Sentenza 11 settembre 1999
Massime • 1
L'errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di un'operazione è deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell'errore materiale di calcolo (nella specie, la suprema corte ha ritenuto che l'erronea adozione, da parte del giudice di merito, della base di calcolo per il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, sia pure riconducibile ad una svista, inficiava tutto il procedimento aritmetico secondo il criterio stabilito dall'art. 5 bis, comma settimo bis, legge 8 agosto 1992 n. 359, e si risolveva in un vizio di motivazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/1999, n. 9689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9689 |
| Data del deposito : | 11 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI S. COSTANZA 46, presso l'avvocato L. MANCINI, rappresentato e difeso dall'avvocato EDOARDO SABBATINO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IA LE;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 07212/98 proposto da:
IA LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TRASTEVERE 259, presso l'avvocato G. PATTA, rappresentato e difeso dall'avvocato UMBERTO LERRO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI ISCHIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 336/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 04/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'01/06/99 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
rigetto del secondo motivo del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16-18.9.1989 AC AL conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Comune di Ischia chiedendo l'indennità per il periodo di occupazione legittima, ed il risarcimento del danno per la perdita della proprietà di un fondo, occupato dall'amministrazione, e irreversibilmente trasformato per la realizzazione dello stadio comunale, senza emissione di rituale decreto di esproprio. Si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto, e spiegava a sua volta domanda riconvenzionale per pretesi danni. Avverso la sentenza di primo grado, che condannava il Comune al versamento della somma di L. 280.000.000 (L. 224.700.000 per risarcimento danno da occupazione appropriativa, L. 55.300.000 per indennità di occupazione), e rigettava la riconvenzionale, proponevano appello sia l'amministrazione che lo AC. Con sentenza depositata il 4.2.1997, la Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento parziale degli appelli principale e incidentale, condannava il Comune di Ischia al pagamento della minor somma di L. 208.000.000 a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, confermando l'importo della condanna a titolo di indennità di occupazione legittima.
Ricorre per Cassazione il Comune di Ischia, affidandosi ad un solo motivo, al cui accoglimento si oppone con controricorso lo AC AL, il quale a sua volta propone ricorso incidentale, basato su un motivo.
L'amministrazione ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con l'unico motivo di ricorso, il Comune di Ischia, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo, censura la sentenza impugnata nella determinazione dei presupposti numerici delle operazioni di calcolo: confermando il valore venale del terreno in L. 113.745 al mq., ha ritenuto doverlo aggiornare del 6% con riferimento al momento in cui è maturata l'occupazione appropriativa;
ha però indicato tale valore in L. 13.745, di tal che il valore aggiornato risulta di L. 14.569, e perciò, complessivamente, il valore del fondo ammonta a L. 32.736.543, e non a L. 327.365.430, come indicato in sentenza. Ne consegue che la liquidazione del danno deve essere ricalcolata, con media del valore venale (che invece va calcolato in L. 270.918.543, risultanti dal calcolo corretto del valore venale aggiornato, di L. 120.569 al mq.) con il reddito dominicale rivalutato (pari a L. 80.782), con aumento del 10%, attingendosi un risultato finale di L. 149.049.628, da rivalutare secondo gli indici Istat.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale lo AC denuncia l'incostituzionalità dello ius superveniens, costituito dall'art. 3, comma 65, l. 23.12.1996, n. 662, applicato dal giudice di merito,
che in sostanza parifica irragionevolmente il risarcimento all'indennità di esproprio.
Il ricorso è fondato.
L'errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di un'operazione è deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell'errore materiale di calcolo (Cass. 11.11.1994, n. 9578;
23.5.1990, n. 4666). Nella specie è evidente che il giudice di merito, nell'adozione della base di calcolo per la rivalutazione monetaria del credito, è partito, sia pure per una svista, dal dato numerico di L. 13.745, invece che di L. 113.745, con l'effetto di invalidare tutto il procedimento aritmetico per la liquidazione del danno da occupazione appropriativa, secondo il criterio di cui all' art. 5 bis, comma 7 bis, l.
8.8.1992 n. 359. Il giudice di rinvio dovrà procedere in modo corretto al ricalcolo, partendo dal dato unitario di L. 113.745, da rivalutare del 6%, moltiplicare per la superficie occupata, onde attingere il valore venale, e su tale dato applicare il criterio suddetto. Il ricorso incidentale è infondato. La questione di legittimità costituzionale dello ius superveniens (applicato dal giudice di merito), costituito dall'art. 3, comma 65, l. 23.12.1996, n. 662, che ha aggiunto all'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, un comma 7 bis, sono stati fugati dalla recente sentenza Corte Cost. 30.4.1999, n. 148, poiché i correttivi di incremento del risarcimento, apportati dalla norma rispetto alla misura dell'indennità di esproprio di cui al primo comma, appaiono aver realizzato un equilibrato componimento degli interessi in gioco.
L'accoglimento del ricorso principale comporta la necessità di un nuovo esame che, cassandosi la sentenza, verrà compiuto da altra sezione della Corte d'appello di Napoli, anche per la statuizione sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. In relazione alle censure accolte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 1.6.1999 Depositata in cancelleria l'11 settembre 1999.