Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2845
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Sentenza 26 febbraio 2002

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In tema di obbligatoria iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, l'art. 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 non include nella categoria delle società concessionarie del servizio di telefonia o delle società esercenti il controllo sulle stesse, alle quali si rivolge la detta disposizione normativa, anche le società aggiudicatarie che, sebbene non munite della concessione, compiano gli atti preparatori per poter dare avvio, una volta ottenuta la concessione, al servizio di telefonia.

Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione al Fondo telefonici del personale dipendente delle società esercenti la telefonia, l'elemento costitutivo è dato - ai sensi dell'art. 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 - dalla concessione del servizio pubblico, che rappresenta anche il "dies a quo" dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione; è da escludere, pertanto, che, rispetto a quest'ultima, abbia effetti anticipatori l'aggiudicazione della gara per l'appalto del servizio pubblico di telefonia, costituendo essa una fase, priva di autonoma individualità, del procedimento amministrativo che si conclude con il rilascio della concessione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2845
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2845
    Data del deposito : 26 febbraio 2002

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