Sentenza 26 novembre 2003
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di cui all'art. 485 cod. pen. (falsità in scrittura privata) la falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla r.c.a. commessa da un soggetto privato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2003, n. 4619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4619 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 26/11/2003
1. Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 1301
3. Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 038235/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND LV N. IL 25/12/1957;
avverso SENTENZA del 11/07/2002 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO IN FATTO
L'impugnata sentenza della corte d'appello di Torino 11.07.2001 confermava quella del pretore di Verbania 26.01.1999 che aveva condannato DA AT alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato p.p. dagli articoli 477, 482 c.p. (contraffazione contrassegno di assicurazione auto tg. Co 647067).
La sentenza ritiene non solo l'inesistenza della posizione assicurativa e l'indicazione dei dati personali dell'imputato sul documento falsificato, ma anche la mancanza di veridicità delle dichiarazioni difensive del DA.
Il ricorrente allega travisamento del fatto e mancata assunzione di prova decisiva (audizione della madre che si sarebbe interessata della polizza), mancata concessione di generiche ed eccessività della pena.
Chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Ritiene questa Corte che il ricorso non possa essere dichiarato inammissibile, come chiesto dal P.M., poiché la censura ex art. 606 lett. d) c.p.p. non è manifestamente infondata.
Considerato, perciò, che legittimamente questa Corte risulta investita del ricorso, corre l'obbligo di applicare l'art. 129 c.p.p., previa differente qualificazione del fatto-reato.
È stata contestata al privato la materiale falsificazione di contrassegno assicurativo, sotto il profilo del falso materiale in pubblica certificazione commesso da privato.
Questa Corte, invece, ha ritenuto che la natura giuridica delle compagnie di assicurazione è caratterizzata dall'attività eminentemente commerciale, cioè di diritto privato (Cass. Sez. 5^, 26.06.1981, n. 8416, Anversa;
Cass. Sez. 5^, 18.06.1986, n. 9197, Vernizzi;
Cass. Sez. 5^, 02.04.1981, n. 4104, De Vito). Il certificato di assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile da circolazione autoveicoli ed il relativo contrassegno sono, pertanto, ontologicamente scritture private. Considerato, tuttavia, che vengono formati da persona esercente un servizio di pubblica necessità (l'assicuratore) ed hanno un contenuto di attestazione di verità o di scienza con riferimento a fatti dei quali sono destinati a provare la verità (copertura assicurativa) rientrano eccezionalmente nella previsione dell'art. 481 c.p.. Nella specie, invece, al contenuto ontologico di scrittura privata si aggiunge che la falsificazione materiale del contrassegno (cioè in mancanza assoluta di assicurazione e relativa copertura) è commessa da un privato, sicché la fattispecie non può essere sussunta certamente in quella norma incriminatrice, ne' opera la norma sussidiaria dell'art. 482 c.p.. Tale ultima disposizione, infatti, richiama solo i fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 (cioè la falsità in atto pubblico, falsità in certificati o autorizzazioni, falsità in copie autentiche), senza alcun riferimento all'art. 481 c.p. che eccezionalmente considera il servizio di pubblica necessità dell'agente per dare rilevanza ad un atto di natura privatistica. Non rimane che considerare la fattispecie normativa prevista dall'art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata) applicabile al privato che forma in tutto o in parte una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera, reato perseguibile a querela della persona offesa (art. 493 bis c.p.). Il fatto contestato al ricorrente configura, perciò, il reato previsto e punito dall'art. 485 c.p. ed in tale senso va qualificato. Mancando, nella specie, la condizione di procedibilità, deve essere applicato l'art. 129 c. 1 c.p.p. con il conseguente annullamento senza rinvio per proscioglimento dell'imputato.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come reato ex art. 485 c.p., annulla l'impugnata sentenza perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004