TAR
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01111/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 00540 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01111/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Bevilacqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Giovanni
Campolo, n. 72;
contro
l'Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ruggero Vincifori, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Decreto n.-OMISSIS-, emesso dal Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, con il quale venivano annullati gli esami universitari delle materie Macroeconomia e N. 01111/2024 REG.RIC.
politica economica, Microeconomia, Statistica I, Statistica II, nonché il titolo accademico di laurea in Economia e valutazione delle politiche pubbliche e territoriali rilasciato al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. LU MO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente domanda l'annullamento:
- del Decreto n.-OMISSIS- con cui venivano annullati: 1) gli esami universitari delle materie: Macroeconomia e politica economica, Microeconomia, Statistica I, Statistica
II; b) il titolo accademico di laurea in Economia e valutazione delle politiche pubbliche e territoriali rilasciato al ricorrente;
- di qualsiasi altro atto comunque presupposto, prodromico collegato e consequenziale.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) nullità dei provvedimenti impugnati in quanto adottati in violazione e/o elusione del giudicato ex art.21 septies l.241/90;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del r.d. 1071/1935, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 78.; violazione e falsa applicazione artt. 14 e 24 dello
Statuto dell'Università; incompetenza relativa; eccesso di potere per difetto dei presupposti; manifesta contraddittorietà ed illogicità;
c) eccesso di potere per assenza di istruttoria e difetto dei presupposti; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta; N. 01111/2024 REG.RIC.
d) violazione e falsa applicazione dell'art.7 e 10 l.241/90; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l.241/90; eccesso di potere per carenza della motivazione;
e) violazione e falsa applicazione dell'art. 21 octies l.241/90.
2.- Si costituiva l'Università degli Studi di Palermo con memoria di stile.
3.- Con ordinanza collegiale n. 2523/2024 dell'11.09.2024, venivano disposti incombenti istruttori, adempiuti dall'amministrazione resistente mediante produzione documentale.
4.- Con memoria del 10.10.2024, l'Ateneo concludeva per l'infondatezza del ricorso nel merito.
5.- Con memoria del 18.10.2024, parte ricorrente insisteva nelle difese articolate, prendendo posizione sulle eccezioni formulate ex adverso.
6.- Con ordinanza cautelare n. 563/2024 del 24.10.2024, veniva respinta l'istanza cautelare.
7.- All'udienza pubblica del 24.02.2026, in vista della quale non venivano prodotti ulteriori scritti difensivi, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
8.- Il ricorso è infondato.
8.1- Osserva il Collegio che:
- l'amministrazione resistente ha adottato il provvedimento impugnato in aderenza sostanzialmente vincolata agli esiti del giudicato formatosi nel procedimento penale
RG n. 11518/10, nell'ambito del quale il ricorrente è stato imputato per i reati di introduzione abusiva nel sistema informatico, frode informatica e falso ideologico, tutti correlati alla falsa attestazione del superamento di esami universitari mai sostenuti ed al consequenziale ottenimento del titolo di laurea;
- pur se il citato procedimento penale si è concluso, nei tre gradi di giudizio, con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, gli accertamenti operati già in primo grado consentono di affermare la responsabilità del ricorrente in relazione alle condotte ascritte; N. 01111/2024 REG.RIC.
- gli elementi a discarico (testimoni e documenti) versati nel procedimento penale (e riproposti in parte all'interno del presente giudizio) non sono stati ritenuti attendibili e, conseguentemente, idonei ad escludere la responsabilità dell'odierno ricorrente;
- sul punto, la sentenza n. 1518/2022 del Tribunale Penale di Palermo, afferma che:
“Non essendovi alcuna evidenza probatoria che i fatti non sussistono o l'imputato non li ha commessi ed, anzi, convergendo tutte le prove ritualmente acquisite univocamente nel senso della penale responsabilità dell'imputato, ai sensi dell'art.
157 c.p. non resta che dichiarare il non luogo a procedere per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione”
- conseguentemente, a conclusione del procedimento che ha condotto all'emissione del provvedimento impugnato, l'autonoma valutazione dei fatti, operata dall'Amministrazione, non avrebbe potuto condurre ad esito diverso, nel merito;
- alla luce di quanto sopra descritto, non si ravvisa alcun contrasto con il giudicato scaturito dalle sentenze n. 1247/2013 e 1902/2013;
- queste, infatti, avevano ad oggetto precedenti provvedimenti dell'amministrazione, emanati quando ancora il procedimento penale non si era concluso, i quali prevedevano la sola sospensione della validazione degli esami nelle more della definizione del procedimento penale stesso;
- sono, dunque, condivisibili le affermazioni della difesa dell'Ateneo, laddove afferma che: “In conseguenza di tale percorso giudiziale, pertanto, l'unico provvedimento rimasto in vita era il D.R. n. 319/14 avente ad oggetto la sospensione della validazione degli esami (peraltro come suggerito dallo stesso TARS) che, solo a seguito dell'esito del procedimento penale, si è semplicemente (ed anzi si potrebbe dire quasi automaticamente) tradotto in un provvedimento definitivo di annullamento degli esami e del titolo di laurea”;
- in conclusione, l'amministrazione, anche nel solco delle indicazioni conformative di questo TAR (contenute nelle sentenze n. 1247/2013 e 1902/2013), ha adottato, nel N. 01111/2024 REG.RIC.
tempo, una serie di provvedimenti proporzionati, ragionevoli e coerenti con l'andamento diacronico del procedimento penale, tuttavia terminato con esiti sfavorevoli per il ricorrente, di tal che il provvedimento gravato con il presente giudizio si palesa legittimo e doveroso.
8.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato integralmente.
9.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR AN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
LU MO, Primo Referendario, Estensore N. 01111/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU MO OR AN
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 00540 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01111/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Bevilacqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Giovanni
Campolo, n. 72;
contro
l'Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ruggero Vincifori, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Decreto n.-OMISSIS-, emesso dal Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, con il quale venivano annullati gli esami universitari delle materie Macroeconomia e N. 01111/2024 REG.RIC.
politica economica, Microeconomia, Statistica I, Statistica II, nonché il titolo accademico di laurea in Economia e valutazione delle politiche pubbliche e territoriali rilasciato al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. LU MO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente domanda l'annullamento:
- del Decreto n.-OMISSIS- con cui venivano annullati: 1) gli esami universitari delle materie: Macroeconomia e politica economica, Microeconomia, Statistica I, Statistica
II; b) il titolo accademico di laurea in Economia e valutazione delle politiche pubbliche e territoriali rilasciato al ricorrente;
- di qualsiasi altro atto comunque presupposto, prodromico collegato e consequenziale.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) nullità dei provvedimenti impugnati in quanto adottati in violazione e/o elusione del giudicato ex art.21 septies l.241/90;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del r.d. 1071/1935, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 78.; violazione e falsa applicazione artt. 14 e 24 dello
Statuto dell'Università; incompetenza relativa; eccesso di potere per difetto dei presupposti; manifesta contraddittorietà ed illogicità;
c) eccesso di potere per assenza di istruttoria e difetto dei presupposti; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta; N. 01111/2024 REG.RIC.
d) violazione e falsa applicazione dell'art.7 e 10 l.241/90; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l.241/90; eccesso di potere per carenza della motivazione;
e) violazione e falsa applicazione dell'art. 21 octies l.241/90.
2.- Si costituiva l'Università degli Studi di Palermo con memoria di stile.
3.- Con ordinanza collegiale n. 2523/2024 dell'11.09.2024, venivano disposti incombenti istruttori, adempiuti dall'amministrazione resistente mediante produzione documentale.
4.- Con memoria del 10.10.2024, l'Ateneo concludeva per l'infondatezza del ricorso nel merito.
5.- Con memoria del 18.10.2024, parte ricorrente insisteva nelle difese articolate, prendendo posizione sulle eccezioni formulate ex adverso.
6.- Con ordinanza cautelare n. 563/2024 del 24.10.2024, veniva respinta l'istanza cautelare.
7.- All'udienza pubblica del 24.02.2026, in vista della quale non venivano prodotti ulteriori scritti difensivi, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
8.- Il ricorso è infondato.
8.1- Osserva il Collegio che:
- l'amministrazione resistente ha adottato il provvedimento impugnato in aderenza sostanzialmente vincolata agli esiti del giudicato formatosi nel procedimento penale
RG n. 11518/10, nell'ambito del quale il ricorrente è stato imputato per i reati di introduzione abusiva nel sistema informatico, frode informatica e falso ideologico, tutti correlati alla falsa attestazione del superamento di esami universitari mai sostenuti ed al consequenziale ottenimento del titolo di laurea;
- pur se il citato procedimento penale si è concluso, nei tre gradi di giudizio, con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, gli accertamenti operati già in primo grado consentono di affermare la responsabilità del ricorrente in relazione alle condotte ascritte; N. 01111/2024 REG.RIC.
- gli elementi a discarico (testimoni e documenti) versati nel procedimento penale (e riproposti in parte all'interno del presente giudizio) non sono stati ritenuti attendibili e, conseguentemente, idonei ad escludere la responsabilità dell'odierno ricorrente;
- sul punto, la sentenza n. 1518/2022 del Tribunale Penale di Palermo, afferma che:
“Non essendovi alcuna evidenza probatoria che i fatti non sussistono o l'imputato non li ha commessi ed, anzi, convergendo tutte le prove ritualmente acquisite univocamente nel senso della penale responsabilità dell'imputato, ai sensi dell'art.
157 c.p. non resta che dichiarare il non luogo a procedere per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione”
- conseguentemente, a conclusione del procedimento che ha condotto all'emissione del provvedimento impugnato, l'autonoma valutazione dei fatti, operata dall'Amministrazione, non avrebbe potuto condurre ad esito diverso, nel merito;
- alla luce di quanto sopra descritto, non si ravvisa alcun contrasto con il giudicato scaturito dalle sentenze n. 1247/2013 e 1902/2013;
- queste, infatti, avevano ad oggetto precedenti provvedimenti dell'amministrazione, emanati quando ancora il procedimento penale non si era concluso, i quali prevedevano la sola sospensione della validazione degli esami nelle more della definizione del procedimento penale stesso;
- sono, dunque, condivisibili le affermazioni della difesa dell'Ateneo, laddove afferma che: “In conseguenza di tale percorso giudiziale, pertanto, l'unico provvedimento rimasto in vita era il D.R. n. 319/14 avente ad oggetto la sospensione della validazione degli esami (peraltro come suggerito dallo stesso TARS) che, solo a seguito dell'esito del procedimento penale, si è semplicemente (ed anzi si potrebbe dire quasi automaticamente) tradotto in un provvedimento definitivo di annullamento degli esami e del titolo di laurea”;
- in conclusione, l'amministrazione, anche nel solco delle indicazioni conformative di questo TAR (contenute nelle sentenze n. 1247/2013 e 1902/2013), ha adottato, nel N. 01111/2024 REG.RIC.
tempo, una serie di provvedimenti proporzionati, ragionevoli e coerenti con l'andamento diacronico del procedimento penale, tuttavia terminato con esiti sfavorevoli per il ricorrente, di tal che il provvedimento gravato con il presente giudizio si palesa legittimo e doveroso.
8.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato integralmente.
9.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR AN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
LU MO, Primo Referendario, Estensore N. 01111/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU MO OR AN
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.