la somma di €.31.487,85 IRPEF anno 2000).
Il ricorrente eccepiva la omessa notifica delle citate cartelle sottese e, anche ove fosse stata provata la notifica, la maturata prescrizione dei crediti pretesi (sia per l'imposta che per gli accessori) rispettivamente alle date dell'8.10.2014 e dell'11.06.2021.
Agenzia delle Entrate - SI contestava l'impugnazione e ne chiedeva il rigetto per il fatto che gli atti dei quali si eccepiva la omessa notifica erano stati oggetto di decisioni ormai definitive.
Rilevava, altresì, che al ricorrente erano stati notificati atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale anch'essi oggetto di impugnazione ormai definitivamente decise.
La Corte, all'esito dell'udienza di trattazione, decideva come da dispositivo che veniva pubblicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento e non merita accoglimento.
La parte convenuta ha depositato documentazione dalla quale risulta quanto segue: a) le due cartelle esattoriali presupposte alla intimazione di pagamento sono state notificate al Ricorrente_1 nelle date indicate nella motivazione del provvedimento e sono state dal medesimo impugnate;
b) i ricorsi in opposizione sono stati rispettivamente decisi con la sentenza n. 976/2010 emessa da questa Corte in data 11.11.2010
(all. n. 4 della produzione di Ader) e con la sentenza n. 3132/2016 del 12.05.2016 (all. n. 5); c) entrambe le sentenze citate sono passate in cosa giudicata;
d) con riferimento ai crediti erariali di cui ai citati giudicati sono stati emessi provvedimenti interruttivi della prescrizione e, precisamente: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (all. n. 7) e comunicazione di iscrizione ipotecaria (all. n. 6) che sono state anch'esse impugnate e decise con sentenze di rigetto delle impugnazioni n. 97/2012 e 338/2015 passate in cosa giudicata (all. n. 8 e 9).
Posto, pertanto, che ogni questione posta nel presente giudizio risulta ormai definitivamente coperta da giudicato pronunciato tra le stesse parti e che il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di emissione dei giudicati, il ricorso deve essere respinta.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico del ricorrente in misura corrispondente allo scaglione applicabile al valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in €.2.500,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Messina,lì 16.12.2025 Il Presidente Nicolò Valentini