Sentenza 4 giugno 2009
Massime • 1
Integra il delitto di distruzione od occultamento di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) anche l'omessa tenuta della documentazione contabile, essendo sufficiente un'impossibilità relativa ovvero una semplice difficoltà di ricostruzione del volume degli affari e dei redditi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2009, n. 28656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28656 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 04/06/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1192
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 9171/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO AN, nato a [...] il [...], domiciliato in Eraclea, via Piave, n. 36;
Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli il 26/11/08;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. GAZZARA Santi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. FRATICELLI Mario, il quale ha concluso per la inammissibilità.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto da CO AN, avverso la decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, con sentenza del 26/11/08, in riforma del decisum di prime cure ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art.81 cpv c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 1, per essere estinto per prescrizione, rideterminando la pena per il residuo reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 in anni uno e mesi sei di reclusione, con conferma nel resto.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto con i seguenti motivi:
- i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti gli elementi concretizzanti il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, omettendo di dare riscontro alle deduzioni avanzate dalla difesa in merito alla esistenza di prova sulla istituzione da parte dell'imputato delle scritture obbligatorie, senza considerare che il CO non aveva mai tenuto detta documentazione fiscale;
con la conseguenza della impossibilità di ipotizzare la distruzione o l'occultamento di essa e di applicare la prescrizione punitiva;
- mancanza di motivazione o manifesta illogicità della stessa in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, che della sostituzione della pena detentiva con sanzione della specie corrispondente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La sentenza impugnata si appalesa sorretta da logica ed esaustiva motivazione.
Con il primo motivo la difesa del prevenuto rileva la impossibilità di ritenere concretizzato il reato contestato al CO, in quanto il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, punisce la condotta di chiunque occulta o distrugge le scritture contabili e non anche di chi non tiene affatto detta documentazione, come nella specie. Orbene, si osserva: il giudice di merito ha rilevato dalle emergenze istruttorie che in occasione di un controllo antievasione, realizzato dalla Guardia di Finanza di San Dona di Piave nei confronti di una società con sede in provincia di Venezia, la Rosa s.r.l., sono state trovate numerose fatture in entrata per la realizzazione in subappalto di lavori edili, emesse formalmente da una ditta di costruzioni, sita in Parete, gestita dal CO,
dell'imponibile complessivo di diverse centinaia di migliaia di Euro, relativamente agli anni 2000 e 2001.
Tuttavia la Guardia di Finanza di Aversa, delegata a procedere a controllo di verifica, non otteneva dall'imputato, a riscontro della autenticità delle predette fatture, le fatture in uscita, ne' alcun documento contabile, così da essere nella impossibilità di ricostruire la posizione reddituale del CO ed il volume di affari della ditta individuale, dallo stesso gestita. Inoltre, la p.g. non rinveniva la presenza di mezzi aziendali, ne' di operai alle dipendenze della citata azienda, ragione per cui riteneva che le fatture, riconducigli al prevenuto, rilasciate in favore della società veneta, fossero completamente false, anche alla luce del volume di affari astrattamente ricavabile dall'imponibile ivi indicato, da ritenersi del tutto inverosimile, rispetto ad una azienda che non aveva in carico operai.
Il decidente ha ritenuto, pertanto, l'imputato colpevole in ordine ai reati ascrittigli, anche se lo ha prosciolto dal delitto di cui al capo A) perché estinto per prescrizione.
La doglianza avanzata dal ricorrente è priva di pregio, rilevato che, in ogni caso, la omessa tenuta della documentazione contabile concretizza il reato de quo, in quanto, per la sussistenza di esso, è sufficiente una impossibilità relativa, ovvero una semplice difficoltà di ricostruzione del volume di affari e dei redditi (Cass. 20/12/02, n. 3831), causata dall'occultamento della documentazione fiscale o da qualunque altra condotta, che si rivela impeditiva all'accertamento de quo. Nella specie, peraltro, non ci si può esimere dal considerare che il giudice di merito, pur dichiarando il reato di cui al cit. Decreto, art. 8 (capo A della imputazione) estinto per prescrizione, ha richiamato il ritrovamento presso la Rosa s.r.l. di diverse fatture rilasciate dal CO per lavori di subappalto, per importo di centinaia di migliaia di Euro, poi non riscontrate in originale presso l'azienda del prevenuto, in correlato alla assoluta mancanza di mezzi e di maestranze nella detta azienda, denotanti uno stato di inattività della stessa. Ne consegue che, a giusta ragione, il decidente ha dichiarato il prevenuto responsabile del reato contestatogli, perché la condotta da esso posta in essere non ha consentito la ricostruzione del volume di affari e dei redditi, derivanti dalla attività svolta.
Del pari priva di fondamento si palesa la censura avanzata col secondo motivo di ricorso, non solo per la aspecificità e genericità di essa, non proponendo il ricorrente le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche, applicare la pena nel minimo edittale, nonché sostituire la detenzione con la sanzione di specie corrispondente;
ma, altresì, perché, di contro, il decidente ha evidenziato, con corretta argomentazione, che la richiesta non può essere accolta in considerazione della negativa personalità dell'imputato, visti i suoi precedenti pelali anche specifici, in difetto, peraltro, di sussistenza di elementi positivi di valutazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2009