Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 16348
CASS
Sentenza 6 maggio 2026

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  • Rigettato
    Incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen.

    Non sussiste incompatibilità per il giudice che abbia pronunciato condanna per altri fatti, commessi in tempi diversi ma aggravati dall'essere stati posti in essere per agevolare la medesima associazione mafiosa. L'incompatibilità riguarda la situazione del giudice che abbia pronunciato sentenza per lo stesso fatto. Il processo per l'omicidio ha ad oggetto un fatto storicamente diverso da quello oggetto del processo celebrato per il reato associativo. La situazione di asserita incompatibilità avrebbe, al più, ad oggetto la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca, un elemento accessorio rispetto al fatto giudicato. È consolidato principio che l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Costituisce fatto diverso quello che rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa. La valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, né dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità. Trattandosi di fatti storici autonomi, la circostanza che il medesimo giudice si sia pronunciato sulla partecipazione del ricorrente al sodalizio non comporta automaticamente il pregiudizio della sua imparzialità e terzietà nel procedimento pendente, in cui è chiamato a conoscere della contestazione di omicidio.

  • Rigettato
    Procedura di decisione dell'istanza di ricusazione

    L'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., prevede che l'istanza debba essere decisa 'senza ritardo' e, pertanto, con provvedimento adottato dal Collegio 'de plano', senza le conclusioni del P.G. e senza l'audizione dell'interessato, che ha già espresso la propria linea difensiva nella dichiarazione di ricusazione. Tale disposizione normativa, come quella del successivo comma 3 dello stesso art. 41, nel riferirsi alla 'Corte', si applica a tutti gli organi competenti a decidere sulla ricusazione, come indicati nel precedente art. 40, e quindi anche alla Corte di cassazione, quando è ricusato un giudice della stessa Corte (secondo la previsione del comma 2 dell'art. 40), mentre la disposizione dettata dall'ultima parte del comma 1 dell'art. 41, nel richiamare il successivo art. 611 cod. proc. pen., si riferisce all'ipotesi in cui sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza di inammissibilità emanata dalla Corte d'Appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 16348
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16348
    Data del deposito : 6 maggio 2026

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