Sentenza 31 maggio 2013
Massime • 1
La detenzione di arma costruita artigianalmente non è punibile ai sensi dell'art. 697 cod. pen. perché, se essa è idonea allo sparo, rientra nell'ambito di applicabilità della L. n. 895 del 1967; in caso contrario, il suo possesso è libero e non richiede nemmeno la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2013, n. 29956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29956 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 31/05/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 875
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 1414/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO IA N. IL 29/01/1936;
avverso la sentenza n. 1048/2010 TRIB.SEZ.DIST. di BAGHERIA, del 03/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa il 3 aprile 2012 il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, condannava l'imputato IO MA alla pena di Euro 200,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, in quanto ritenuto responsabile del reato contestato al capo b) della rubrica ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, art. 697 c.p., perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva senza averne fatto denuncia all'autorità uno strumento artigianale da sparo, del tipo monocolpo, costituito da un tromboncino (canna), filettato di cm. 5,5, avente foro di entrata di cm. 1, e di uscita del diametro di cm. 0,7, nonché corpo di metallo di cm. 17,00 e 37 cartucce a salve cal. 380, fatti commessi in Bagheria in data 7-10-2008. L'imputato veniva, invece, assolto dal reato di cui al capo a) di porto ingiustificato di strumenti da punta e taglio o comunque atti ad offendere, perché il fatto non sussiste.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale deduce inosservanza o falsa applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 697 c.p., in quanto: - detta norma incriminatrice riguarda in via esclusiva le "armi", da intendersi quali "armi proprie", secondo la definizione offerta dall'art. 585 c.p., comma, come "quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona" in contrapposizione a quelle improprie previste dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, consistenti in qualsiasi strumento potenzialmente atto ad offendere, anche se non destinato in via naturale a tale scopo;
- nel caso in esame dalla descrizione del dispositivo, offerta dal teste m.llo OZ, era deducibile l'inidoneità allo sparo dell'arma per la diversa ampiezza del foro di ingresso rispetto a quello di uscita e quindi l'incapacità di scagliare all'esterno un proiettile, nemmeno a salve, ma soltanto di incamerarlo e farlo esplodere, come richiesto dalla propria attività lavorativa circense, sicché lo stesso avrebbe dovuto considerarsi arma impropria, oppure quale imitazione di arma, priva di destinazione naturale all'offesa alla persona e quindi non soggetta ad obbligo di denuncia;
analoghe conclusioni dovevano raggiungersi per le munizioni, in sè prive di intrinseca pericolosità per essere state dotate di carica in grado di produrre il suono di uno sparo, ma non idonea alla propulsione del proiettile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
1. Va premessa e condivisa, per la sua correttezza teorica, la ricostruzione giuridica della fattispecie in esame, prospettata col ricorso. Invero, con riferimento ai reati concernenti le armi, è tradizionale la distinzione tra arma in senso proprio, intesa come quella la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, comprensiva quindi, secondo il disposto del R.D. 18 giugno 1931, n.773, art. 30 (T.U.L.P.S.) e l'art. 45 comma 1, del relativo regolamento, sia delle armi da sparo, che di quelle bianche, ed arma impropria, definibile come strumento che, pur avendo una specifica diversa destinazione, può anche essere impiegato a scopi offensivi contro la persona, secondo quanto prescritto dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art.
4. Quanto alle armi proprie, l'ordinamento ne vieta la detenzione se non previamente denunciata all'autorità di pubblica sicurezza, mentre per le armi improprie è considerato illecito e punito penalmente il solo porto, non la detenzione (Cass. sez. 1, n. 3377 del 22/02/1995, P.M. in proc. Scalmana, rv. 200698) 1.1 Al riguardo costituisce pacifico principio di diritto, affermato costantemente da questa Corte di legittimità, l'affermazione per cui la valutazione sistematica dei precetti di cui all'art. 697 c.p. in rapporto alla disciplina sulle armi introdotta successivamente, induce a ritenere che detta norma, a seguito delle modifiche apportatevi dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, abbia un ambito di applicazione limitato soltanto alle armi proprie c.d. bianche, ed alle munizioni per arma comune da sparo, mentre per le armi da sparo la detenzione ed il porto illegali sono previsti quali reato e sanzionati ai sensi della L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2, 4 e 7 e successive modificazioni, che configurano fattispecie di delitto e stabiliscono ben più gravi sanzioni (Cass. sez. 1, n. 43356 dell'11/10/2011, Gandolfo, rv. 250983).
1.2 Sempre a livello definitorio, va aggiunto che, tenendo conto dell'elencazione contenuta nella L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, per armi comuni da sparo devono intendersi tutti quegli oggetti rispetto ai quali sia possibile un'azione di propulsione di proiettili a seguito della forza di spinta di gas compressi, sia che l'impulso avvenga per l'effetto dell'accensione di un esplosivo, sia che venga provocato dall'aria compressa (Cass. sez. 1, n. 120 del 09/07/1981, Saia, rv. 151488).
2. Tanto premesso, le censure in punto di fatto contenute nel ricorso sono fondate, atteso che il Tribunale, dopo avere dato atto che, secondo gli accertamenti condotti e riferiti in dibattimento dal teste OZ del R.I.S. di Messina, il dispositivo sequestrato al IO, composto da canna filettata di cm. 5,5, avente foro di entrata di cm. 1, e di uscita del diametro di cm. 0,7 e da un corpo di metallo di cm. 17,00, costituiva una pistola artigianale dotata di meccanismi in grado di far esplodere proiettili cal. 7,65 o 32 auto, ha rilevato che le prove di funzionamento condotte dal teste avevano consentito di verificare l'effettiva esplosione di un proiettile di quel calibro, per cui aveva concluso che "deve ritenersi sussistente il requisito essenziale, affinché l'arma sia soggetta a denuncia, id est l'idoneità (astratta) all'impiego".
2.1 Siffatta conclusione non convince perché seguita da altro rilievo, che ne smentisce il fondamento logico, in quanto il primo Giudice ha ritenuto irrilevante la diversa misura del diametro del foro di entrata rispetto a quello del foro di uscita della canna "attesa la riferita compatibilità del manufatto con cartucce del calibro 7,65 al di là della concreta fuoriuscita di un proiettile (accertamento in concreto non eseguito), avendo il teste, fra l'altro, riferito che "il proiettile probabilmente è più piccolo del bossolo ed esce".
2.1.1 Posto che il teste ha condotto una "prova del fuoco", ma con metodiche speciali, imposte per prevenire il rischio di un'esplosione dell'intero dispositivo con rischi per l'incolumità personale, è certo che la sua verifica non si è estesa alla espulsione del proiettile e che egli è stato costretto ad esprimersi in termini di mera probabilità; va quindi rilevato che, come sostenuto in ricorso sulla base di quanto riferito nella sentenza impugnata, l'esperimento condotto dal teste ha offerto limitati risultati concreti, dal momento che ha consentito di riscontrare che il meccanismo di funzionamento dello strumento in questione era in grado di provocare l'esplosione del proiettile col quale era armato, ma non la sua proiezione all'esterno della canna, evento affermato soltanto come "probabile" per le dimensioni del proiettile inferiori a quelle del bossolo. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa di cui al capo b) l'astratta idoneità allo sparo del dispositivo, senza preoccuparsi di rintracciare la sua concreta capacità di proiettare all'esterno le munizioni;
in tal modo ha tralasciato di accertare la reale offensività dello strumento e la sua idoneità ad assolvere la funzione propria delle armi da sparo.
2.1.2 Questo Collegio ben conosce gli orientamenti della propria giurisprudenza, secondo la quale per poter escludere che un dispositivo sia qualificabile come arma da sparo è necessario sia totalmente ed assolutamente inefficiente all'uso che gli è proprio, ossia allo sparo di proiettili, perché soltanto in tale situazione non è ravvisabile un pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità, a salvaguardia dei quali valori la normativa vigente regola detenzione e porto di armi o di parti di armi;
per tali ragioni conserva la natura giuridica di arma un oggetto che, seppur privo di parti essenziali o al momento non funzionante, possa essere agevolmente riparato con la sostituzione dei componenti mancanti o comunque attraverso altri accorgimenti che ne ripristinino l'idoneità allo sparo (Cass. sez. 1, n. 13860 del 21/09/1989, Capodieci, rv. 182291; sez. 1, n. 685 del 4/11/1992, Martone, rv. 192774; sez. 1, 2168 del 24/10/1994, Veneto, rv. 200412; sez. 1, n. 1289 del 30/10/1996, Fani, rv. 206928; sez. 6, n. 15159 del 22/2/2001, Marengo, rv. 218773; sez. 1, n. 35648 del 04/07/2008, Saitta, rv. 240677). Soltanto quando risulti accertato che il dispositivo non possa essere riportato in alcun modo a condizioni di efficienza, allora verrà meno in modo definitivo ed irreversibile la sua capacità offensiva e la lesività per la persona con la conseguente non configurabilità di alcuna ipotesi di reato.
2.1.3 Inoltre, proprio in base al profilo della concreta offensività per i beni giuridici protetti e della capacità di ledere la persona, in conseguenza delle caratteristiche costruttive e funzionali, si basa la distinzione di regime giuridico tra le armi vere e proprie e quegli oggetti che ne riproducono l'aspetto esteriore per forma, colore, dimensioni e che sono idonei a provocare i soli effetti sonori dello sparo, perché caricati a salve, come nel caso delle pistole scacciacani o delle armi giocattolo che non possono espellere proiettili di alcuna specie.
2.1.4 Al riguardo deve tenersi conto del fatto che con il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 è stata data esecuzione alla delega attribuita al Governo dalla L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 36 per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE in materia di armi. La novella ha collocato nell'art. 1, comma 1 bis, del nuovo testo normativo alcune disposizioni definitorie, che ripetono quelle della direttiva comunitaria del 2008 e prima ancora di quella 1991/477/CEE. Rileva dunque che per "arma da fuoco" s'intenda "qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto 3^ dell'allegato 1^ della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata".
Per contro la stessa disposizione sottrae alla categoria delle armi da fuoco quegli oggetti che, sebbene rientranti nella definizione, risultano elencati al punto 3^ dell'allegato 1^ della direttiva 1991/477/CEE, ossia: a) le armi che sono state rese definitivamente inutilizzabili perché le loro parti essenziali sono state rese inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare anche con interventi ripristinatori;
b) gli oggetti il cui uso è la destinazione a creare allarme, segnalazione, salvataggio, oppure per la macellazione e pesca all'arpione, o comunque impiegati in processi industriali o tecnici, se possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;
c) le armi antiche o le loro riproduzioni, sempre che non rientrino nelle categorie precedenti e siano oggetto di disciplina specifica da parte delle legislazioni nazionali degli Stati membri.
2.1.5 Inoltre, in fattispecie concrete analoghe alla presente sono già intervenute pronunce di questa Corte, le quali sulla base dei superiori rilievi hanno escluso che la detenzione di siffatti oggetti potesse essere ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 697 c.p., in quanto, se si trattava di autentiche armi da sparo, il fatto doveva essere qualificato ai sensi della L. n. 685 del 1967, art. 2 e successive modifiche, se, invece, non potevano considerarsi armi nel senso specificato, il loro possesso era libero e non richiedente nemmeno la denuncia all'autorità di p.s. (Sez. 1, n. 1279 del 16/03/1994, P.G. in proc. Moschella, rv. 197415; sez. 1, 4320 del 18/3/1983, Miolla, rv 159378; sez. 1, n. 6980 del 2/3/1982, D'Angelo, rv. 154646; sez. 1, n. 6134 del 15/2/1979, Fambrini, rv. 142455).
3. A questi stessi principi si ritiene di doversi ispirare nel considerare il caso in esame, nel quale risultano fondate le contestazioni difensive in ordine alla mancata acquisizione di prova certa circa l'idoneità concreta allo sparo dell'arma artigianale sequestrata - non conseguibile nemmeno con un accertamento peritale, posto che il teste OZ ha riferito del divieto di sperimentare il concreto funzionamento di siffatto oggetto per il rischio di sua esplosione-, con la conseguente incertezza sulla sua riconducibilità alla categoria delle armi da sparo, mentre tutti gli elementi acquisiti sembrano far propendere per la qualificazione come strumento utile a produrre rumore a fini di allarme o di segnalazione, utilizzato dal IO nei suoi esercizi circensi.
3.1 In ogni caso, anche a voler ritenere che il dispositivo costituisse arma da sparo, per quanto già esposto deve escludersi che la fattispecie concreta possa rientrare nella previsione dell'art. 697 c.p., che riguarda piuttosto le armi bianche e le munizioni per arma comune da sparo.
3.2 Sotto quest'ultimo profilo viene in rilievo la dimostrata natura delle munizioni rinvenute in possesso dell'imputato che, trattandosi di cartucce a salve, non integrano l'Ipotesi di reato di cui all'art.697 c.p.: la motivazione sul punto della sentenza impugnata non può
essere condivisa quando equipara tali oggetti alle cartucce incamerabili da armi da fuoco perché aventi stesso aspetto e calibro senza tenere in alcun conto la differente carica esplosiva e gli effetti del tutto diversi e non lesivi dei primi rispetto alle seconde.
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste con il conseguente ordine di restituzione all'avente diritto dello strumento e delle cartucce in sequestro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Revoca la confisca e dispone la restituzione dello strumento da sparo e delle cartucce all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013