CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 16348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16348 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sull’istanza di ricusazione proposta da: RA ZO, nato in [...] il [...] visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In data 6.2.2026, i difensori di ZO FA hanno presentato istanza di ricusazione del consigliere delegato alla relazione della causa nel procedimento penale n. 37701/25/R.G. pendente avanti alla Quinta Sezione della Corte di cassazione, con udienza fissata al 6.2.2026. In particolare, si rappresenta che il relatore versi in una situazione di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. per avere svolto le medesime funzioni di relatore in relazione ad altro ricorso per cassazione in un processo definito il 26.11.2025 dalla medesima Quinta Sezione della Corte, che ha confermato la condanna di ZO FA per il reato di cui all’art. 416- bis cod. pen. quale partecipe all’associazione di stampo mafioso denominata “FA Marincola”. E il processo per il quale si ritiene sussistente la situazione di incompatibilità del giudice ha ad oggetto l’accertamento della responsabilità di FA per un omicidio ricondotto allo stesso contesto associativo di IR (cosca FA-Marincola) e aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16348 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 06/02/2026 2. Il ricorso è da considerarsi manifestamente infondato. Esso consiste nella citazione di un lungo stralcio della sentenza da ultimo impugnata, dalla quale si fa discendere in conclusione, in modo praticamente auto-assertivo, che il relatore si trovi in una situazione di incompatibilità. La valutazione di tale affermazione deve muovere dal rilievo che non versa in situazione di incompatibilità, e non è dunque ricusabile, il giudice che nei confronti del soggetto imputato di un fatto aggravato dall'essere stato commesso per agevolare un'associazione mafiosa abbia in precedenza pronunciato condanna per altri fatti, commessi in tempi diversi ma pure aggravati dell'essere stati posti in essere per agevolare la medesima associazione mafiosa (Sez. 1, n. 22794 del 13/5/2009, Bontempo, Rv. 244381 - 01) L’incompatibilità, come precisata a seguito di numerosi interventi nel tempo della Corte costituzionale, riguarda pur sempre la situazione del giudice che abbia pronunciato sentenza per lo stesso fatto. Il processo per l’omicidio, commesso in Legnano tra il 26 e il 27 settembre 2008, ha ad oggetto un fatto storicamente diverso da quello oggetto del processo celebrato per il reato associativo. Peraltro, nella prospettazione difensiva la situazione di asserita incompatibilità avrebbe tutt’al più ad oggetto la circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca cui FA apparteneva e, dunque, un elemento che, per definizione, è solo accessorio rispetto al fatto giudicato e non coincide con esso. È consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231799 - 01), sicché costituisce fatto diverso quello che rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n. 18020 del 10/2/2022, Laudani, Rv. 283371 – 01). A tal proposito, è stato già affermato che la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale (Sez. 5, n. 21146 del 7/2/2019, Giunchiglia, Rv. 275347 – 01; Sez. 3, n. 387 dell’8/11/2022, dep. 2023, Di Blasi, Rv. 283917 – 01). 2 Trattandosi, dunque, di fatti storici autonomi, la circostanza che il medesimo giudice si sia pronunziato sulla partecipazione del ricorrente al sodalizio non comporta automaticamente il pregiudizio della sua imparzialità e terzietà nel procedimento pendente, in cui è chiamato a conoscere della contestazione di omicidio;
ciò, ovviamente, con l'unica eccezione – che però non è stata specificamente dedotta dal ricorrente (anche perché la motivazione della precedente decisione non risulta depositata alla data di presentazione dell’istanza di ricusazione) – relativa al caso in cui nella prima occasione egli abbia incidentalmente espresso il proprio convincimento sui fatti oggetto del successivo procedimento (cfr. Sez. 6, n. 37365 dell’11/9/2024, Zagari, Rv. 287030 – 01, anche in motivazione). 3. Deve aggiungersi che la ordinanza con cui la Corte di cassazione dichiari inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, la dichiarazione di ricusazione nei confronti di un giudice della stessa Corte, è adottata "de plano", dovendo, invece, la Corte procedere a norma dell'art. 611 cod. proc. pen. laddove sia proposto ricorso per cassazione avverso ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'appello (Sez. 3, n. 46032 del 6/11/2008, Grimaldi, Rv. 241672 - 01). L’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., prevede che l’istanza debba essere decisa “senza ritardo” e, pertanto, con provvedimento adottato dal Collegio "de plano", senza le conclusioni del P.G. e senza l'audizione dell'interessato, che ha già espresso la propria linea difensiva nella dichiarazione di ricusazione. Tale disposizione normativa, come quella del successivo comma 3 dello stesso art. 41, nel riferirsi alla "Corte", si applica a tutti gli organi competenti a decidere sulla ricusazione, come indicati nel precedente art. 40, e quindi anche alla Corte di cassazione, quando è ricusato un giudice della stessa Corte (secondo la previsione del comma 2 dell'art. 40), mentre la disposizione dettata dall'ultima parte del comma 1 dell'art. 41, nel richiamare il successivo art. 611 cod. proc. pen., si riferisce alla ipotesi in cui sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza di inammissibilità emanata dalla Corte di Appello, come si desume dal collegamento con la previsione normativa immediatamente precedente (Sez. 3, Grimaldi, sopra citata, in motivazione). 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, l’istanza di ricusazione deve essere dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione e condanna il dichiarante al pagamento della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammende Così è deciso, 06/02/2026 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In data 6.2.2026, i difensori di ZO FA hanno presentato istanza di ricusazione del consigliere delegato alla relazione della causa nel procedimento penale n. 37701/25/R.G. pendente avanti alla Quinta Sezione della Corte di cassazione, con udienza fissata al 6.2.2026. In particolare, si rappresenta che il relatore versi in una situazione di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. per avere svolto le medesime funzioni di relatore in relazione ad altro ricorso per cassazione in un processo definito il 26.11.2025 dalla medesima Quinta Sezione della Corte, che ha confermato la condanna di ZO FA per il reato di cui all’art. 416- bis cod. pen. quale partecipe all’associazione di stampo mafioso denominata “FA Marincola”. E il processo per il quale si ritiene sussistente la situazione di incompatibilità del giudice ha ad oggetto l’accertamento della responsabilità di FA per un omicidio ricondotto allo stesso contesto associativo di IR (cosca FA-Marincola) e aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16348 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 06/02/2026 2. Il ricorso è da considerarsi manifestamente infondato. Esso consiste nella citazione di un lungo stralcio della sentenza da ultimo impugnata, dalla quale si fa discendere in conclusione, in modo praticamente auto-assertivo, che il relatore si trovi in una situazione di incompatibilità. La valutazione di tale affermazione deve muovere dal rilievo che non versa in situazione di incompatibilità, e non è dunque ricusabile, il giudice che nei confronti del soggetto imputato di un fatto aggravato dall'essere stato commesso per agevolare un'associazione mafiosa abbia in precedenza pronunciato condanna per altri fatti, commessi in tempi diversi ma pure aggravati dell'essere stati posti in essere per agevolare la medesima associazione mafiosa (Sez. 1, n. 22794 del 13/5/2009, Bontempo, Rv. 244381 - 01) L’incompatibilità, come precisata a seguito di numerosi interventi nel tempo della Corte costituzionale, riguarda pur sempre la situazione del giudice che abbia pronunciato sentenza per lo stesso fatto. Il processo per l’omicidio, commesso in Legnano tra il 26 e il 27 settembre 2008, ha ad oggetto un fatto storicamente diverso da quello oggetto del processo celebrato per il reato associativo. Peraltro, nella prospettazione difensiva la situazione di asserita incompatibilità avrebbe tutt’al più ad oggetto la circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca cui FA apparteneva e, dunque, un elemento che, per definizione, è solo accessorio rispetto al fatto giudicato e non coincide con esso. È consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231799 - 01), sicché costituisce fatto diverso quello che rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n. 18020 del 10/2/2022, Laudani, Rv. 283371 – 01). A tal proposito, è stato già affermato che la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale (Sez. 5, n. 21146 del 7/2/2019, Giunchiglia, Rv. 275347 – 01; Sez. 3, n. 387 dell’8/11/2022, dep. 2023, Di Blasi, Rv. 283917 – 01). 2 Trattandosi, dunque, di fatti storici autonomi, la circostanza che il medesimo giudice si sia pronunziato sulla partecipazione del ricorrente al sodalizio non comporta automaticamente il pregiudizio della sua imparzialità e terzietà nel procedimento pendente, in cui è chiamato a conoscere della contestazione di omicidio;
ciò, ovviamente, con l'unica eccezione – che però non è stata specificamente dedotta dal ricorrente (anche perché la motivazione della precedente decisione non risulta depositata alla data di presentazione dell’istanza di ricusazione) – relativa al caso in cui nella prima occasione egli abbia incidentalmente espresso il proprio convincimento sui fatti oggetto del successivo procedimento (cfr. Sez. 6, n. 37365 dell’11/9/2024, Zagari, Rv. 287030 – 01, anche in motivazione). 3. Deve aggiungersi che la ordinanza con cui la Corte di cassazione dichiari inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, la dichiarazione di ricusazione nei confronti di un giudice della stessa Corte, è adottata "de plano", dovendo, invece, la Corte procedere a norma dell'art. 611 cod. proc. pen. laddove sia proposto ricorso per cassazione avverso ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'appello (Sez. 3, n. 46032 del 6/11/2008, Grimaldi, Rv. 241672 - 01). L’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., prevede che l’istanza debba essere decisa “senza ritardo” e, pertanto, con provvedimento adottato dal Collegio "de plano", senza le conclusioni del P.G. e senza l'audizione dell'interessato, che ha già espresso la propria linea difensiva nella dichiarazione di ricusazione. Tale disposizione normativa, come quella del successivo comma 3 dello stesso art. 41, nel riferirsi alla "Corte", si applica a tutti gli organi competenti a decidere sulla ricusazione, come indicati nel precedente art. 40, e quindi anche alla Corte di cassazione, quando è ricusato un giudice della stessa Corte (secondo la previsione del comma 2 dell'art. 40), mentre la disposizione dettata dall'ultima parte del comma 1 dell'art. 41, nel richiamare il successivo art. 611 cod. proc. pen., si riferisce alla ipotesi in cui sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza di inammissibilità emanata dalla Corte di Appello, come si desume dal collegamento con la previsione normativa immediatamente precedente (Sez. 3, Grimaldi, sopra citata, in motivazione). 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, l’istanza di ricusazione deve essere dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione e condanna il dichiarante al pagamento della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammende Così è deciso, 06/02/2026 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 4