Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00289/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2024, proposto da OL ID, rappresentato e difeso dall’avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, in via Guglielmo Oberdan n. 70;
contro
- il Comune di Melendugno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Amedeo Savino, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità dell’inerzia tenuta dal Comune di Melendugno, in persona del legale rappresentante p.t. sull’istanza 02.01.23 di affrancazione del livello sull’immobile ubicato al n. 1, identificato in Catasto Terreni del Comune di Melendugno, al foglio 19, particella 70, previa determinazione del capitale di affranco ai fini dell’estinzione del diritto di livello, reiterata in data 20.10.23, nonché per la condanna del medesimo Comune di Melendugno in persona del legale rappresentante p.t. a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e, sin d’ora per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo della PA inerte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Melendugno;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026 il dott. OM OL e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 95 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato il 24.01.2024 e depositato il 26.01.2024, la parte ricorrente, avendo interesse a consolidare la piena proprietà sul terreno allo stesso donato da EP de IS (terreno con riguardo al quale risulta una ordinanza commissariale di legittimazione del 12.12.1938, con imposizione del canone enfiteutico a favore del Comune ex art. 10 della legge n. 1766 del 1927, come emerge ex actis ), ha chiesto, ex artt. 31 e 117 c.p.a., “l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo dell’intimato Comune ex art. 53 della legge regionale Puglia n. 14 del 2004, di provvedere formalmente sull’istanza di affrancazione del canone enfiteutico gravante sui predetti terreni, dal medesimo avanzata in data 02.10.2023 e rimasta priva di riscontro, reiterata in data 20.10.2023 e rimasta ancora priva di riscontro”.
2. In data 11.04.2024, con atto di mero stile, l’intimato Comune si è costituito in giudizio.
3. Con memoria del 12.11.2024, l’ente locale ha resistito insistendo per il rigetto del ricorso stante l’infondatezza dello stesso, non sussistendo in capo all’ente locale un obbligo di provvedere e comunque eccependo il difetto di giurisdizione. In relazione a tale ultima eccezione, il Comune ritiene che la vicenda in esame non ricada nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici cfr. art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. posto che il fondo in questione risulterebbe essere privato. Inoltre, eccepisce l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse essendo stato avviato il procedimento, come emerge dalla documentazione prodotta in data 05.11.2024.
4. All’udienza camerale del 28 novembre 2024, la parte ricorrente ha chiesto un rinvio della controversia per proposizione di eventuali motivi aggiunti (nella specie, mai proposti).
5. All’udienza camerale del 23 giugno 2025, la parte ricorrente ha chiesto un rinvio della controversia e l’udienza è stata rinviata alla camera di consiglio del 23.02.2026.
6. Con memoria del 22.01.2026, la parte resistente, stante l’intervenuta affrancazione – unitamente all’avvenuto pagamento del relativo corrispettivo ad opera della parte ricorrente –, ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, a spese compensate. Con memoria depositata in data 07.02.2026 anche la parte ricorrente si è associata alla richiesta della parte resistente e si è rimessa la Tribunale con riguardo alle spese di lite.
7. All’udienza camerale del 23.02.2026, dopo la discussione, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
8. Il Collegio deve dunque prendere atto che il difensore della parte resistente, il 22 gennaio 2026, ha depositato in giudizio una memoria con la quale ha esplicitamente chiesto di dichiararsi “ l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, a spese compensate” , ancorché nella fattispecie di cui è causa ricorrano – più correttamente – i presupposti della cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., posto che si tratta di due decisioni che sottendono una valutazione del giudice ben diversa (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, Sezione VI, 27 aprile 2021, sentenza n. 3388).
9. In applicazione di consolidati principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 aprile 2023, n. 3493; Idem, Sezione III, 5 luglio 2022, sentenza n. 559), infatti, va ribadito che: “ la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue all’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 15 giugno 2020, n. 3767)”. È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 5 aprile 2016, sentenza n. 1332). Di contro, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per la parte ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 settembre 2009, n. 5402; Idem 11 ottobre 2007, sentenza n. 5355).
10. Alla luce della distinzione appena ricordata, pertanto, la richiesta della parte resistente, di definizione del giudizio con sentenza di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, deve essere correttamente qualificata quale richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere, posto che, nelle more del giudizio, la pretesa della parte ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
11. Il Collegio, preso atto della documentazione depositata in atti dalla parte ricorrente in data 30.01.2026 – integralmente satisfattiva della pretesa della stessa – dichiara ex art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, la cessazione della materia del contendere.
12. Le spese di lite possano essere compensate, stante la peculiarità delle questioni e l’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
NI LL IT, Presidente FF
OL Fusaro, Referendario
OM OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM OL | NI LL IT |
IL SEGRETARIO