Sentenza 24 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/2003, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 8931/00 UD. 25.09.2002 02 782 / 03 REPUBB IN NOME LE P OL ITA LÄN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Слои 6314 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dep. 790 Dott. Franco PONTORIERI Presidente Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. GI SETTIMJ Consigliere Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 8931/00 proposto Oggetto: Risoluzione da contratto locazione. EN AO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Aurelia n. 190, presso lo studio dell'Avv. Cesare Testa, che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Umberto Capoluongo lo difende come da procura in calce al ricorso. RICORRENTE
contro
CONDOMINIO VIA MARIO PAGANO N. 67 MILANO, in persona dell'Amministratore p.t. Geom. G. Premazzi, e FER- RA BA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Romeo 1237/02 Romei n. 15, presso lo studio dell'Avv. Attilio Pesaturo, che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Cesare Bonomi li difende come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI e
contro
GN NE, OV IO, AL TA AN, EREDI DI UR NN, TAGLIA- AR AN, AN AN e GR TI. INTIMATI per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 547/99 del 16.12.1997 / 16.03.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.09.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Re- nato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 22.07.1891, il MI di Via Ma- rio Pagano n. 27 (in seguito solo MI) nonché i con- domini in proprio ER NO, LB RR, ND To- Ad AG, VA TT e gli eredi di GI UR con- venivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano GE Ta- gliacarne ed UE EO nonché OL RA al fine di sentir, previo accertamento della violazione del regolamento condominiale e della destinazione contrattuale, dichiarare ri- 2 solto il contratto di locazione intercorso tra i suddetti conve- nuti avente ad oggetto un seminterrato sito nello stabile con- dominiale e comunque inibire l'attività di falegname svolta nell'immobile dal RA, ovvero in via subordinata ordinare la cessazione della verniciatura a spruzzo e a pannello ed ini- bire l'immissione di rumori e odori. Le convenute RN e EO, costituitesi, afferma- vano di non aver potuto svolgere alcuna azione contro il Ven- tura e l'altro conduttore TI FO, chiamato in causa e inte- statario insieme al RA del contratto di locazione, propo- nendo nei loro confronti domanda di manleva. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, respingeva la do- manda di risoluzione contrattuale proposta dagli attori, consi- derati terzi rispetto al contratto di locazione, nonché ogni altra domanda, compresa quella dichiarativa di violazione del rego- lamento condominiale, ad eccezione della domanda di inibito- ria, ex art. 844 c.c., in ordine alla quale disponeva specifica istruzione. All'esito, con sentenza definitiva, ordinava al RA “di chiudere ermeticamente durante le lavorazioni con macchine le finestrelle del laboratorio di falegnameria che danno sul cortile interno, attrezzandole all'uopo onde ridurre ulterior- mente le immissioni di rumori" nello stabile condominiale, condannando il medesimo al pagamento dei due terzi delle 3 spese processuali. Con sentenza n. 547/99 del 16.12.1997 / 16.03.1999, la Corte d'appello di Milano, adita in via principale dal RA e in via incidentale dal MI e dagli altri condomini, in parziale riforma delle suddette sentenze del Tribunale, in ac- coglimento della relativa domanda dichiarativa proposta dagli appellanti incidentali nei confronti di GE RN ed UE EO, affermava che la destinazione del semin- terrato in questione ad uso laboratorio di falegnameria con- sentito dalle proprietarie locatrici al conduttore OL RA era in contrasto con il regolamento condominiale;
confermava nel resto le impugnate sentenze e compensava interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Avverso tale sentenza OL RA ha proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi. Il MI e LB RR hanno resistito con controri- corso;
gli altri intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, denunciando violazione di norme di di- а ritto, erronea interpretazione del contenuto della domanda formulata dal MI, nonché vizio di ultra petizione (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto che la domanda dichiarativa di violazione del regolamento condominiale nell'uso del locale seminterrato 4 era stata proposta anche nei confronti delle locatrici Taglia- carne e EO. Sostiene il ricorrente che una corretta inter- pretazione del contenuto e delle richieste formulate dal Con- dominio avrebbe dovuto indurre il giudice di secondo grado a concludere nel senso che l'unica pretesa azionata dal Condo- minio stesso nei confronti delle condomine RN e Ter- raneo concerneva la richiesta risoluzione del contratto di loca- zione da quest'ultime stipulato con il RA, sul presuppo- sto della ritenuta contrarietà rispetto al regolamento condo- miniale della destinazione data dal conduttore ai locali. La pronuncia dichiarativa era meramente strumentale rispetto alla pretesa risoluzione del contratto di locazione, essendo la risoluzione l'unico provvedimento in concreto richiesto dagli attori. Aggiunge il ricorrente che, mancando una specifica doman- da fondata sull'inadempimento contrattuale, l'accertamento dichiarativo sarebbe privo di effetti pratici in quanto fine a se stesso, ancorché utilizzabile dalle locatrici per agire contro il conduttore, ma al riguardo, circa la difformità al regolamento condominiale della destinazione data al locale, le convenute RN e EO nessuna domanda avevano proposto contro il RA, donde la dedotta censura della sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.) 5 1.1. Il motivo è infondato. L'impugnata sentenza (pagg. 22-24) ha ampiamente spie- gato perché la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di violazione del regolamento condominiale nell'uso del seminter- rato era stata proposta anche nei confronti delle convenute lo- catrici RN e EO. Infatti, richiamati i principi co- stantemente affermati da questa Corte (Cass.
4.4.1997 n. 2922; 23.3.1995 n. 3370) in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in base ai quali la domanda giudizia- ria va considerata non solo nella sua formulazione letterale e formale, bensì nel suo contenuto sostanziale con riguardo sia alle finalità che la parte intende perseguire sia al provvedi- mento richiesto in concreto, desumibile dalle pretese in fatto e dalle ragioni di diritto esposte, l'impugnata sentenza ha osser- vato che nel caso in esame gli attori, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dopo aver lamentato che le locatrice, pur avendo intimato ai conduttori "disdetta" dal contratto di locazione per l'uso dell'immobile non conforme a quello pat- tuito, non avevano fatto seguire "azione di sorta in sede giuri- sdizionale" nei confronti del RA che non aveva ottempe- rato alla loro intimazione, hanno affermato di aver deliberato "di svolgere azione nei confronti del condomino" e del condut- tore, onde ottenere che cessi l'abuso che di fatto viene dagli stessi attuato in violazione del regolamento condominiale. Da 6 tali deduzioni contenute nell'atto di citazione, la Corte d' ap- pello ha desunto la volontà degli attori di ottenere dal giudice, in relazione alla violazione del regolamento condominiale at- tuata con l'uso del seminterrato non conforme alle previsioni del regolamento stesso, una pronuncia dichiarativa anche nei confronti delle locatrici che con la loro mancata attivazione sul piano giudiziale avevano in sostanza consentito tale uso dell' immobile da parte del conduttore. In tal modo era stata intesa la domanda del MI dalle locatrici RN e Ter- raneo, le quali, sia pure in via subordinata, si erano difese nel merito. Avendo, pertanto, l'impugnata sentenza, in base a corretta interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio e del com- portamento delle parti, spiegato come la domanda dichiarativa della violazione del regolamento condominiale nell'uso del se- minterrato era stata proposta anche nei confronti delle locatri- ci RN e EO, il dedotto vizio di ultrapetizione è chiaramente da escludere.
2. Col secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente deduce l'inammissi- bilità dell'appello incidentale tardivo proposto dagli attori nei confronti della RN e della EO, considerata l' as- soluta diversità di causa petendi sottesa alla domanda di ac- certamento circa la non conformità al regolamento condomi- 7 niale della destinazione assegnata dal RA ai locali.
2.1. Anche tale motivo è infondato, perché giustamente l' impugnata sentenza ha dichiarato ammissibile nei confronti della RN e della EO l'appello incidentale tardivo, che ai sensi dell'art. 334 c.p.c. non è soggetto all'ordinario termine di decadenza, sul rilievo che esse erano litisconsorti necessari in cause inscindibili in ordine a tutte le domande proposte dagli attori, ivi compresa quella dichiarativa, che non presentava alcuna diversità di causa petendi, rispetto a quella proposta nei confronti del RA, in merito alla non confor- mità dell'uso del seminterrato al regolamento condominiale.
3. Col terzo motivo, deducendo violazione di norme di dirit- to, falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dal codice civile, nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente so- stiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere in contrasto con l'art. 7 del regolamento condominiale l' utilizza- zione del seminterrato come laboratorio di falegnameria. Al ri- guardo assume che la norma regolamentare (la quale testual- mente dispone che “gli appartamenti non potranno essere adi- biti ad altro uso che non sia quello di abitazione civile o ad uf- ficio o a studio professionale, purché non diano luogo a tran- sito di un numero eccessivo di persone, ed escluse pensioni, affittacamere, medici specialistici in malattie veneree ed esclu- 8 sa qualsiasi destinazione che contrasti con il decoro e la mo- ralità) non riguarda il locale in questione, dato che non è un appartamento ma un “seminterrato", che peraltro è dotato di un autonomo ingresso dalla pubblica via. La Corte d'appello ha, invece, ritenuto che la norma regolamentare concernesse senz'altro anche il seminterrato in questione, omettendo tut- tavia qualsivoglia motivazione circa l'operata identificazione tra seminterrato e uno degli appartamenti costituenti il com- plesso condominiale.
3.1. Il motivo non ha pregio perché la Corte d'appello ha esaustivamente motivato sulla contrarietà all'art. 7 del rego- lamento condominiale in ordine all'utilizzazione del seminter- rato quale laboratorio di falegnameria, osservando come l' espressione "appartamenti” ivi adoperata non è da intendere limitata ai soli immobili destinati ad abitazione, ma riguardi ogni unità immobiliare dello stabile e, quindi, anche il semin- terrato. L'utilizzazione, quindi, di tale immobile, che è soggetto alle limitazioni prescritte dalla disposizione regolamentare, non essendo prevista al riguardo alcuna deroga, quale labo- ratorio di falegnameria si pone chiaramente in contrasto con quanto dispone il cit. art.
7. L'impugnata sentenza ha anche sottolineato come le loca- trici RN e EO ed i conduttori RA e FO fossero ben consapevoli del divieto di adibire il seminterrato a 9 laboratorio di falegnameria, tant'è che nel contratto di locazio- ne indicarono quale destinazione quella di studio progettistico, senza però far rispettare ed attuare tale destinazione. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va, per- tanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispo- sitivo a favore del costituito MI e LB RR.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro. 68,00 oltre Euro 1.000,00 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 25 settembre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE DENTE IN RO IL CANCELLIERE 01 Pagio DEPOSITATO IN CANCELLERIN "FEB. 2003 Roma RECT - Y ee Co 10