Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 6106
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'articolo 640 cod. pen.

    I giudici di merito hanno correttamente valorizzato il silenzio serbato in merito alla circostanza che la società aveva già precedentemente liberato un'altra società dall'obbligo di costruzione di impianti, ponendo la controparte nella sostanziale impossibilità di adempiere. Il silenzio è stato ritenuto idoneo ad integrare un raggiro penalmente rilevante, vertente su un aspetto che ha influito sulla formazione della volontà negoziale. L'atto di disposizione patrimoniale indotto da tale errore può consistere anche in un comportamento omissivo. Il profitto sussiste poiché la vittima ha omesso di pretendere la restituzione degli acconti versati.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il ricorso è inammissibile in quanto si contesta la quantificazione del danno, che sfugge a una valutazione analitica ed è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito. La censura è generica e non si confronta con la circostanza che la Corte di appello ha dichiarato estinte per prescrizione entrambe le fattispecie di truffa, ritenendo che le stesse integrassero ciascuna un'autonoma fattispecie di truffa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 6106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6106
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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