Sentenza 10 marzo 2010
Massime • 1
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'annullamento, da effettuarsi con rinvio, per vizio di motivazione, dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia, determina l'ineseguibilità di quest'ultimo nel periodo intercorrente tra l'annullamento e l'adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2010, n. 16404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16404 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 10/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 416
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 13277/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL RI N. IL 24/10/1962;
avverso l'ordinanza n. 10353/2008 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 12/12/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO Giulio;
lette le conclusioni del PG: accoglie il ricorso annullando l'impugnata ordinanza con rinvio ad altro giudice per nuovo giudizio. OSSERVA
FF ZI impugna l'ordinanza in epigrafe in data 12/12/2008 del G.I.P. presso il tribunale di Roma, di convalida, del decreto del questore di Roma - emesso in data 9/12/2008, notificato in pari data - con il quale si imponeva il divieto, per il periodo di anni cinque, di accedere ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive riguardanti la squadra della Lazio.
Con lo stesso decreto e per lo stesso periodo si imponeva altresì al FF l'obbligo di presentarsi al commissariato P.S. Appio Nuovo "nei giorni e negli orari in cui avranno luogo le manifestazioni sportive della compagine di calcio della Lazio, 15 minuti dopo l'inizio del primo tempo se la squadra gioca in Europa, e, quando la squadra gioca in Italia, 15 minuti dopo l'inizio del primo e 15 minuti dopo l'inizio del secondo tempo".
A sostegno del ricorso è stato presentato un unico, ma articolato motivo, con il quale si lamenta mancanza di motivazione sia sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, sì a sulla durata e congruità della misura. Il ricorso è fondato;
Come correttamente osservato dal PG della Corte, l'ordinanza impugnata, scritta mediante riempimento di modello stampato predisposto, si limita ad affermare "preso atto che risultano rispettati il termine e gli adempimenti previsti...che dagli atti trasmessi devono dirsi sussistenti i presupposti richiesti per la emanazione del provvedimento di divieto e dell'ulteriore obbligo di presentazione..., che la durata del provvedimento rispetta i limiti fissati dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 5, convalida" Nell'ordinanza di convalida, quindi non è possibile rinvenire una motivazione, per quanto sintetica, ne' ad uno degli elementi fondamentali - la sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza - nè in ordine alla congruità della durata della misura, ed alla sussistenza concreta ed attuale della pericolosità sociale del ricorrente, così che appare assolutamente insufficiente, o addirittura inesistente, l'esame di tutti requisiti richiesti dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 per l'emanazione del provvedimento in questione, restrittivo della libertà personale, sulla cui necessità, oltre alle SS.UU. (Sentenza n. 44273 del 27/10/2004, Labbia) si è soffermata anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 512/2002). L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio. Come affermato da questa Corte, infatti, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'annui lamento per vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida della misura con cui il questore prescrive la comparizione periodica alla polizia, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 e succ. modd., non mette in discussione la ritualità della procedura di convalida, ne' l'esistenza dei presupposti per l'esame del merito della misura. Ne consegue che tale annullamento deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e operativo (Sez. U, n. 4443 del 29/11/2005 Rv. 232712). Nelle more del nuovo giudizio di convalida deve ritenersi sospesa l'efficacia del provvedimento del questore.
All'uopo ritiene il Collegio, pur consapevole di un diverso orientamento sostenuto in altre decisioni di questa Sezione, di doversi uniformare, condividendone le ragioni, alla prefata decisione delle S.U. che hanno appunto precisato che il provvedimento impugnato non è eseguibile nel periodo intercorrente fra l'annullamento e l'adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio. Diversamente si finirebbe per negare le ragioni stesse della convalida ravvisabili nella necessità di pervenire nel termine stabilito al controllo da parte dell'autorità giudiziaria sui presupposti per l'emissione del provvedimento, che si pone, nel rispetto dei principi costituzionali, come condizione imprescindibile per l'efficacia del decreto questorile nel tempo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Roma per nuovo esame.
Dichiara sospesa l'efficacia del decreto del questore di Roma in data 9.12.08. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo a detto questore.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010