CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 16501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16501 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/11/2022 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di GENOVA udita la relazione svolta dal Presidente STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Valentina MANUALI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16501 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava l'appello proposto nell'interesse di ER AN avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Genova in data 14 ottobre 2022 con la quale veniva disposta l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Genova in data 26 giugno 2020, irrevocabile in data 28 aprile 2021, per associazione mafiosa ed altri reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Ricorre ER AN, a mezzo del difensore avv. Federico Ricci, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta pericolosità sociale del prevenuto alla luce dello "sradicamento della locale di 'ndrangheta" e della mancata valutazione del percorso intrapreso dopo la condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto. In motivazione la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena, al momento dell'esecuzione della misura». (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999). 3. Ciò premesso, il ricorso non critica l'affermazione circa la totale mancanza di revisione critica e finanche di ammissione di responsabilità, elementi che, 2 unitamente alla lunga affiliazione e alla mancanza di elementi dai quali dedurre la rescissione del vincolo, non possono che condurre alle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di sorveglianza. 3.1. Il giudizio sulla pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza, costituisce compito esclusivo del giudice che deve tenere conto della capacità criminale dell'imputato per valutare l'effettivo pericolo di recidiva, oltre che degli altri parametri desumibili dall'art. 133 cod. pen. È corretto, quindi, il percorso motivazionale dell'impugnato provvedimento che ha rilevato l'attualità della pericolosità sociale dalle modalità e gravità del delitto per il quale vi è condanna. In particolare, il Tribunale evidenzia l'adesione al vincolo associativo, particolarmente lunga nel tempo, indice di un inserimento in ambito criminale significativamente intenso e rilevatore della forte affidabilità dell'affiliato, riscontrato anche dalla mancanza totale di revisione critica e di ferma negazione delle proprie responsabilità. Tali elementi sono stati ritenuti suscettibili di formulare, all'indomani dell'espiazione della pena, una prognosi di perdurante rischio recidivante che potrà essere escluso attraverso la conferma, da parte dell'interessato, in corso di esecuzione della misura di sicurezza, di un consolidato conformarsi alla regolarità della vita sociale che dissolva ogni aspetto di criticità emergente dal suo modus vivendi antecedente. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 marzo 2023.
lette le conclusioni del PG Valentina MANUALI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16501 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava l'appello proposto nell'interesse di ER AN avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Genova in data 14 ottobre 2022 con la quale veniva disposta l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Genova in data 26 giugno 2020, irrevocabile in data 28 aprile 2021, per associazione mafiosa ed altri reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Ricorre ER AN, a mezzo del difensore avv. Federico Ricci, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta pericolosità sociale del prevenuto alla luce dello "sradicamento della locale di 'ndrangheta" e della mancata valutazione del percorso intrapreso dopo la condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto. In motivazione la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena, al momento dell'esecuzione della misura». (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999). 3. Ciò premesso, il ricorso non critica l'affermazione circa la totale mancanza di revisione critica e finanche di ammissione di responsabilità, elementi che, 2 unitamente alla lunga affiliazione e alla mancanza di elementi dai quali dedurre la rescissione del vincolo, non possono che condurre alle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di sorveglianza. 3.1. Il giudizio sulla pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza, costituisce compito esclusivo del giudice che deve tenere conto della capacità criminale dell'imputato per valutare l'effettivo pericolo di recidiva, oltre che degli altri parametri desumibili dall'art. 133 cod. pen. È corretto, quindi, il percorso motivazionale dell'impugnato provvedimento che ha rilevato l'attualità della pericolosità sociale dalle modalità e gravità del delitto per il quale vi è condanna. In particolare, il Tribunale evidenzia l'adesione al vincolo associativo, particolarmente lunga nel tempo, indice di un inserimento in ambito criminale significativamente intenso e rilevatore della forte affidabilità dell'affiliato, riscontrato anche dalla mancanza totale di revisione critica e di ferma negazione delle proprie responsabilità. Tali elementi sono stati ritenuti suscettibili di formulare, all'indomani dell'espiazione della pena, una prognosi di perdurante rischio recidivante che potrà essere escluso attraverso la conferma, da parte dell'interessato, in corso di esecuzione della misura di sicurezza, di un consolidato conformarsi alla regolarità della vita sociale che dissolva ogni aspetto di criticità emergente dal suo modus vivendi antecedente. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 marzo 2023.