Sentenza 26 febbraio 2002
Massime • 2
In tema di obbligatoria iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, l'art. 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 non include nella categoria delle società concessionarie del servizio di telefonia o delle società esercenti il controllo sulle stesse, alle quali si rivolge la detta disposizione normativa, anche le società aggiudicatarie che, sebbene non munite della concessione, compiano gli atti preparatori per poter dare avvio, una volta ottenuta la concessione, al servizio di telefonia.
Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione al Fondo telefonici del personale dipendente delle società esercenti la telefonia, l'elemento costitutivo è dato - ai sensi dell'art. 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 - dalla concessione del servizio pubblico, che rappresenta anche il "dies a quo" dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione; è da escludere, pertanto, che, rispetto a quest'ultima, abbia effetti anticipatori l'aggiudicazione della gara per l'appalto del servizio pubblico di telefonia, costituendo essa una fase, priva di autonoma individualità, del procedimento amministrativo che si conclude con il rilascio della concessione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E E Z A
sul ricorso proposto da:
OMNITEL PRONTO ITALIA s.p.a., in persona dell'amministratore delegato ing. Silvio Scaglia, elettivamente domiciliata in Roma Lungotevere
Michelangelo n. 9, presso l'avv. Arturo Maresca, che con l'avv. Paolo
Boer la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via della
Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Todaro, Luigi Cantarini,
Patrizia Tradris e Vincenzo Morielli, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea depositata il 1^ febbraio
1999 (R.G. n. 73/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15
novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Paolo Boer e Arturo Maresca per la ricorrente e
Antonino Sgroi (per delega avv. Antonio Todaro) per l'istituto resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al TO di Ivrea la OM Pronto Italia s.p.a.
esponeva di avere ottenuto, con provvedimento in data 30 marzo 1994,
come da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
l'aggiudicazione dell'appalto per la concessione in regime di concorrenza del servizio pubblico radiomobile GSM, e di avere richiesto la iscrizione del proprio personale all'INPS competente,
avendo iniziato l'attività il 1^ maggio 1994 con cinque dipendenti e il 5 giugno 1994 con un dirigente, ma che l'Istituto aveva inquadrato l'azienda nel settore dell'industria, classe comunicazione,
provvedendo poi all'iscrizione del personale al Fondo speciale telefonici soltanto a far tempo dal 1^ febbraio 1995, data di entrata in vigore del d.P.R. 2 dicembre 1994 con la quale era stata data la concessione ad essa società. Chiedeva quindi che l'iscrizione al
Fondo telefonici del personale dipendente avesse decorrenza sin dalla aggiudicazione della gara.
Il TO rigettava la domanda con sentenza dell'8 novembre
1997, che, appellata dalla soccombente, è stata confermata dal
Tribunale della stessa sede, con pronuncia del 27 gennaio/1^ febbraio
1999.
Ha osservato il giudice del merito che elemento costitutivo della fattispecie da cui deriva l'obbligo dell'azienda di iscrizione del proprio personale presso il Fondo telefonici è la concessione del servizio pubblico, la quale si perfeziona con l'emanazione del relativo atto. Da questo provvedimento, sottolinea la sentenza impugnata, risulta che la concessione decorreva, e perciò aveva esistenza e operatività, dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 31
gennaio 1995, con la conseguenza che esattamente la decorrenza dell'iscrizione al Fondo speciale in questione era stata fissata dal
1^ febbraio 1995. Nessuna influenza sulla presente controversia può
avere la legge 23 dicembre 1998 n. 448, richiamata dalla appellante,
laddove ha stabilito che la concessione non è più l'unico atto per la gestione del servizio pubblico di telecomunicazioni, poiché tale disposizione ha effetto soltanto per il futuro. A nulla rileva,
infine, che malgrado la unitarietà del rapporto di lavoro, si verifichi il frazionamento della tutela previdenziale tra assicurazione generale e il Fondo di previdenza telefonici: ciò è
conseguenza della diversa attività svolta dalla società prima e dopo la concessione, essendo l'una attività preparatoria alla gestione del servizio di telefonia e soltanto l'altra attività vera e propria di gestione del servizio pubblico di telefonia.
Avverso la pronuncia del Tribunale, la OM ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati con memoria, cui l'INPS ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 legge 4 dicembre 1956 n. 1450 e insufficienza di motivazione. Si deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la concessione elemento necessariamente integrante della fattispecie produttiva della speciale tutela previdenziale;
si afferma invece che la norma, nel disporre l'obbligo di iscrizione al Fondo telefonici dei dipendenti da società
concessionarie dei servizi pubblici, ha inteso utilizzare il provvedimento amministrativo soltanto al fine di individuare l'ambito di applicazione, e cioè come criterio di identificazione delle aziende del settore della telefonia soggette alla tutela speciale. Si
richiamano poi le recenti disposizioni con le quali si è previsto che l'esercizio della telefonia possa esercitarsi non più in forza di atto amministrativo di concessione, ma di licenza, per cui, ad avviso della ricorrente, l'obbligo di iscrizione al Fondo telefonici va individuato in via principale in relazione alla natura delle funzioni assolte. Si addebita inoltre alla sentenza impugnata di non avere considerato che relativamente alla procedura diretta alla individuazione di ulteriori gestori di telefonia, l'atto attributivo della concessione conclude e non inizia il procedimento di individuazione del gestore del servizio, con la conseguenza che una volta individuato, attraverso l'aggiudicazione della gara, il gestore del servizio telefonico, la società prescelta acquista il carattere di società appartenente al settore della telefonia.
Il motivo è infondato. L'art. 5 legge 4 dicembre 1956 n. 1450,
concernente il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione e l'obbligo di iscrizione al relativo fondo speciale, così dispone: "Sono obbligatoriamente iscritti al fondo tutti i dipendenti dalle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla società Italcable, ivi compresi il personale supplente di commutazione ed i dirigenti". Il
secondo ed il terzo comma, che qui non interessano, riguardano rispettivamente la decorrenza della iscrizione dei nuovi assunti e la esclusione dall'iscrizione al fondo (apprendisti, assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo, personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge).
La formulazione della norma non consente, per il suo chiaro tenore letterale, dubbi di interpretazione, come del resto riconosce la stessa società ricorrente, sulla individuazione soltanto delle società concessionarie del pubblico servizio di telefonia come soggette all'obbligo di iscrizione dei propri dipendenti. Se quindi elemento costitutivo della fattispecie prevista dalla norma è la concessione del servizio pubblico, il dies a quo dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione al Fondo telefonici del personale dipendente delle società esercenti la telefonia non può che essere successivo alla concessione. Del resto, l'aggiudicazione della gara per l'appalto del servizio pubblico non ha autonomia, ma costituendo una fase del procedimento amministrativo che si conclude con il rilascio della concessione, non può avere effetti anticipatori di quest'ultima.
La ricorrente, osserva inoltre il Collegio, non denuncia violazione della interpretazione della norma secondo il suo senso letterale o della sua ratio, ma sostiene che la norma nel disporre l'obbligo di iscrizione al Fondo telefonici dei dipendenti da società concessionarie dei pubblici servizi in tale settore "ha inteso utilizzare il provvedimento amministrativo soltanto al fine di individuare l'ambito di applicazione e cioè come criterio di identificazione delle aziende del settore telefonia soggette alla tutela speciale, ma non ha inteso assolvere anche ad una funzione di delimitazione temporale della tutela". Però così argomentando l'OM propone una differenziazione che l'obbiettivo contenuto dell'art. 5 citato non consente di ritenere ne' di giustificare. Ed
inoltre se la concessione amministrativa serve ad individuare le imprese che, in quanto esercenti la loro attività nel settore della telefonia pubblica, sono tenute ad iscrivere i propri dipendenti nel
Fondo speciale, la individuazione così operata ha necessariamente effetto ai fini della insorgenza dell'obbligo e del correlativo regime di tutela previdenziale del personale.
Non va neppure tralasciata la natura della normativa in esame,
che, in quanto deroga al regime generale dell'assicurazione obbligatoria, si pone come speciale, il cui ambito di applicabilità
non può essere esteso, facendo ricorso ad una interpretazione evolutiva, ad ipotesi che non sono coerenti con il principio di specialità. Di conseguenza, se la norma prevede un obbligo per le imprese che esercitano la telefonia pubblica di iscrizione del proprio personale al Fondo speciale relativo, non può il medesimo obbligo essere esteso anche ad altre attività, sebbene preparatorie,
di quella oggetto della concessione amministrativa e prima che questa sia rilasciata, le quali non costituiscono esercizio del servizio di telefonia pubblica.
Nessun rilievo può avere sulla interpretazione dell'art. 5
citato la circostanza che disposizioni di legge recentemente sopravvenute consentano l'esercizio della telefonia privata anche in base a licenza.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 5 legge
29 gennaio 1992 n. 58 e si sostiene che la società compiendo nel periodo successivo all'aggiudicazione, ma anteriore alla concessione,
gli atti preparatori indispensabili richiesti per potere dare avvio al servizio di telefonia, rientra fra i soggetti cui si rivolge il primo comma della norma denunciata, cioè le società concessionarie di servizio di telefonia e quelle esercenti il controllo sulle stesse. Si assume trattarsi di iscrizione provvisoria e che la provvisorietà viene meno con l'emanazione del decreto presidenziale,
una volta accertato il possesso da parte dell'aggiudicataria dei requisiti indispensabili per l'attribuzione della concessione amministrativa.
Le censure sono infondate. La norma denunciata con il secondo motivo prevede l'obbligatoria iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, delle società di cui all'art. 5
legge n. 1450 del 1956, di quelle di cui all'art. 4 legge 11 dicembre
1962 n. 1790 (cioè le società che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e le associazioni costituite fra le stesse società concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali), nonché del personale transitato alla società o alle concessionarie ai sensi del comma 4 dell'art.
4. La inclusione nella categoria delle società
concessionarie di servizio di telefonia e società esercenti il controllo sulle stesse che la ricorrente sostiene debba operare anche per le società che, sebbene non munite della concessione, compiano gli atti preparatori indispensabili per potere dare poi avvio, una volta ottenuta la concessione, al servizio di telefonia non è
condivisibile per le medesime ragioni esposte nel precedente motivo.
E va poi evidenziato che la individuazione di una sottocategoria delle medesime società, nella fase tra l'aggiudicazione della gara e il rilascio della concessione, rientrante nella categoria delle società concessionarie, è evidentemente arbitraria e tende all anticipazione di un effetto che può derivare solo dalla sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla fattispecie legale produttiva dell'obbligo di iscrizione al Fondo speciale in discussione.
Nè può configurarsi per la società aggiudicataria della gara di appalto per la gestione del servizio pubblico di telefonia in attesa del rilascio della concessione, un obbligo di iscrizione provvisoria dei propri dipendenti al Fondo telefonici, in quanto l'iscrizione è connessa all'attività di esercizio del medesimo servizio, la quale nella specie ha titolo soltanto dalla concessione amministrativa, e gli atti che, neppure specificati nel corso del giudizio, la ricorrente assume essere stati preparatori della gestione del servizio, ancorché in collegamento funzionale con questa, non possono ritenersi, per la natura pubblicistica del servizio medesimo, compresi nell'attività oggetto della concessione amministrativa.
Con il terzo motivo si denuncia violazione del principio del favor a tutela della unicità della posizione assicurativa nel fondo sostitutivo di previdenza.
Anche questa censura è priva di fondamento. da rilevare innanzitutto che non sembra potersi ravvisare nell'ambito della tutela previdenziale un principio generale di unicità della posizione assicurativa per i lavoratori dipendenti, ma solo, come rilevato da parte della dottrina, una linea tendenziale del sistema previdenziale, di cui si può ritenere che siano espressione le disposizioni dettate dalla legge 7 febbraio 1979 n. 29 in tema di ricongiunzione delle contribuzioni versate in regimi diversi ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione. Ma per il solo fatto che la ricongiunzione costituisce, come è espressamente definita dalla legge che la prevede, soltanto una facoltà per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, e non un obbligo, deve escludersi la sussistenza nel nostro ordinamento previdenziale del principio generale affermato dalla ricorrente.
Infine, con riguardo alla questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 5 sollevata dalla OM in relazione all'art. 38 della Costituzione, essa è inammissibile prima che infondata. Si deve infatti osservare non solo la norma costituzionale riguarda il diritto del lavoratore ad un adeguato trattamento previdenziale e non all'unicità di esso, ma che la ricorrente è
carente di interesse in ordine alla questione proposta, considerata la sfera soggettiva della medesima norma, che si riferisce esclusivamente al lavoratore.
Il ricorso va dunque rigettato.
Per il principio della soccombenza le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro
7.23, oltre a (lire 5.000.000 = (cinquemilioni)) (euro 2582.28) per onorari.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2002