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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 6106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6106 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: DR LE - Presidente - Sent. n. sez. 93/2026 CI LI UP - 22/01/2026 RZ LO RT R.G.N. 36891/2025 TO RA DA CA - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: GR OR, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall’avv. Carlo Bertacchi - di fiducia avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della parte civile RI ER, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Hmz Power S.r.l., a firma dell’avv. Avv. Marco Mayr, con le quali è stata chiesta la conferma della sentenza di appello, il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato alla refusione delle spese per l’assistenza nel grado;
letta la memoria difensiva a firma dell’avv. Carlo Bertacchi, datata 07/01/2026. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6106 Anno 2026 Presidente: LE DR Relatore: CA DA Data Udienza: 22/01/2026 2 1. Con sentenza del 10 luglio 2025, la Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano del 14 novembre 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OR GR in ordine reato a lui ascritto di cui all'art. 640 cod. pen., per essere estinto per prescrizione, ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata con la quale l'imputato era stato condannato al risarcimento dei danni alla parte civile costituita RI ER, in proprio e quale legale rappresentante della “Hmz Power S.r.l.”, da liquidarsi in separata sede civile, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva dell'ammontare di euro 150.000,00. Con la sentenza di appello si accertava definitivamente, ai soli effetti civili, la sussistenza del delitto di truffa commesso da OR GR in Bolzano dal 14 ottobre 2013 al 28 dicembre 2016 in quanto, in concorso con NT GR, nella qualità di legale rappresentante della società “GR AG GmbH”, con artifizi e raggiri traeva in inganno ER RI, in qualità di legale rappresentante della società “Hmz Power”, procurandosi un illecito vantaggio a danno di quest'ultima società. In particolare, con contratti del 14 ottobre 2013, 15 gennaio 2014, 16 gennaio 2014, 17 gennaio 2014, 18 gennaio 2014 e con un ulteriore contratto del gennaio 2012, si impegnava a costruire per la società “Hmz Power” sei centrali eoliche al prezzo di 270.000,00 euro più IVA per ogni centrale elettrica. Tra ottobre 2013 e settembre 2014, la società “Hmz Power”, in forza dei menzionati contratti, versava a favore della società “GR AG GmbH” la somma di euro 1.313.125 oltre IVA del 10% inclusa. Con successivo accordo datato 28 dicembre 2016, la “GR AG GmbH”, attestata l'incapacità di adempiere agli obblighi assunti con i contratti sopra menzionati, si impegnava a consegnare alla società “Hmz Power” quattro centrali eoliche entro il 15 giugno 2017. Tale accordo, tuttavia, veniva concluso tacendo a RI ER i precedenti accordi del 16 dicembre 2016 stipulati dalla “GR AG GmbH” con “Alisea Energy GmbH” e “BPP Italia Wind Power GmbH” e tra la “GR AG GmbH” e la OR s.r.l.”, tramite i quali gli imputati liberavano OR s.r.l.” dall'obbligo di costruzione di 180 impianti eolici in favore di “GR AG GmbH”, tra i quali rientravano anche quelli commissionati da “Hmz Power”, essendo pertanto OR GR consapevole dell'impossibilità dell'adempimento degli obblighi stabiliti dall'atto di transazione del 28 dicembre 2016 e così inducendo NR ER - già indotto in errore mediante la trasmissione con inviata in data 21 dicembre 2015 di un fascicolo fotografico raffigurante gli impianti mai realizzati - a rinunciare alla fornitura degli altri impianti ed altresì a non richiedere l'immediata restituzione di quanto pagato alla società successivamente fallita “GR AG GmbH”. 3 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'articolo 640 cod. pen., nell'affermazione della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di truffa contrattuale. Si premette che i giudici di appello avevano escluso la sussistenza di una truffa a consumazione prolungata, osservando che venivano in rilievo due distinte condotte di truffa, la prima delle quali consistita nell'invio dell' in data 21 dicembre 2015, con allegato un fascicolo fotografico raffigurante gli impianti mai realizzati, e la seconda consistente nell'aver taciuto, in occasione della stipula dell'accordo transattivo del 28 dicembre 2016, l'esistenza di precedenti accordi datati 16 dicembre 2016, con i quali gli imputati liberavano OR S.r.l.” dall'obbligo di costruzione di 180 impianti eolici in favore di “GR AG GmbH”, tra i quali rientravano anche quelli commissionati da “Hmz Power”. Tanto premesso, si contesta la sussumibilità della seconda condotta contestata nella fattispecie della truffa, sotto il profilo sia soggettivo che soggettivo. Per quanto riguarda l'elemento oggettivo del delitto di truffa, si deduce che il silenzio non possa integrare il raggiro penalmente rilevante ai sensi dell'art. 640 cod. pen. e che la mera violazione del dovere di buona fede non è automaticamente qualificabile quale raggiro, essendo necessario che il silenzio si inserisca in un più ampio contesto artificioso o fraudolento, idoneo a trarre in inganno la persona offesa. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, si deduce che l'elemento che conferisce all’inadempimento contrattuale rilevanza penale è il dolo iniziale, ossia la consapevole volontà di non adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte sin dal momento della loro conclusione. Nel comportamento dell'imputato non sarebbe ravvisabile tale dolo iniziale, tenuto conto che egli aveva fatto tutto quanto era nelle proprie possibilità per adempiere, fino al momento in cui la crisi aziendale lo aveva costretto a dichiarare fallimento, serbando, dunque, un comportamento incompatibile con l'esistenza di un dolo iniziale. Infine, l'imputato non avrebbe tratto alcun ingiusto profitto, tenuto conto che quanto incassato era stato poi riservato alla società OR S.r.l.”. 2.2. Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione alle statuizioni civili sia quanto alla sussistenza di un danno da risarcire sia in relazione alla sua quantificazione, nonché quanto alla liquidazione e quantificazione della provvisionale nella misura di 150.000,00 euro in favore della parte civile. 4 Si deduce che, pur avendo riconosciuto la fondatezza dell'appello quanto all'intervenuta prescrizione del reato, in data precedente alla sentenza di primo grado, in relazione alla prima delle due condotte contestate, la Corte di Appello avrebbe confermato interamente le statuizioni civili contenute nella sentenza appellata, senza fornire alcuna valutazione sugli effetti di tale decisione. La sentenza della Corte di appello difetterebbe di un’approfondita analisi in ordine all'individuazione e conseguente quantificazione del danno asseritamente sofferto dalla parte civile e in merito alla congruità dell'importo liquidato a titolo di provvisionale rispetto a tale danno, né offrirebbe alcuna adeguata giustificazione in ordine al nesso causale tra la condotta contestata e il danno lamentato. 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con motivi manifestamente infondati. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussumibilità della condotta contestata nella fattispecie della truffa, sotto il profilo sia soggettivo che soggettivo, è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato il silenzio serbato - in occasione della stipula tra “GR AG GmbH” e “Hmz Power” dell'accordo transattivo del 28 dicembre 2016, con il quale “GR AG GmbH” si impegnava a fornire a quest'ultima quattro impianti - in merito alla circostanza che la stessa aveva già precedentemente, con accordo datato 16 dicembre 2016, liberato OR S.r.l.” dall'obbligo di costruzione di 180 impianti eolici a suo favore, tra i quali rientravano anche quelli commissionati da “HMZ Power”, così ponendo la società nella sostanziale impossibilità di adempiere all’obbligazione assunta. In particolare, nella sentenza di primo grado si specifica che, con tali comportamenti fraudolenti, l'imputato OR GR era riuscito a prospettare una falsa realtà, consistente nell’erronea convinzione nella controparte di potere ottenere in un prossimo futuro la fornitura degli impianti eolici, rendendo così redditizio il suo investimento, ed a ingenerare un falso affidamento nelle capacità e nell'onestà dell'imputato OR GR (sentenza di primo grado pag. 30). Si era trattato, dunque, di un silenzio idoneo ad integrare un raggiro penalmente rilevante, in quanto vertente su un aspetto, quale la possibilità della controparte di eseguire la prestazione promessa, che aveva certamente influito sulla formazione della volontà negoziale della persona offesa. Invero, in tema di truffa contrattuale, è stato affermato che anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle 5 reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, Rv. 285442 – 01; Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, Cardia, Rv. 275463 – 04; Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Bidoli, Rv. 264400 – 01). Quanto all'atto di disposizione patrimoniale indotto da tale errore, esso può consistere non solo in un atto negoziale ma anche in un comportamento omissivo, che si verifica quando la vittima tralascia un comportamento che, se compiuto, avrebbe incrementato il suo patrimonio o ne avrebbe impedito il depauperamento (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251499 – 01; Sez. 2, n. 20249 del 06/05/2025, De Rosa, Rv. 288072 – 01; Sez. 2, n. 37474 del 20/09/2024, Capodieci, Rv. 287072 – 01). Quanto al requisito essenziale del profitto tratto dalla commissione della truffa, il quale secondo il ricorrente non sussisterebbe poiché quanto incassato sarebbe stato poi versato alla società OR S.r.l.”, si osserva che, anche sul punto, la motivazione dei giudici di merito è logica ed esaustiva avendo correttamente ritenuto che, avendo la persona offesa omesso di avvalersi della clausola risolutiva espressa, per effetto del comportamento fraudolento dell’imputato, egli aveva omesso anche di pretendere la restituzione degli acconti versati, permettendo quindi alla “GR AG GmbH” di trattenere le somme versate, nonché di guadagnare del tempo prima di dover rimborsare “Hmz Power”. 3. È inammissibile anche il secondo motivo, con il quale si deduce la mancanza di motivazione in relazione alle statuizioni civili, con riferimento alla sussistenza di un danno da risarcire sia nella sua quantificazione ed alla liquidazione e quantificazione della provvisionale nella misura di 150.000,00 euro in favore della parte civile. Va premesso che, in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesta la quantificazione del danno, posto che essa, sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare la liquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito penale e di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, sì da rendere la somma riconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare che rappresenti un simulacro di risarcimento (Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, Esposito, Rv. 288231 – 01; Sez. 3, n. 3912 del 11/02/1991, Martinelli, Rv. 186780 – 01). Nella fattispecie, con una censura del tutto generica, si deduce che, poiché i giudici di appello avevano escluso nella fattispecie la sussistenza di una truffa a 6 consumazione prolungata, osservando che venivano in rilievo due distinte e specifiche condotte, la prima delle quali consistita nell'invio dell' in data 21 dicembre 2015, con allegate le foto già sopra menzionate, e la seconda consistente nel silenzio serbato in occasione della stipula dell'accordo transattivo del 28 dicembre 2016, «la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ad un nuovo ed autonomo accertamento sul danno parametrato esclusivamente alla condotta residua ovvero il silenzio […] tenuto dall'imputato in occasione della stipula dell'accordo transattivo del 28 dicembre 2016» (testualmente pag. 16 del ricorso). In tal modo, il ricorrente omette di confrontarsi con la circostanza che la Corte di appello ha dichiarato estinte per prescrizione entrambe le fattispecie di truffa e non ha ritenuto penalmente irrilevante alcuna delle due condotte, avendo ritenuto che le stesse integrassero ciascuna un'autonoma fattispecie di truffa per la presenza in ognuna di esse di tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi (pag. 9 sentenza impugnata). 4. Deve, infine, rilevarsi che la norma di cui all’art. 573, comma 1- , cod. proc. pen., invocata dal ricorrente, non viene in rilevo nel caso in esame in quanto le doglianze proposte con il ricorso attengono anche a questioni di natura penalistica e processualpenalistica. Tale norma ha, invero, quale presupposto che, nel mezzo di impugnazione proposto dinanzi al giudice penale, siano prospettate solo censure riguardanti questioni di natura strettamente civilistica, le sole che possono essere trattate e decise dal giudice civile, al quale in tal caso andranno rimessi gli atti;
se però così non è, in quanto le doglianze proposte attengono anche a questioni di natura diversa e le stesse non siano ritenute manifestamente infondate e siano potenzialmente idonee a giustificare - se accolte - l'immediato annullamento del provvedimento impugnato ai fini civili, le stesse non potranno che essere trattate dal giudice naturalmente deputato a deciderle, vale a dire il giudice che si occupa degli affari penali (Sez. 4, n. 11516 del 26/01/2023, Carnevale, Rv. 284361 – 01, ove si è riconosciuto che nel caso di ricorso per cassazione ai soli effetti civili, il rinvio per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della Corte, ove non sia inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 573, comma 1- , cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere disposto per la sola decisione "sulle questioni civili", non trovando applicazione detta disposizione nel caso in cui siano dedotte anche questioni processuali diverse che, ove fondate, determinino l'annullamento della sentenza art. 622 cod. proc. pen.). 5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile ER RI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di “Hmz Power S.r.l.”, la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio, non effettuata dalla parte civile richiedente, e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ER RI che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 22/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA CA DR LE
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della parte civile RI ER, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Hmz Power S.r.l., a firma dell’avv. Avv. Marco Mayr, con le quali è stata chiesta la conferma della sentenza di appello, il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato alla refusione delle spese per l’assistenza nel grado;
letta la memoria difensiva a firma dell’avv. Carlo Bertacchi, datata 07/01/2026. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6106 Anno 2026 Presidente: LE DR Relatore: CA DA Data Udienza: 22/01/2026 2 1. Con sentenza del 10 luglio 2025, la Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano del 14 novembre 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OR GR in ordine reato a lui ascritto di cui all'art. 640 cod. pen., per essere estinto per prescrizione, ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata con la quale l'imputato era stato condannato al risarcimento dei danni alla parte civile costituita RI ER, in proprio e quale legale rappresentante della “Hmz Power S.r.l.”, da liquidarsi in separata sede civile, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva dell'ammontare di euro 150.000,00. Con la sentenza di appello si accertava definitivamente, ai soli effetti civili, la sussistenza del delitto di truffa commesso da OR GR in Bolzano dal 14 ottobre 2013 al 28 dicembre 2016 in quanto, in concorso con NT GR, nella qualità di legale rappresentante della società “GR AG GmbH”, con artifizi e raggiri traeva in inganno ER RI, in qualità di legale rappresentante della società “Hmz Power”, procurandosi un illecito vantaggio a danno di quest'ultima società. In particolare, con contratti del 14 ottobre 2013, 15 gennaio 2014, 16 gennaio 2014, 17 gennaio 2014, 18 gennaio 2014 e con un ulteriore contratto del gennaio 2012, si impegnava a costruire per la società “Hmz Power” sei centrali eoliche al prezzo di 270.000,00 euro più IVA per ogni centrale elettrica. Tra ottobre 2013 e settembre 2014, la società “Hmz Power”, in forza dei menzionati contratti, versava a favore della società “GR AG GmbH” la somma di euro 1.313.125 oltre IVA del 10% inclusa. Con successivo accordo datato 28 dicembre 2016, la “GR AG GmbH”, attestata l'incapacità di adempiere agli obblighi assunti con i contratti sopra menzionati, si impegnava a consegnare alla società “Hmz Power” quattro centrali eoliche entro il 15 giugno 2017. Tale accordo, tuttavia, veniva concluso tacendo a RI ER i precedenti accordi del 16 dicembre 2016 stipulati dalla “GR AG GmbH” con “Alisea Energy GmbH” e “BPP Italia Wind Power GmbH” e tra la “GR AG GmbH” e la OR s.r.l.”, tramite i quali gli imputati liberavano OR s.r.l.” dall'obbligo di costruzione di 180 impianti eolici in favore di “GR AG GmbH”, tra i quali rientravano anche quelli commissionati da “Hmz Power”, essendo pertanto OR GR consapevole dell'impossibilità dell'adempimento degli obblighi stabiliti dall'atto di transazione del 28 dicembre 2016 e così inducendo NR ER - già indotto in errore mediante la trasmissione con inviata in data 21 dicembre 2015 di un fascicolo fotografico raffigurante gli impianti mai realizzati - a rinunciare alla fornitura degli altri impianti ed altresì a non richiedere l'immediata restituzione di quanto pagato alla società successivamente fallita “GR AG GmbH”. 3 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'articolo 640 cod. pen., nell'affermazione della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di truffa contrattuale. Si premette che i giudici di appello avevano escluso la sussistenza di una truffa a consumazione prolungata, osservando che venivano in rilievo due distinte condotte di truffa, la prima delle quali consistita nell'invio dell' in data 21 dicembre 2015, con allegato un fascicolo fotografico raffigurante gli impianti mai realizzati, e la seconda consistente nell'aver taciuto, in occasione della stipula dell'accordo transattivo del 28 dicembre 2016, l'esistenza di precedenti accordi datati 16 dicembre 2016, con i quali gli imputati liberavano OR S.r.l.” dall'obbligo di costruzione di 180 impianti eolici in favore di “GR AG GmbH”, tra i quali rientravano anche quelli commissionati da “Hmz Power”. Tanto premesso, si contesta la sussumibilità della seconda condotta contestata nella fattispecie della truffa, sotto il profilo sia soggettivo che soggettivo. Per quanto riguarda l'elemento oggettivo del delitto di truffa, si deduce che il silenzio non possa integrare il raggiro penalmente rilevante ai sensi dell'art. 640 cod. pen. e che la mera violazione del dovere di buona fede non è automaticamente qualificabile quale raggiro, essendo necessario che il silenzio si inserisca in un più ampio contesto artificioso o fraudolento, idoneo a trarre in inganno la persona offesa. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, si deduce che l'elemento che conferisce all’inadempimento contrattuale rilevanza penale è il dolo iniziale, ossia la consapevole volontà di non adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte sin dal momento della loro conclusione. Nel comportamento dell'imputato non sarebbe ravvisabile tale dolo iniziale, tenuto conto che egli aveva fatto tutto quanto era nelle proprie possibilità per adempiere, fino al momento in cui la crisi aziendale lo aveva costretto a dichiarare fallimento, serbando, dunque, un comportamento incompatibile con l'esistenza di un dolo iniziale. Infine, l'imputato non avrebbe tratto alcun ingiusto profitto, tenuto conto che quanto incassato era stato poi riservato alla società OR S.r.l.”. 2.2. Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione alle statuizioni civili sia quanto alla sussistenza di un danno da risarcire sia in relazione alla sua quantificazione, nonché quanto alla liquidazione e quantificazione della provvisionale nella misura di 150.000,00 euro in favore della parte civile. 4 Si deduce che, pur avendo riconosciuto la fondatezza dell'appello quanto all'intervenuta prescrizione del reato, in data precedente alla sentenza di primo grado, in relazione alla prima delle due condotte contestate, la Corte di Appello avrebbe confermato interamente le statuizioni civili contenute nella sentenza appellata, senza fornire alcuna valutazione sugli effetti di tale decisione. La sentenza della Corte di appello difetterebbe di un’approfondita analisi in ordine all'individuazione e conseguente quantificazione del danno asseritamente sofferto dalla parte civile e in merito alla congruità dell'importo liquidato a titolo di provvisionale rispetto a tale danno, né offrirebbe alcuna adeguata giustificazione in ordine al nesso causale tra la condotta contestata e il danno lamentato. 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con motivi manifestamente infondati. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussumibilità della condotta contestata nella fattispecie della truffa, sotto il profilo sia soggettivo che soggettivo, è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato il silenzio serbato - in occasione della stipula tra “GR AG GmbH” e “Hmz Power” dell'accordo transattivo del 28 dicembre 2016, con il quale “GR AG GmbH” si impegnava a fornire a quest'ultima quattro impianti - in merito alla circostanza che la stessa aveva già precedentemente, con accordo datato 16 dicembre 2016, liberato OR S.r.l.” dall'obbligo di costruzione di 180 impianti eolici a suo favore, tra i quali rientravano anche quelli commissionati da “HMZ Power”, così ponendo la società nella sostanziale impossibilità di adempiere all’obbligazione assunta. In particolare, nella sentenza di primo grado si specifica che, con tali comportamenti fraudolenti, l'imputato OR GR era riuscito a prospettare una falsa realtà, consistente nell’erronea convinzione nella controparte di potere ottenere in un prossimo futuro la fornitura degli impianti eolici, rendendo così redditizio il suo investimento, ed a ingenerare un falso affidamento nelle capacità e nell'onestà dell'imputato OR GR (sentenza di primo grado pag. 30). Si era trattato, dunque, di un silenzio idoneo ad integrare un raggiro penalmente rilevante, in quanto vertente su un aspetto, quale la possibilità della controparte di eseguire la prestazione promessa, che aveva certamente influito sulla formazione della volontà negoziale della persona offesa. Invero, in tema di truffa contrattuale, è stato affermato che anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle 5 reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, Rv. 285442 – 01; Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, Cardia, Rv. 275463 – 04; Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Bidoli, Rv. 264400 – 01). Quanto all'atto di disposizione patrimoniale indotto da tale errore, esso può consistere non solo in un atto negoziale ma anche in un comportamento omissivo, che si verifica quando la vittima tralascia un comportamento che, se compiuto, avrebbe incrementato il suo patrimonio o ne avrebbe impedito il depauperamento (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251499 – 01; Sez. 2, n. 20249 del 06/05/2025, De Rosa, Rv. 288072 – 01; Sez. 2, n. 37474 del 20/09/2024, Capodieci, Rv. 287072 – 01). Quanto al requisito essenziale del profitto tratto dalla commissione della truffa, il quale secondo il ricorrente non sussisterebbe poiché quanto incassato sarebbe stato poi versato alla società OR S.r.l.”, si osserva che, anche sul punto, la motivazione dei giudici di merito è logica ed esaustiva avendo correttamente ritenuto che, avendo la persona offesa omesso di avvalersi della clausola risolutiva espressa, per effetto del comportamento fraudolento dell’imputato, egli aveva omesso anche di pretendere la restituzione degli acconti versati, permettendo quindi alla “GR AG GmbH” di trattenere le somme versate, nonché di guadagnare del tempo prima di dover rimborsare “Hmz Power”. 3. È inammissibile anche il secondo motivo, con il quale si deduce la mancanza di motivazione in relazione alle statuizioni civili, con riferimento alla sussistenza di un danno da risarcire sia nella sua quantificazione ed alla liquidazione e quantificazione della provvisionale nella misura di 150.000,00 euro in favore della parte civile. Va premesso che, in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesta la quantificazione del danno, posto che essa, sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare la liquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito penale e di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, sì da rendere la somma riconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare che rappresenti un simulacro di risarcimento (Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, Esposito, Rv. 288231 – 01; Sez. 3, n. 3912 del 11/02/1991, Martinelli, Rv. 186780 – 01). Nella fattispecie, con una censura del tutto generica, si deduce che, poiché i giudici di appello avevano escluso nella fattispecie la sussistenza di una truffa a 6 consumazione prolungata, osservando che venivano in rilievo due distinte e specifiche condotte, la prima delle quali consistita nell'invio dell' in data 21 dicembre 2015, con allegate le foto già sopra menzionate, e la seconda consistente nel silenzio serbato in occasione della stipula dell'accordo transattivo del 28 dicembre 2016, «la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ad un nuovo ed autonomo accertamento sul danno parametrato esclusivamente alla condotta residua ovvero il silenzio […] tenuto dall'imputato in occasione della stipula dell'accordo transattivo del 28 dicembre 2016» (testualmente pag. 16 del ricorso). In tal modo, il ricorrente omette di confrontarsi con la circostanza che la Corte di appello ha dichiarato estinte per prescrizione entrambe le fattispecie di truffa e non ha ritenuto penalmente irrilevante alcuna delle due condotte, avendo ritenuto che le stesse integrassero ciascuna un'autonoma fattispecie di truffa per la presenza in ognuna di esse di tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi (pag. 9 sentenza impugnata). 4. Deve, infine, rilevarsi che la norma di cui all’art. 573, comma 1- , cod. proc. pen., invocata dal ricorrente, non viene in rilevo nel caso in esame in quanto le doglianze proposte con il ricorso attengono anche a questioni di natura penalistica e processualpenalistica. Tale norma ha, invero, quale presupposto che, nel mezzo di impugnazione proposto dinanzi al giudice penale, siano prospettate solo censure riguardanti questioni di natura strettamente civilistica, le sole che possono essere trattate e decise dal giudice civile, al quale in tal caso andranno rimessi gli atti;
se però così non è, in quanto le doglianze proposte attengono anche a questioni di natura diversa e le stesse non siano ritenute manifestamente infondate e siano potenzialmente idonee a giustificare - se accolte - l'immediato annullamento del provvedimento impugnato ai fini civili, le stesse non potranno che essere trattate dal giudice naturalmente deputato a deciderle, vale a dire il giudice che si occupa degli affari penali (Sez. 4, n. 11516 del 26/01/2023, Carnevale, Rv. 284361 – 01, ove si è riconosciuto che nel caso di ricorso per cassazione ai soli effetti civili, il rinvio per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della Corte, ove non sia inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 573, comma 1- , cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere disposto per la sola decisione "sulle questioni civili", non trovando applicazione detta disposizione nel caso in cui siano dedotte anche questioni processuali diverse che, ove fondate, determinino l'annullamento della sentenza art. 622 cod. proc. pen.). 5. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile ER RI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di “Hmz Power S.r.l.”, la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio, non effettuata dalla parte civile richiedente, e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ER RI che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 22/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DA CA DR LE