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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11623/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
PU S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000118 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21576/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.06.2025, il sig.Ricorrente_1 impugnava l'accertamento esecutivo n. 40402500000118 del 21.03.2025 ,notificato il 09.04.2025 con il quale PU RL ,concessionaria per il Comune di Casoria richiedeva il pagamento di IMU 2019.
Opponeva il ricorrente, l'intervenuta prescrizione / decadenza del credito preteso atteso il decorso del termine di quinquennale ,pur tenendo conto della proroga dei termini conseguente al periodo covid.
Si costituiva la PU RL la quale resisteva all'eccezione di prescrizione, invocando l'applicabilità della disciplina emergenziale di cui al D.L. 18/2020 ; affermava di non essere incorsa in decadenza, avendo proceduto a richiedere la notifica entro i termini di legge, in applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025 sulle conclusioni delle parti, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato..
Nella specie, trattasi di accertamento per omesso versamento Imu per l'annualità 2019 di cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione/decadenza .
Non è fondata l'eccezione di decadenza.
L'art. 1 comma 161, L. 296/2006 prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.” (L. 296/2006).
Tuttavia ed a causa della disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid 19 ,in forza dell'art. 67 D.Lgs .n.18/2020 è stata prevista la sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e ,considerato che alla data dell' 8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omessa/infedele dichiarazione per gli anni 2015- 2019, per quanto qui di interesse, il nuovo termine di accertamento andava individuato in quello del 26.03.2025.
Dalla produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica dell'accertamento controverso e dal Registro Elettronico Cronologico delle attività relativo alla raccomandata n. RB0001716028 estratto dal sito internet della società di poste private Integrated services,(emerge che l'atto è stato spedito in data 26 marzo 2025 e, a causa dell'irreperibilità del ricorrente, è stato consegnato in data 9 aprile 2025.
Costituisce principio di valenza generale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, la scissione degli effetti della notifica per notificante e notificando, sicché per quest'ultimo la notifica si ha per perfezionata con la conoscenza legale dell'atto, mentre per il primo opera l'anticipazione degli effetti al momento della consegna all'ufficiale giudiziario. La scissione della decorrenza degli effetti non esclude che il provvedimento notificatorio debba comunque perfezionarsi affinchè ne derivino gli effetti, ma significa che, una volta perfezionato il procedimento, non possono derivare a carico del notificante decadenze o effetti pregiudizievoli non dipendenti dalla sua volontà.
Stesso principio della scissione del perfezionarsi della notificazione deve applicarsi allorquando la notifica venga eseguita a mezzo posta.
Né peraltro di ostacolo è la circostanza che il servizio sia stato effettuato per il tramite di agenzia privata
.
La società Società_1 che ha curato la notifica è autorizzata alla notifica di atti giudiziari e tributari, avendo ottenuto nel novembre 2020 una licenza speciale individuale per le Regioni Campania e Calabria, Il tracciato informatico prodotto che riporta il percorso della raccomandata ed attesta in modo puntuale l'attività svolta dal portalettere, è,perciò, certificato e ciò conferisce ad esso validità legale.
L'accertamento ,dunque , è legittimo essendo l'azione esercitata entro il termine prorogato di cui al citato D.L 18/2020 .
Né è sopravvenuta la prescrizione, atteso che il relativo termine comincia a decorrere dalla notifica dell'accertamento innanzi richiamato.
Il ricorso,perciò, va rigettato.
Le spese , come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di PU RL , liquidate in € 200,00 oltre rimb. forf. 15% ed accessori di legge , se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11623/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
PU S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000118 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21576/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.06.2025, il sig.Ricorrente_1 impugnava l'accertamento esecutivo n. 40402500000118 del 21.03.2025 ,notificato il 09.04.2025 con il quale PU RL ,concessionaria per il Comune di Casoria richiedeva il pagamento di IMU 2019.
Opponeva il ricorrente, l'intervenuta prescrizione / decadenza del credito preteso atteso il decorso del termine di quinquennale ,pur tenendo conto della proroga dei termini conseguente al periodo covid.
Si costituiva la PU RL la quale resisteva all'eccezione di prescrizione, invocando l'applicabilità della disciplina emergenziale di cui al D.L. 18/2020 ; affermava di non essere incorsa in decadenza, avendo proceduto a richiedere la notifica entro i termini di legge, in applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica.
Alla pubblica udienza del 04.12.2025 sulle conclusioni delle parti, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato..
Nella specie, trattasi di accertamento per omesso versamento Imu per l'annualità 2019 di cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione/decadenza .
Non è fondata l'eccezione di decadenza.
L'art. 1 comma 161, L. 296/2006 prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.” (L. 296/2006).
Tuttavia ed a causa della disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid 19 ,in forza dell'art. 67 D.Lgs .n.18/2020 è stata prevista la sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e ,considerato che alla data dell' 8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omessa/infedele dichiarazione per gli anni 2015- 2019, per quanto qui di interesse, il nuovo termine di accertamento andava individuato in quello del 26.03.2025.
Dalla produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica dell'accertamento controverso e dal Registro Elettronico Cronologico delle attività relativo alla raccomandata n. RB0001716028 estratto dal sito internet della società di poste private Integrated services,(emerge che l'atto è stato spedito in data 26 marzo 2025 e, a causa dell'irreperibilità del ricorrente, è stato consegnato in data 9 aprile 2025.
Costituisce principio di valenza generale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, la scissione degli effetti della notifica per notificante e notificando, sicché per quest'ultimo la notifica si ha per perfezionata con la conoscenza legale dell'atto, mentre per il primo opera l'anticipazione degli effetti al momento della consegna all'ufficiale giudiziario. La scissione della decorrenza degli effetti non esclude che il provvedimento notificatorio debba comunque perfezionarsi affinchè ne derivino gli effetti, ma significa che, una volta perfezionato il procedimento, non possono derivare a carico del notificante decadenze o effetti pregiudizievoli non dipendenti dalla sua volontà.
Stesso principio della scissione del perfezionarsi della notificazione deve applicarsi allorquando la notifica venga eseguita a mezzo posta.
Né peraltro di ostacolo è la circostanza che il servizio sia stato effettuato per il tramite di agenzia privata
.
La società Società_1 che ha curato la notifica è autorizzata alla notifica di atti giudiziari e tributari, avendo ottenuto nel novembre 2020 una licenza speciale individuale per le Regioni Campania e Calabria, Il tracciato informatico prodotto che riporta il percorso della raccomandata ed attesta in modo puntuale l'attività svolta dal portalettere, è,perciò, certificato e ciò conferisce ad esso validità legale.
L'accertamento ,dunque , è legittimo essendo l'azione esercitata entro il termine prorogato di cui al citato D.L 18/2020 .
Né è sopravvenuta la prescrizione, atteso che il relativo termine comincia a decorrere dalla notifica dell'accertamento innanzi richiamato.
Il ricorso,perciò, va rigettato.
Le spese , come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di PU RL , liquidate in € 200,00 oltre rimb. forf. 15% ed accessori di legge , se dovuti.