Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/1999, n. 9689
CASS
Sentenza 11 settembre 1999

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L'errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di un'operazione è deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell'errore materiale di calcolo (nella specie, la suprema corte ha ritenuto che l'erronea adozione, da parte del giudice di merito, della base di calcolo per il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, sia pure riconducibile ad una svista, inficiava tutto il procedimento aritmetico secondo il criterio stabilito dall'art. 5 bis, comma settimo bis, legge 8 agosto 1992 n. 359, e si risolveva in un vizio di motivazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/1999, n. 9689
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9689
    Data del deposito : 11 settembre 1999

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