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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 217/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2512/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 301407/2024 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante p.t. signor Nominativo_1, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1, con ricorso impugna l'avviso di accertamento esecutivo disciplinato dall'art. 1, comma 792, L. 27 dicembre 2019 n. 160 recante n. 00000301407 del 2024 notificato con pec in data
06.06.2024 a titolo di IMU rif. anno 2015 nell'interesse del Comune di Catanzaro.
La ricorrente a sostegno delle proprie doglianze evidenzia ed eccepisce:
1) Omessa notifica degli atti prodromici all'avviso di accertamento. Rileva che dall'elenco allegato all'avviso di accertamento impugnato, si evince come la società di Riscossione abbia emesso detto atto sulla base dell'accertamento n. 1822 del 12.05.2020 presuntivamente notificato il 31.12.2020). Assume di aver avuto contezza della pretesa tributaria solo a seguito della notifica della richiesta di pagamento oggi impugnata.
2) Eccezione di prescrizione e decadenza delle somme intimate. Osserva che la S.O.G.E.T. S.p.A., quale mandataria della riscossione dei tributi del Comune di Catanzaro, in data 6 giugno 2024 notificava alla pec della società Ricorrente_1 srl l'avviso di accertamento esecutivo n. 00000301407 del 2024 avente ad oggetto la richiesta di pagamento a titolo di IMU rif. anno 2015. Lamenta che la pretesa tributaria è inesigibile per intervenuta decadenza e prescrizione dal momento che ne è venuta a conoscenza solamente mediante l'atto oggetto di impugnazione. Ed infatti, non avendo ricevuto la notifica dell'accertamento n. 1822 del
12.05.2020 presuntivamente notificato il 31.12.2020, il termine quinquennale di decadenza e prescrizione
è ampiamente maturato, essendo decorsi oltre 9 anni.
Chiede, pertanto a questa Corte di giustizia Tributaria, di accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo disciplinato dall'art. 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante n.00000301407 del 2024 avente ad oggetto la richiesta di pagamento a titolo di IMU rif. anno 2015 per i motivi esposti in ricorso;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Non si costituisce in giudizio il Comune di Catanzaro mentre provvede a farlo S.O.G.E.T. S.p.A. rilevando la tardività dell'odierna azione per omessa impugnazione degli atti presupposti che Contrasta, argomentando, le eccezioni di controparte e chiede di: - rigettare il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 Srl, siccome inammissibile;
- rigettare il ricorso perché comunque infondato in fatto e in diritto e, di conseguenza, confermare l'atto impugnato;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 13/01/2026 la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ed infatti a fronte della contestazione della mancata notifica dell'accertamento n. 1822 del 12.05.2020 sotteso dell'avviso di presa in carico n. 301407 oggi in contestazione nessuna prova documentale è riversata in atti a confutazione del motivo di ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (cfr. ex plurimis Cass. ord. n.
4856/2025 e n. 30821/2024)
Nella specie non vi è prova della regolarità della prescritta sequenza atteso che né il Comune di Catanzaro, che non si è costituito in giudizio, né S.O.G.E.T. S.p.A. hanno dato prova della notifica dell'atto presupposto e funzionalmente collegato all'avviso di presa in carico n. 301407 opposto.
Ne consegue ulteriormente che va dichiarata la prescrizione del diritto del Comune Catanzaro (titolare del credito per l'anno in esame) ad esigere l'IMU anno 2015 essendo quello oggi impugnato il primo atto di esazione del credito vantato, ed essendo stato notificato ampiamente oltre il termine di legge.
La ragione della decisione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Catanzaro 13/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Capomolla
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2512/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 301407/2024 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante p.t. signor Nominativo_1, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1, con ricorso impugna l'avviso di accertamento esecutivo disciplinato dall'art. 1, comma 792, L. 27 dicembre 2019 n. 160 recante n. 00000301407 del 2024 notificato con pec in data
06.06.2024 a titolo di IMU rif. anno 2015 nell'interesse del Comune di Catanzaro.
La ricorrente a sostegno delle proprie doglianze evidenzia ed eccepisce:
1) Omessa notifica degli atti prodromici all'avviso di accertamento. Rileva che dall'elenco allegato all'avviso di accertamento impugnato, si evince come la società di Riscossione abbia emesso detto atto sulla base dell'accertamento n. 1822 del 12.05.2020 presuntivamente notificato il 31.12.2020). Assume di aver avuto contezza della pretesa tributaria solo a seguito della notifica della richiesta di pagamento oggi impugnata.
2) Eccezione di prescrizione e decadenza delle somme intimate. Osserva che la S.O.G.E.T. S.p.A., quale mandataria della riscossione dei tributi del Comune di Catanzaro, in data 6 giugno 2024 notificava alla pec della società Ricorrente_1 srl l'avviso di accertamento esecutivo n. 00000301407 del 2024 avente ad oggetto la richiesta di pagamento a titolo di IMU rif. anno 2015. Lamenta che la pretesa tributaria è inesigibile per intervenuta decadenza e prescrizione dal momento che ne è venuta a conoscenza solamente mediante l'atto oggetto di impugnazione. Ed infatti, non avendo ricevuto la notifica dell'accertamento n. 1822 del
12.05.2020 presuntivamente notificato il 31.12.2020, il termine quinquennale di decadenza e prescrizione
è ampiamente maturato, essendo decorsi oltre 9 anni.
Chiede, pertanto a questa Corte di giustizia Tributaria, di accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo disciplinato dall'art. 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante n.00000301407 del 2024 avente ad oggetto la richiesta di pagamento a titolo di IMU rif. anno 2015 per i motivi esposti in ricorso;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Non si costituisce in giudizio il Comune di Catanzaro mentre provvede a farlo S.O.G.E.T. S.p.A. rilevando la tardività dell'odierna azione per omessa impugnazione degli atti presupposti che Contrasta, argomentando, le eccezioni di controparte e chiede di: - rigettare il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 Srl, siccome inammissibile;
- rigettare il ricorso perché comunque infondato in fatto e in diritto e, di conseguenza, confermare l'atto impugnato;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 13/01/2026 la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ed infatti a fronte della contestazione della mancata notifica dell'accertamento n. 1822 del 12.05.2020 sotteso dell'avviso di presa in carico n. 301407 oggi in contestazione nessuna prova documentale è riversata in atti a confutazione del motivo di ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (cfr. ex plurimis Cass. ord. n.
4856/2025 e n. 30821/2024)
Nella specie non vi è prova della regolarità della prescritta sequenza atteso che né il Comune di Catanzaro, che non si è costituito in giudizio, né S.O.G.E.T. S.p.A. hanno dato prova della notifica dell'atto presupposto e funzionalmente collegato all'avviso di presa in carico n. 301407 opposto.
Ne consegue ulteriormente che va dichiarata la prescrizione del diritto del Comune Catanzaro (titolare del credito per l'anno in esame) ad esigere l'IMU anno 2015 essendo quello oggi impugnato il primo atto di esazione del credito vantato, ed essendo stato notificato ampiamente oltre il termine di legge.
La ragione della decisione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Catanzaro 13/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Capomolla