Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di tutela dei lavoratori, la responsabilità del datore di lavoro appellante non è esclusa dal fatto che questi abbia, a sua volta, subappaltato l'esecuzione dell'opera ad altra ditta, che ha così assunto il ruolo concreto di impresa esecutrice dei lavori, atteso che in caso di lavori affidati in appalto la ditta, appaltante o subappaltante, deve fornire le informazioni necessarie sui rischi specifici e sulle misure da essa stessa adottate in relazione all'attività da svolgere, ed entrambe le ditte debbono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata; così che in presenza di tale obbligo generale di collaborazione antinfortunistica è esclusa la possibilità che il solo affidamento a terzi della esecuzione dei lavori liberi l'appaltante, o il subappaltante, dalla propria responsabilità prevenzionale.
Commentario • 1
- 1. Crollo sul cantiere: Il direttore dei lavori risponde di omicidio anche se era assente dal cantiere.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 marzo 2022
Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto. Cassazione penale sez. IV, 23/02/2022, (ud. 23/02/2022, dep. 04/03/2022), n.7850 Fatto 1. La Corte d'appello di Milano, in data 27 ottobre 2020, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la sentenza con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2006, n. 15927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15927 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 12/01/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 27
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 7885/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI EO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 9.5.2003 dal Tribunale di Arezzo;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Salzano Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 9.5.2003 il Tribunale monocratico di Arezzo ha condannato EO SA alla pena di Euro 2.500,00, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2, e art. 89, comma 1, perché - quale amministratore delegato della "R.D.B. TR s.p.a" esercente produzione di elementi prefabbricati per l'edilizia - aveva omesso di redigere il piano operativo di sicurezza per la fase del sollevamento e dello scarico dagli automezzi di pannelli prefabbricati destinati a un cantiere aperto per conto di RI CH: in Monte S. Savino il 31.7.2001. Il giudice monocratico ha disatteso la tesi del difensore e del Pubblico Ministero di udienza, secondo cui obbligato alla redazione del p.o.s. era soltanto il legale rappresentante della s.r.l. OG, che aveva ricevuto dalla R.D.B. TR il subappalto per il trasporto e il montaggio dei pannelli prefabbricati, e che nel contratto di subappalto s'era impegnato ad approntare "in contraddittorio con il destinatario e con il committente (...)un completo piano antinfortunistico".
Al riguardo in sostanza ha osservato che:
- l'obbligo prevenzionale previsto dalla legge non è delegabile contrattualmente;
- nella fattispecie, l'obbligo di elaborare il p.o.s. incombeva sulla produttrice R.D.B. TR, la quale sola poteva essere a conoscenza delle caratteristiche dei prefabbricati;
- infatti la R.D.B. aveva affidato il trasporto dei pannelli prefabbricati ad alcuni trasportatori da essa scelti e pagati;
e aveva inviato in cantiere un proprio dipendente, il geometra LA, col compito di sovrintendere al montaggio dei pannelli e di curare il passaggio degli stessi alla OG per l'esecuzione del montaggio;
- più esattamente, la ditta produttrice doveva redigere il p.o.s. limitatamente alla fase dello scarico in sicurezza dei pannelli (molto pesanti) dagli autocarri trasportatori, che la ditta OG avrebbe dovuto eseguire sotto la direzione della prima;
- invece detto obbligo incombeva sulla OG per quanto si riferiva alle successive operazioni di montaggio, affidate alle sole maestranze di quest'ultima (benché contestate nella rubrica a carico dell'imputato);
- tutto ciò era confermato dalla fitta corrispondenza intercorsa dall'ingegner Scaramucci, in qualità di coordinatore per la sicurezza dei lavori, e la stessa R.D.B., nella quale il primo aveva richiesto insistentemente alla seconda di presentare il suo piano di sicurezza e di coordinarlo con quello di eventuali ditte subappaltatrici, nonché di indicare all'impresa OG il peso delle singole strutture prefabbricate e le modalità operative in modo da poter adeguatamente provvedere allo scarico e alla messa in opera delle stesse strutture.
2 - Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore del SA, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi. 2.1 - Col primo lamenta violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2, e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Sostiene che l'obbligo che il citato art. 4 pone a carico del datore di lavoro riguarda solo la tutela dei lavori dipendenti di quest'ultimo, mentre nel caso di specie nessun dipendente della R.D.B. TR era stato impegnato nelle operazioni di sollevamento, scarico e montaggio degli elementi prefabbricati.
Aggiunge che è illogico ritenere responsabile l'imputato per la sola fase del sollevamento e dello scarico dai mezzi di trasporto e non anche per la successiva fase del montaggio. Osserva infine che la subappaltatrice OG aveva tempestivamente redatto il p.o.s., consegnandolo al coordinatore in materia di sicurezza per la esecuzione dei lavori incaricato dal committente, sicché non si vedeva la necessità di duplicare il piano anche da parte della società subappaltante.
2.2 - Col secondo motivo il difensore deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. e travisamento del fatto, laddove la sentenza ha travisato la deposizione del teste LA, dipendente della R.D.B. TR (circa i suoi compiti nel cantiere e circa la circostanza che il p.o.s. redatto per lo stabilimento di produzione contenesse schede tecniche con tutte le informazioni necessarie per ogni movimentazione dei prefabbricati, come peso, modalità di aggancio e sgancio, età), e ha omesso di valutare la deposizione del teste MA, rappresentante della ditta OG (che aveva riferito che in tutti i casi in cui aveva ricevuto in subappalto il montaggio di prefabbricati, mai le A.S.L. avevano richiesto il p.o.s. alle dette produttrici subappaltanti).
2.3 - Infine, col terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p., nonché difetto di motivazione in punto di pena, laddove il giudice di merito non ha valutato il ridimensionamento dell'originaria ipotesi accusatoria e altri elementi favorevoli all'imputato, e laddove non ha concesso le attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Nel caso di specie risulta pacificamente in linea di fatto che la società R.D.B. TR era stata incaricata di montare alcuni pannelli prefabbricati nel cantiere di Monte S. Savino aperto per conto della ditta RI CH, e che aveva poi subappaltato l'incarico alla società OG.
I pannelli consistevano in blocchi di cemento, di varie dimensioni, del peso di circa 150 kilogrammi ciascuno.
La R.D.B. TR, che produceva i pannelli, si serviva di alcuni trasportatori di sua fiducia per il trasporto dei medesimi nei cantieri di destinazione. Essendo solita subappaltare il montaggio dei pannelli nei cantieri alla società OG, aveva sottoscritto con questa precise condizioni generali di contratto, in cui si prevedeva tra l'altro che la subappaltatrice comunicasse alla società subappaltante il nominativo del "responsabile dell'antinfortunistica" e che approntasse "in contraddittorio con il destinatario e con il committente...un completo piano antinfortunistico" (ove per committente deve intendersi logicamente il subappaltante, e per destinatario il soggetto per conto del quale l'opera era realizzata).
4 - In linea di diritto la fattispecie, sotto il profilo antinfortunistico, è specificamente disciplinata dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, che ha dato attuazione alla direttiva 92/57/CEE
in materia di prestazioni minime di sicurezza e di salute da assicurare nei cantieri temporanei o mobili, e cioè in tutti i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, tra cui sono compresi espressamente il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile (D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2, lett. a), in relazione all'allegato 1).
Per quanto non specificamente previsto da questo Decreto Legislativo si applica la disciplina generale prevista dal noto D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, come modificata dal successivo D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 (D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 1).
Secondo la specifica disciplina, così come modificata dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, si definisce "committente" il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata (nel caso di specie la ditta RI CH) e "responsabile dei lavori" il soggetto eventualmente incaricato dal committente per la progettazione, l'esecuzione o il controllo della esecuzione dell'opera (D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2, lett. b) e c). È anche previsto un "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera" (c.d. sinteticamente coordinatore per la progettazione), che è il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per l'adempimento degli obblighi prevenzionali di cui all'art. 4, tra i quali è compreso quello di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12 (art. 2 lett. e). Inoltre è previsto un "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera" (c.d. sinteticamente coordinatore per l'esecuzione dei lavori), il quale è il soggetto. - diverso dal datore di lavoro della impresa esecutrice dei lavori - incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per l'esecuzione degli obblighi prevenzionali di cui all'art. 5, tra i quali spicca l'obbligo di verificare l'applicazione del menzionato piano di sicurezza e di coordinamento da parte delle imprese esecutrici, nonché l'obbligo di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (predisposto dall'impresa esecutrice dei lavori) e la sua coerenza col piano di sicurezza e di coordinamento (predisposto dal coordinatore per la progettazione), di cui il primo si configura come piano complementare e di dettaglio (v. lett. f) del cit. art. 2).
Infine, con l'aggiunta all'art. 2, lett. f ter) (operata con l'art. 2 lett. e) del menzionato D.Lgs. n. 528 del 1999), è stato definito il "piano operativo di sicurezza", che è quel documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve redigere per ogni singolo cantiere ai sensi del D.Lgs. n. 616 del 1994, art.
4. In definitiva, secondo questo complesso sistema antinfortunistico, il coordinatore per la progettazione, appositamente incaricato dal committente, deve redigere un piano generale di sicurezza e di coordinamento, che contiene la valutazione dei rischi e la indicazione delle misure prevenzionali per il funzionamento di tutto il cantiere, con l'espresso obbligo di considerare la "eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi" (art. 12, comma 1, secondo periodo).
Inoltre, ogni impresa che esegue lavori specifici nel cantiere deve elaborare un piano operativo di sicurezza, che ha una funzione complementare e di dettaglio rispetto al predetto piano generale. Proprio in ragione di questo rapporto di complementarietà fra i due piani, il piano generale di sicurezza e di coordinamento deve far parte integrante del contratto di appalto, in modo da mettere in grado l'impresa appaltatrice di elaborare in coerenza col primo il suo piano operativo di sicurezza (art. 12, comma 2).
Sempre in questo quadro, si comprende perché l'impresa appaltatrice (i.e. quella "che si aggiudica i lavori") possa presentare al coordinatore per l'esecuzione quelle proposte di integrazione al piano generale di sicurezza e di coordinamento che sono suggerite dalla sua specifica esperienza professionale (art. 12, comma 5). Ovviamente tutti gli operatori del cantiere, in primo luogo i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, sono tenuti ad attuare il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza (art. 12, comma 3).
5 - In base alla predetta disciplina, generale e speciale, si può trarre una prima conclusione per la presente fattispecie. La società R.D.B. TR, in quanto produttrice dei pannelli prefabbricati, aveva l'obbligo di predisporre un piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 2, in relazione ai rischi per i dipendenti che lavoravano nell'azienda produttrice.
Peraltro, come impresa esecutrice dei lavori nel cantiere di Monte S. Savino, che aveva ricevuto l'appalto per mettere in opera i pannelli prefabbricati da essa prodotti, ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2, lett. f ter) (che rinvia al citato D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4), essa aveva anche l'obbligo di elaborare un piano operativo di sicurezza per la tutela della salute e della incolumità dei lavoratori occupati nel cantiere medesimo per l'esecuzione dell'opera appaltata.
Correttamente, quindi, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori nominato dal committente, ingegner Scaramucci, in quanto deputato, nell'interesse del primo, alla verifica della idoneità e della coerenza del piano operativo di sicurezza, ne chiese la consegna alla R.D.B. TR, la quale peraltro - per esplicita disposizione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 12, comma 3 - aveva l'obbligo di metterlo a disposizione del rappresentante della sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
In conclusione, l'imputato EO SA, quale legale responsabile della società appaltatrice ed esecutrice dei lavori, R.D.B. TR, aveva l'obbligo di predisporre il piano operativo di sicurezza per le operazioni di montaggio nel cantiere dei pannelli prefabbricati, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2, lett. f ter), in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 1. E a tale obbligo egli ha adempiuto solo con colpevole ritardo e dopo molti solleciti.
La sanzione per l'inosservanza di tale obbligo non è prevista nel D.Lgs. n. 494 del 1996, sicché va applicata quella prevista in via generale dal D.Lgs. n. 626 del 1994, ossia la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda di cui all'art. 89, comma 1. 6 - La responsabilità del datore di lavoro della impresa appaltatrice (nella specie R.D.B. TR) non è esclusa per il fatto che essa, a sua volta, ha subappaltato l'esecuzione dell'opera ad altra ditta (nella specie la OG), che perciò ha assunto in concreto il ruolo di impresa esecutrice nel cantiere. Al riguardo, deve farsi riferimento alla norma generale del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, applicabile anche ai cantieri edili, in quanto non derogata da specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 494 del 1996. In forza di questa norma, nel caso di lavori affidati in appalto (o in subappalto):
a) la ditta appaltante (o subappaltante) deve - fra l'altro - fornire alla ditta appaltatrice (o subappaltatrice) le informazioni necessarie sui rischi specifici e sulle misure da essa stessa adottate in relazione all'attività da svolgere;
b) entrambe le ditte devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata.
Risulta da queste disposizioni un obbligo generale di collaborazione antinfortunistica tra subappaltante e subappaltatore, che esclude - in quanto tale - la possibilità che il primo si liberi della sua responsabilità prevenzionale quando affida al secondo l'esecuzione dei lavori che gli sono stati appaltati.
Nel caso in questione, questa corresponsabilità prevenzionale è giustificata anche da una ragione specifica, messa in luce dalla sentenza impugnata: solo la società subappaltante, in quanto produttrice degli elementi prefabbricati da montare in cantiere, era in grado di conoscere esattamente le caratteristiche di peso e di maneggiabilità degli elementi medesimi e quindi di suggerire le più sicure modalità operative per il loro trasporto, scarico e montaggio.
Era ancora una volta nel giusto, quindi, il predetto coordinatore per l'esecuzione, quando, per conto del committente, chiese alla R.D.C., di fornire alla OG le informazioni necessarie, precisando, con lettera del 20.7.2001, che qualora la prima intendesse avvalersi di imprese subappaltatrici era suo onere coordinare il proprio p.o.s. con quello dell'impresa subappaltatrice e di consegnare entrambi i p.o.s. al committente o al suo coordinatore per l'esecuzione. In un certo senso, del resto, è in relazione a questa normativa che nelle succitate clausole del contratto di subappalto, le stesse società R.D.C. TR e OG previdero che quest'ultima dovesse approntare un piano operativo di sicurezza "in contraddittorio" (cioè in collaborazione dialettica) con la prima e con il titolare del cantiere interessato.
Sempre in questo quadro, la R.D.B. TR inviò nel cantiere un proprio dipendente (il geometra LA) col compito di sovrintendere alla consegna dei pannelli prefabbricati e al montaggio dei medesimi subappaltato alla OG.
Non può quindi ravvisarsi alcuna incompatibilità tra il fatto che la OG avesse predisposto un proprio piano operativo di sicurezza, peraltro giudicato incompleto e inadeguato, e l'obbligo che legalmente incombeva anche e soprattutto alla R.D.C. TR di elaborarne uno con maggior cognizione di causa e con maggiore aderenza alle specifiche esigenze prevenzionali.
In conclusione, nonostante qualche perplessità o incertezza argomentativa, nessun vizio di illegittimità o di manifesta illogicità motivazionale è ravvisabile nella sentenza impugnata;
mentre le censure formulate al riguardo nei primi due motivi di ricorso sono irrilevanti o infondate.
8 - Anche in ordine al trattamento sanzionatorio (di cui al terzo motivo di ricorso) la sentenza impugnata non merita censura, avendo il giudice di merito irrogato la sola pena pecuniaria, in misura non lontana dal minimo edittale, in considerazione del tardivo adempimento dell'obbligo da parte del SA.
Quanto alle attenuanti generiche invocate dal ricorrente e non riconosciute dal giudice, esse non erano state richieste dal difensore neppure in via subordinata, sicché non esisteva alcun obbligo di motivazione al riguardo.
Il ricorso va pertanto respinto. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2006