Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
Mentre l'art. 650 cod. pen. sanziona la inosservanza dei provvedimenti dati dall'autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico ed igiene, l'art. 17 ter comma 5 del RD 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) richiama l'art 650 cod. pen. solo "quoad poenam" e non anche per il suo contenuto precettivo.Esso pertanto è relativo ad un'autonoma ipotesi di reato (quella prevista dai commi 3 e 4 dello stesso articolo) cui consegue la applicazione di una pena che è indicata "per relationem" con riferimento al ricordato art. 650 cod. pen. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, condannato per inottemperanza a due ordinanze sindacali, con le quali era stata disposta la temporanea sospensione della attività di distribuzione di carburanti presso l'impianto da lui gestito, avendo il ricorrente sostenuto, contrariamente al vero, che il riferimento all'art 650 cod. pen. comportasse che l'ordinanza sindacale, per essere assistita da sanzione penale, dovesse necessariamente essere stata emanata per una delle quattro ragioni previste dall'art 650 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 3475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3475 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 26.01.1999
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. LOSANA CAMILLO " N.155
3.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIORDANO UMBERTO " N.44608/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR NO n. il 21.04.1942
avverso sentenza del 16.07.1998 PRETORE di ASCOLI PICENOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere LA GIOIA VITO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Luigi Girardi;
Svolgimento del processo
RU GI è stato condannato alla pena di lire 100.000 di ammenda, con sentenza pronunziata il 16/7/98 dal Pretore di Ascoli Piceno, per il reato di cui agli artt.17-ter co.5 del T.U.L.P.S. e 650 c.p., consistente nella mancata ottemperanza a due ordinanze sindacali con le quali era stata disposta la sospensione temporanea della attività di distribuzione dei carburanti presso l'impianto da lui gestito.
Il Pretore ha accertato in fatto che il 3/7/95, durante il periodo di sospensione, era aperto e funzionante l'impianto per la erogazione in forma di self-service e un utente attingeva benzina. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1 - la erronea applicazione dell'art.650 c.p. e la violazione dell'art.106 R.D. 3/3/1934 n.383 (testo unico legge comunale e provinciale) in quanto la inosservanza delle ordinanze sindacali, diverse da quelle aventi natura di provvedimento contingibile ed urgente, è punita con una semplice sanzione amministrativa;
2 - erronea applicazione dell'art.650 c.p. in quanto le ordinanze del sindaco non sono state emesse per uno dei quattro motivi tassativamente indicati dalla norma;
3 - illegittimità delle ordinanze sindacali in quanto il servizio self-service è per sua natura continuativo ed ininterrotto e non è soggetto agli orari di apertura e chiusura previstì per gli impianti manuali.
Motivi della decisione
I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati perché sono diretti a censurare la erronea applicazione dell'art.650 c.p. e la violazione dei principi giurisprudenziali elaborati con riferimento a detta norma, ma trascurano l'elemento fondamentale e decisivo costituito dal fatto che la contravvenzione contestata è quella prevista dall'art.17-ter co.5 del T.U.L.P.S. sanzionata con la pena prevista nell'art.650 c.p. Il richiamo dell'art.650, contenuto nel comma quinto del detto art.17-ter, deve intendersi relativo alla sola misura della pena edittale e non anche al contenuto precettivo della norma ed agli elementi costitutivi della contravvenzione, essendo diversa, nelle due norme, la indicazione del fatto costituente reato. Il fatto sanzionato dall'art.17-ter co.5 è la inosservanza dei provvedimenti emessi a sensi dei precedenti commi 3 e 4, mentre invece il fatto previsto e sanzionato dall'art.650 c.p. si riferisce alla inosservanza dei provvedimenti dati per uno dei quattro motivi specificamente indicati nella norma: giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene. È pertanto manifestamente infondata le tesi difensiva, prospettata dal ricorrente, che pretende di applicare alla contravvenzione prevista dal detto art.17-ter co.5 i criteri di valutazione e di interpretazione validi per la diversa contravvenzione prevista dall'art.650 c.p., norma quest'ultima che deve essere presa in considerazione solo "quoad poenam". Nel caso concreto la contravvenzione è stata contestata per la inosservanza delle due ordinanze sindacali che, in seguito alle ripetute violazioni delle prescrizioni relative all'orario di apertura dell'impianto, ne hanno disposto la chiusura temporanea a sensi dell'art. 17-ter co.3 T.U.L.P.S. Esattamente quindi il Pretore si è limitato a valutare il contenuto e i limiti di tali provvedimenti, oltre alla loro legittimità, senza esaminare se sussistessero anche gli estremi per la configurabilità del diverso reato previsto dall'art.650 c.p. Non ha infatti alcuna rilevanza la mancanza del carattere di contingibilità ed urgenza del provvedimento sindacale ne' la assenza dei motivi espressamente previsti dall'art.650 c.p., elementi questi che sono tutti estranei alla previsione normativa dell'art.17-ter co.5 T.U.L.P.S., norma che sanziona invece la inosservanza dei provvedimenti di ordinaria attuazione di leggi e regolamenti che disciplinano lo svolgimento di particolari attività commerciali. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente ha eccepito la illegittimità del provvedimento di sospensione sotto il profilo del normale carattere continuativo ed ininterrotto del servizio self- service che prescinde necessariamente dal rispetto dell'orario di apertura dell'impianto al quale è annesso. Ne deriverebbe la insussistenza del reato previsto dall'art.650 c.p. in quanto si tratterebbe di inosservanza di un provvedimento non legalmente dato. Anche questa censura è infondata e mal posta. Come già avanti precisato, il reato del quale l'imputato deve rispondere è quello della inosservanza dei provvedimenti di sospensione temporanea della distribuzione di carburanti emessi a sensi dell'art.17-ter co.3 in seguito all'accertamento della recidiva nel mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'impianto. Tale provvedimento è certamente legittimo perché preso in conformità della norma che prevede espressamente la sospensione. Nè il ricorrente contesta che le ripetute violazioni in materia di orari si siano verificate. La questione che egli ora solleva è solo quella dei limiti di applicabilità del provvedimento di sospensione, dovendo esso intendersi limitato ai soli apparecchi manuali di distribuzione del carburante, con esclusione invece di quelli self-service che funzionano automaticamente senza l'intervento del personale addetto all'impianto.
Così precisata, la censura è infondata perché, con valutazione di merito esente da vizi logici, il Pretore ha accertato che le ordinanze sindacali hanno sospeso la intera attività di distribuzione di carburanti senza alcuna distinzione tra i vari tipi di erogatori. Ne consegue che anche il funzionamento dei soli dispositivi automatici, azionati dagli stessi utenti, costituisce violazione del provvedimento di sospensione dell'impianto ed integra gli estremi della contravvenzione contestata.
Il ricorso deve essere perciò rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 1999