CASS
Sentenza 18 settembre 2023
Sentenza 18 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2023, n. 38165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38165 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OT US nato a [...] il [...] AO GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 15/03/2022 DEla CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona DE Sostituto Procuratore generale Dott. Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi per i ricorrenti l'avv. Tommaso Autru Ryolo e l'avv. Francesco Bertolone, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38165 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Prima Sezione DEla Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposto da GU SE e RA OV avverso il provvedimento con il quale la Corte d'Assise d'appello di Messina aveva confermato la loro condanna all'ergastolo, quanto al primo, per il concorso nell'omicidio di ER IC, avvenuto il 23 luglio 1993 e, con riguardo al secondo, per ilo concorso negli omicidi di Da MP RE e Di PA OV, commessi, rispettivamente, il 2 febbraio ed il 6 ottobre 1995. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. a mezzo DE proprio difensore e procuratore speciale entrambi i condannati. 2.1 n ricorso proposto nell'interesse DE GU articola due motivi. Premesso che il giudice di legittimità avrebbe recepito le doglianze relative alla non piena attendibilità dei collaboratori di giustizia UL e Siracusa, le cui dichiarazioni hanno fondato la prova d'accusa in merito alla presenza DE ricorrente all'esecuzione DEl'omicidio, ma che ciononostante la Corte ha invece ritenuto comunque la convergenza DEle suddette dichiarazioni in ordine al ruolo di mandante attribuito al GU, con il primo motivo vengono denunziati plurimi errori di fatto in cui i giudici DEla Prima Sezione sarebbero incorsi. Anzitutto, a p. 71 DEla sentenza impugnata, la Corte ha escluso sia stata dimostrata la presenza DE UL sul luogo DE DEitto, invece di certificare che ad essere assente era per l'appunto il GU. In secondo luogo i giudici di legittimità avrebbero omesso di registrare e di confutare la specifica doglianza formulata con il ricorso ordinario in merito all'attribuzione al ricorrente DEla paternità DE mandato omicidiario, limitandosi a sottolineare che, al di là DEle obiezioni avanzate in merito alla ritenuta non decisività DEle aporie rilevate tra il narrato DE UL e quello DE Siracusa circa la presenza DE GU al momento DEl'esecuzione DE DEitto, il ricorrente non avrebbe adeguatamente contrastato nel resto le dichiarazioni dei due collaboratori. In proposito la difesa aveva invece specificamente obiettato nei motivi di ricorso come unica e comune fonte di quanto riferito dai due collaboratori sul punto fosse rappresentata da quanto loro riferito dal Tramontana, eccependo dunque il difetto di autonomia genetica DEle rispettive propalazioni, censura tesa ad evidenziare la solo apparente convergenza DEle loro dichiarazioni e che la Corte non avrebbe considerato nonostante la sua evidente decisività. Non di meno i giudici DEla Prima Sezione avrebbero erroneamente interpretato il contenuto DEle dichiarazioni dei due collaboratori, i quali mai avrebbero esplicitato che il GU avesse dato mandato di eseguire l'omicidio, ma solo di aver appreso, per l'appunto dal Tramontana, che "il grande capo" sarebbe stato presente e che dunque "non si poteva fare brutta figura". 1 Dunque solo l'accertata presenza DE ricorrente, invece esclusa dalla Corte, avrebbe potuto costituire la prova DEl'effettivo conferimento DE mandato da parte DElo stesso. Con il secondo motivo il ricorrente evidenzia un ulteriore errore di fatto viziante, questa volta in relazione al rigetto DE quinto motivo DE ricorso ordinario, con il quale si era dedotto che non fosse stato consentito al GU di rendere nel giudizio d'appello le dichiarazioni spontanee che si era riservato di rilasciare con apposita istanza DE 20 aprile 2021. In proposito la Corte ha respinto l'eccezione per difetto di autosufficienza, senza però avvedersi di come al ricorso fossero stati allegati sia i verbali DEle udienze DE giudizio d'appello, sia l'istanza di rendere spontanee dichiarazioni proposta dal ricorrente presso l'ufficio matricola DEl'istituto nel quale era ristretto. 2.2 Anche il ricorso proposto nell'interesse DE RA articola due motivi. Con il primo il ricorrente lamenta come, con il ricorso originario, fosse stato eccepito che nel corso DE giudizio d'appello era stata acquisita la prova DEla detenzione, nei mesi precedenti alla consumazione dei due omicidi, dei collaboratori le cui dichiarazioni hanno fondato l'affermazione DEla responsabilità DE RA ed in particolare DEla detenzione DE Siracusa tra il giugno ed il settembre DE 1995 e DE D'MI addirittura a partire dal settembre 1993 e fino ai primi giorni di agosto DE 1995. Veniva dunque rilevata l'incompatibilità con la suddetta circostanza DEle dichiarazioni dei due collaboratori in merito alla loro partecipazione alla lunga preparazione dei due omicidi ed alla ricezione DE mandato omicidiario mesi prima DEl'esecuzione dei DEitti, nonché quella ulteriore DE Siracusa di aver favorito la latitanza DEl'imputato nell'estate DE 1995, tanto più che il collaboratore mai aveva riferito DE citato periodo di detenzione. Sarebbe allora manifesto l'errore in cui sarebbe incorsa la Prima Sezione, che non avrebbe percepito la censura difensiva, avendo omesso di confutarla, continuando a giudicare invece credibili le dichiarazioni dei due collaboratori in merito alla laboriosa preparazione dei due omicidi ed alla ricezione DE mandato ad eseguirli, all'evidenza smentite dalle risultanze documentali menzionate e che peraltro erano state allegate al ricorso. Con il secondo motivo viene denunziato ulteriore errore percettivo in merito all'oggetto DEl'eccezione sollevata con il quinto motivo DE ricorso originario e ribadita nei motivi aggiunti. In particolare la difesa aveva eccepito come al RA, nonostante l'autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero e dalla Corte d'Assise, non fossero stati consegnati i supporti informatici contenenti gli atti processuali trasmessegli presso il luogo di detenzione se non dopo la pronunzia DEla sentenza di primo grado e solo a seguito di un espresso provvedimento DE Magistrato di Sorveglianza cui aveva proposto reclamo. La Corte, equivocandone il senso, avrebbe invece assimilato l'eccezione a quella proposta da altro ricorrente e rigettata, il quale lamentava però 2 l'indebito trattenimento degli atti su disposizione DE Magistrato di Sorveglianza, fattispecie affatto diversa da quella oggetto DEla doglianza. 3. La difesa DE GU ha depositato il 20 giugno 2023 memoria allegando la sentenza con la quale nel giudizio di rinvio, a seguito DEl'annullamento disposto con quella impugnata, Di VO RE, coimputato DE GU, è stato assolto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso DE GU è inammissibile. 1.1 Anzitutto manifestamente infondate sono le doglianze relative al primo degli errori denunziati con il primo motivo dal ricorrente, che non costituisce errore di fatto, come dedotto, bensì integra un mero errore materiale, peraltro privo di rilevanza. Dal contenuto complessivo DEla motivazione DEla sentenza nella parte relativa alla posizione DE ricorrente e dallo stesso brano additato dal ricorrente (presente a p. 71 DE provvedimento) si evince, infatti, che per un mero lapsus calami l'estensore ha indicato nel UL colui di cui non sarebbe stata comprovata la presenza al momento DEl'esecuzione DE ER, intendendo però riferirsi all'evidenza al GU. 1.2 Inammissibili sono altresì le ulteriori censure proposte nella prima parte DE primo motivo in merito all'impossibilità di leggere nel narrato dei collaboratori - una volta espunte, perché ritenute inattendibili, le loro dichiarazioni relative alla asserita presenza DE ricorrente sulla scena DE crimine - contenuti indicativi di uno specifico conferimento DE mandato omicidiario da parte DE GU. Infatti, a tutto concedere, quelli prospettati dal ricorrente sono al più errori di valutazione e di giudizio, indeducibili con il rimedio straordinario esperito (Sez. U, n. 16103 DE 27/3/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 DE 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 DE 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). Quanto all'omessa confutazione DEla doglianzd oggetto l'asserito difetto di autonomia genetica DEle dichiarazioni rese dal UL e dal Siracusa, va osservato che a p. 71 DEla sentenza impugnata invero la Corte ha ritenuto tutte le censure difensive relative alla fase genetica DEl'omicidio non adeguate a contrastare le valutazioni in proposito svolte dai giudici DE merito, anche alla luce DE fatto che il compendio dichiarativo evocato comunque doveva ritenersi confortato da un argomento di carattere logico rappresentato dalla posizione apicale DE ricorrente in senso al gruppo criminale e dalla causale DE DEitto. E' dunque evidente come, a tutto concedere, oggetto di contestazione sia l'esaustività DEla motivazione dispiegata dal giudice di legittimità, vizio che ancora una volta non può essere dedotto con il rimedio esperito (principio sul quale si tornerà con maggiore ampiezza in seguito sub 2.2), non 3 emergendo dalla motivazione DE provvedimento alcun elemento in grado di suffragare la tesi DEl'errore percettivo propugnata con il ricorso. 13 II secondo motivo è parimenti inammissibile. Per conforme e consolidato orientamento di questa Corte, l'errore che può essere rilevato ai sensi DEl'art. 625-bis c.p.p. è solo quello decisivo, ossia quello che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (ex multis Sez. 6, n. 14296 DE 20/3/2014, Apicella, Rv. 259503). E' allora appena il caso di evidenziare come la sentenza impugnata abbia rigettato il quinto motivo DE ricorso DE GU non solo per difetto di autosufficienza, ma altresì per la sua genericità, non avendo il ricorrente indicato o prospettato la rilevanza DEle pretese dichiarazioni spontanee. Anche qualora, dunque, dovesse ritenersi che effettivamente il giudice di legittimità sia caduto in errore circa l'effettiva autosufficienza DE ricorso nel documentare la richiesta DE condannato di rendere dichiarazioni spontanee nel giudizio d'appello e che la Corte d'Assise d'appello di Messina non vi abbia dato seguito, rimane il fatto che tale errore non sarebbe decisivo, posto che il rigetto DEla doglianza difensiva riposa anche su ulteriore ed autonoma ratio decidendi da sola idonea a giustificarlo ed in relazione alla quale il ricorrente - che invero nemmeno l'ha presa in considerazione - non ha lamentato alcun errore di fatto. Non di meno deve rilevarsi altresì che la doglianza di cui il ricorrente lamenta l'erroneo rigetto era in origine manifestamente infondata e dunque per definizione l'errore denunziato non sarebbe decisivo. Infatti non risulta che il giudice DE merito abbia espressamente rigettato la richiesta DE GU di rendere le dichiarazioni spontanee, né che questi abbia reiterato la richiesta nel corso DEl'udienza in cui l'appello è stato deciso - ed alla quale faceva espresso riferimento l'originaria istanza DE 20 aprile 2021 - e comunque si sia opposto alla chiusura DE dibattimento di secondo grado senza che gli fosse consentito rilasciare le suddette dichiarazioni, con conseguente sanatoria per acquiescenza DEla nullità eventualmente configurabile e dedotta con il motivo di ricorso di cui si lamenta l'erroneo rigetto in sede di legittimità. Ininfluente è infine l'intervenuta assoluzione DE Di VO nel giudizio di rinvio, atteso il diverso ruolo attribuitogli nella vicenda e dunque la diversa rilevanza DEle dichiarazioni dei collaboratori nella parte ritenuta non attendibile già in sede rescindente in riferimento alla sua posizione. 2. Anche il ricorso DE RA è inammissibile. 2.1 Anzitutto manifestamente infondata è l'estensione con il primo motivo DEle censure proposte dal ricorrente anche alla vicenda relativa all'omicidio DE Da MP, posto che la circostanza dedotta con il ricorso originario ed asseritamente ignorata dalla Corte per errore di percezione (ossia lo stato di detenzione dei collaboratori 4 Siracusa e D'MI) è DE tutto irrilevante ai fini DEla prova DEla responsabilità DE RA in relazione all'episodio citato. Ed infatti il suddetto omicidio è stato consumato nel febbraio DE 1995 e quindi ben prima DEl'inizio DE periodo di detenzione DE Siracusa, mentre il D'MI non risulta dalla sentenza impugnata essere stato una DEle fonti di prova dirette che hanno fondato il giudizio sulla tenuta DEla motivazione DEla sentenza di merito, emergendo da quest'ultima, come da quella di primo grado, come questi abbia riferito solo quanto appreso de relato dal Siracusa in epoca successiva alla realizzazione DEl'omicidio. 2.2 Ciò precisato, anche nel resto il primo motivo deve ritenersi inammissibile. Va ricordato anzitutto che l'omesso esame di un motivo di ricorso può essere ricondotto alla figura DEl'errore di fatto esclusivamente quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione DEl'inesistenza DEla censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo DE contenuto DE ricorso (Sez. U, n. 16103 DE 27/3/2002, Basile, Rv. 221283). In tal senso si è avuto modo di precisare come non sia consentito denunziare col ricorso straordinario l'omesso scrutinio di particolari deduzioni (anche, in ipotesi, decisive) contenute in un motivo di ricorso, non pretermesso, bensì censito e fatto oggetto di trattazione dal giudice di legittimità, sicché le ridette deduzioni debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese dalla Corte, senza, tuttavia, darne conto (Sez. 1, n. 17847 DE 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868). Tale approdo interpretativo risulta perfettamente coerente con la natura e con la funzione DE mezzo straordinario ed eccezionale di impugnazione, finalizzato - non già all'inammissibile riesame DEl'intangibile scrutinio di legittimità, per supposti vizi ad esso intrinseci, bensì - alla rimozione DElo sviamento DE giudizio, inficiato ab extra dalla fallacia DE pregiudizio di una supposizione irrefutabilmente errata, ovvero dalla disfunzione percettiva DEla esistenza di uno o più motivi di impugnazione. Sicché lo scrutinio revocatorio non si sovrappone al pregresso scrutinio di legittimità cristallizzato nel giudicato, ma si arresta ad limina nell'accertamento DEla patologia che inerisce ai presupposti DE giudizio, senza penetrare il confine invalicabile segnato dal perimetro DEl'ambito DEle considerazioni, DEle valutazioni, DEle argomentazioni e dei divisamenti che sorreggono la sentenza impugnata. In definitiva il principio affermato è quello per cui che esula dal ricorso straordinario ogni sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile DEla Cassazione (Sez. 1, n. 46981 DE 6/11/2013, NO e altri, Rv. 257346). 2.3 Alla luce di questi consolidati principi deve allora evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto, la sentenza impugnata (p. 18) ha registrato, nell'illustrare il 5 secondo motivo DE ricorso originario, la specifica deduzione difensiva relativa ai periodi di detenzione sofferti dal Siracusa e dal D'MI. Non solo, nell'occasione la Corte ha altresì precisato come il Siracusa, tra il giugno ed il settembre DE 1995, fosse stato per lo più agli arresti domiciliari e non già in carcere, talchè appare evidente che nel motivare il rigetto DEle doglianze proposte con il secondo motivo, abbia ritenuto implicitamente la circostanza non incompatibile con il narrato DE collaboratore, tanto più che, con riguardo agli appostamenti eseguiti in preparazione DEl'omicidio, la sentenza evidenzia come questi avesse riferito che erano stati fatti quando ancora c'era la "neve" e dunque in epoca certamente anteriore all'inizio DE periodo di detenzione. Per quanto riguarda il D'MI il ricorrente non precisa la effettiva decisività DEla censura, posto che l'omicidio DE Di PA è stato eseguito successivamente alla scarcerazione DE collaboratore. 2.4 Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Come emerge dalla sentenza impugnata la Corte ha correttamente registrato (pp. 18 e 19) l'eccezione formulata dalla difesa ed anche la differente formulazione di quella sollevata con il ricorso DE GU (p. 20). Dunque il rinvio operato alla motivazione DE rigetto di quest'ultima operata a p. 73 non è frutto di un errore di fatto, ma DEl'implicita valutazione - non censurabile con il rimedio esperito in quanto integrante al più un errore di giudizio (Sez. U, n. 37505 DE 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 DE 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686) - circa la comune radice DE vizio denunziato, ossia la lesione DE diritto di difesa dei due imputati. Né il ricorso precisa in cosa si caratterizzerebbe il diniego DEla consegna degli atti deciso autonomamente dalla direzione carceraria, rispetto al trattenimento degli stessi disposto invece dal Magistrato di Sorveglianza, posto che oggetto di doglianza in entrambi i casi è stato per l'appunto l'impossibilità sia DE GU che DE RA di non poter predisporre le proprie difese previo accesso agli atti processuali prima DEla celebrazione, per il primo, DEl'udienza preliminare e, per il secondo, DE giudizio di primo grado. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi DEl'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali ed al versamento DEla somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa DEle ammende. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. Così deciso il 27/6/2023
udito il Pubblico Ministero in persona DE Sostituto Procuratore generale Dott. Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi per i ricorrenti l'avv. Tommaso Autru Ryolo e l'avv. Francesco Bertolone, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38165 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Prima Sezione DEla Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposto da GU SE e RA OV avverso il provvedimento con il quale la Corte d'Assise d'appello di Messina aveva confermato la loro condanna all'ergastolo, quanto al primo, per il concorso nell'omicidio di ER IC, avvenuto il 23 luglio 1993 e, con riguardo al secondo, per ilo concorso negli omicidi di Da MP RE e Di PA OV, commessi, rispettivamente, il 2 febbraio ed il 6 ottobre 1995. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. a mezzo DE proprio difensore e procuratore speciale entrambi i condannati. 2.1 n ricorso proposto nell'interesse DE GU articola due motivi. Premesso che il giudice di legittimità avrebbe recepito le doglianze relative alla non piena attendibilità dei collaboratori di giustizia UL e Siracusa, le cui dichiarazioni hanno fondato la prova d'accusa in merito alla presenza DE ricorrente all'esecuzione DEl'omicidio, ma che ciononostante la Corte ha invece ritenuto comunque la convergenza DEle suddette dichiarazioni in ordine al ruolo di mandante attribuito al GU, con il primo motivo vengono denunziati plurimi errori di fatto in cui i giudici DEla Prima Sezione sarebbero incorsi. Anzitutto, a p. 71 DEla sentenza impugnata, la Corte ha escluso sia stata dimostrata la presenza DE UL sul luogo DE DEitto, invece di certificare che ad essere assente era per l'appunto il GU. In secondo luogo i giudici di legittimità avrebbero omesso di registrare e di confutare la specifica doglianza formulata con il ricorso ordinario in merito all'attribuzione al ricorrente DEla paternità DE mandato omicidiario, limitandosi a sottolineare che, al di là DEle obiezioni avanzate in merito alla ritenuta non decisività DEle aporie rilevate tra il narrato DE UL e quello DE Siracusa circa la presenza DE GU al momento DEl'esecuzione DE DEitto, il ricorrente non avrebbe adeguatamente contrastato nel resto le dichiarazioni dei due collaboratori. In proposito la difesa aveva invece specificamente obiettato nei motivi di ricorso come unica e comune fonte di quanto riferito dai due collaboratori sul punto fosse rappresentata da quanto loro riferito dal Tramontana, eccependo dunque il difetto di autonomia genetica DEle rispettive propalazioni, censura tesa ad evidenziare la solo apparente convergenza DEle loro dichiarazioni e che la Corte non avrebbe considerato nonostante la sua evidente decisività. Non di meno i giudici DEla Prima Sezione avrebbero erroneamente interpretato il contenuto DEle dichiarazioni dei due collaboratori, i quali mai avrebbero esplicitato che il GU avesse dato mandato di eseguire l'omicidio, ma solo di aver appreso, per l'appunto dal Tramontana, che "il grande capo" sarebbe stato presente e che dunque "non si poteva fare brutta figura". 1 Dunque solo l'accertata presenza DE ricorrente, invece esclusa dalla Corte, avrebbe potuto costituire la prova DEl'effettivo conferimento DE mandato da parte DElo stesso. Con il secondo motivo il ricorrente evidenzia un ulteriore errore di fatto viziante, questa volta in relazione al rigetto DE quinto motivo DE ricorso ordinario, con il quale si era dedotto che non fosse stato consentito al GU di rendere nel giudizio d'appello le dichiarazioni spontanee che si era riservato di rilasciare con apposita istanza DE 20 aprile 2021. In proposito la Corte ha respinto l'eccezione per difetto di autosufficienza, senza però avvedersi di come al ricorso fossero stati allegati sia i verbali DEle udienze DE giudizio d'appello, sia l'istanza di rendere spontanee dichiarazioni proposta dal ricorrente presso l'ufficio matricola DEl'istituto nel quale era ristretto. 2.2 Anche il ricorso proposto nell'interesse DE RA articola due motivi. Con il primo il ricorrente lamenta come, con il ricorso originario, fosse stato eccepito che nel corso DE giudizio d'appello era stata acquisita la prova DEla detenzione, nei mesi precedenti alla consumazione dei due omicidi, dei collaboratori le cui dichiarazioni hanno fondato l'affermazione DEla responsabilità DE RA ed in particolare DEla detenzione DE Siracusa tra il giugno ed il settembre DE 1995 e DE D'MI addirittura a partire dal settembre 1993 e fino ai primi giorni di agosto DE 1995. Veniva dunque rilevata l'incompatibilità con la suddetta circostanza DEle dichiarazioni dei due collaboratori in merito alla loro partecipazione alla lunga preparazione dei due omicidi ed alla ricezione DE mandato omicidiario mesi prima DEl'esecuzione dei DEitti, nonché quella ulteriore DE Siracusa di aver favorito la latitanza DEl'imputato nell'estate DE 1995, tanto più che il collaboratore mai aveva riferito DE citato periodo di detenzione. Sarebbe allora manifesto l'errore in cui sarebbe incorsa la Prima Sezione, che non avrebbe percepito la censura difensiva, avendo omesso di confutarla, continuando a giudicare invece credibili le dichiarazioni dei due collaboratori in merito alla laboriosa preparazione dei due omicidi ed alla ricezione DE mandato ad eseguirli, all'evidenza smentite dalle risultanze documentali menzionate e che peraltro erano state allegate al ricorso. Con il secondo motivo viene denunziato ulteriore errore percettivo in merito all'oggetto DEl'eccezione sollevata con il quinto motivo DE ricorso originario e ribadita nei motivi aggiunti. In particolare la difesa aveva eccepito come al RA, nonostante l'autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero e dalla Corte d'Assise, non fossero stati consegnati i supporti informatici contenenti gli atti processuali trasmessegli presso il luogo di detenzione se non dopo la pronunzia DEla sentenza di primo grado e solo a seguito di un espresso provvedimento DE Magistrato di Sorveglianza cui aveva proposto reclamo. La Corte, equivocandone il senso, avrebbe invece assimilato l'eccezione a quella proposta da altro ricorrente e rigettata, il quale lamentava però 2 l'indebito trattenimento degli atti su disposizione DE Magistrato di Sorveglianza, fattispecie affatto diversa da quella oggetto DEla doglianza. 3. La difesa DE GU ha depositato il 20 giugno 2023 memoria allegando la sentenza con la quale nel giudizio di rinvio, a seguito DEl'annullamento disposto con quella impugnata, Di VO RE, coimputato DE GU, è stato assolto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso DE GU è inammissibile. 1.1 Anzitutto manifestamente infondate sono le doglianze relative al primo degli errori denunziati con il primo motivo dal ricorrente, che non costituisce errore di fatto, come dedotto, bensì integra un mero errore materiale, peraltro privo di rilevanza. Dal contenuto complessivo DEla motivazione DEla sentenza nella parte relativa alla posizione DE ricorrente e dallo stesso brano additato dal ricorrente (presente a p. 71 DE provvedimento) si evince, infatti, che per un mero lapsus calami l'estensore ha indicato nel UL colui di cui non sarebbe stata comprovata la presenza al momento DEl'esecuzione DE ER, intendendo però riferirsi all'evidenza al GU. 1.2 Inammissibili sono altresì le ulteriori censure proposte nella prima parte DE primo motivo in merito all'impossibilità di leggere nel narrato dei collaboratori - una volta espunte, perché ritenute inattendibili, le loro dichiarazioni relative alla asserita presenza DE ricorrente sulla scena DE crimine - contenuti indicativi di uno specifico conferimento DE mandato omicidiario da parte DE GU. Infatti, a tutto concedere, quelli prospettati dal ricorrente sono al più errori di valutazione e di giudizio, indeducibili con il rimedio straordinario esperito (Sez. U, n. 16103 DE 27/3/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 DE 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 DE 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). Quanto all'omessa confutazione DEla doglianzd oggetto l'asserito difetto di autonomia genetica DEle dichiarazioni rese dal UL e dal Siracusa, va osservato che a p. 71 DEla sentenza impugnata invero la Corte ha ritenuto tutte le censure difensive relative alla fase genetica DEl'omicidio non adeguate a contrastare le valutazioni in proposito svolte dai giudici DE merito, anche alla luce DE fatto che il compendio dichiarativo evocato comunque doveva ritenersi confortato da un argomento di carattere logico rappresentato dalla posizione apicale DE ricorrente in senso al gruppo criminale e dalla causale DE DEitto. E' dunque evidente come, a tutto concedere, oggetto di contestazione sia l'esaustività DEla motivazione dispiegata dal giudice di legittimità, vizio che ancora una volta non può essere dedotto con il rimedio esperito (principio sul quale si tornerà con maggiore ampiezza in seguito sub 2.2), non 3 emergendo dalla motivazione DE provvedimento alcun elemento in grado di suffragare la tesi DEl'errore percettivo propugnata con il ricorso. 13 II secondo motivo è parimenti inammissibile. Per conforme e consolidato orientamento di questa Corte, l'errore che può essere rilevato ai sensi DEl'art. 625-bis c.p.p. è solo quello decisivo, ossia quello che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (ex multis Sez. 6, n. 14296 DE 20/3/2014, Apicella, Rv. 259503). E' allora appena il caso di evidenziare come la sentenza impugnata abbia rigettato il quinto motivo DE ricorso DE GU non solo per difetto di autosufficienza, ma altresì per la sua genericità, non avendo il ricorrente indicato o prospettato la rilevanza DEle pretese dichiarazioni spontanee. Anche qualora, dunque, dovesse ritenersi che effettivamente il giudice di legittimità sia caduto in errore circa l'effettiva autosufficienza DE ricorso nel documentare la richiesta DE condannato di rendere dichiarazioni spontanee nel giudizio d'appello e che la Corte d'Assise d'appello di Messina non vi abbia dato seguito, rimane il fatto che tale errore non sarebbe decisivo, posto che il rigetto DEla doglianza difensiva riposa anche su ulteriore ed autonoma ratio decidendi da sola idonea a giustificarlo ed in relazione alla quale il ricorrente - che invero nemmeno l'ha presa in considerazione - non ha lamentato alcun errore di fatto. Non di meno deve rilevarsi altresì che la doglianza di cui il ricorrente lamenta l'erroneo rigetto era in origine manifestamente infondata e dunque per definizione l'errore denunziato non sarebbe decisivo. Infatti non risulta che il giudice DE merito abbia espressamente rigettato la richiesta DE GU di rendere le dichiarazioni spontanee, né che questi abbia reiterato la richiesta nel corso DEl'udienza in cui l'appello è stato deciso - ed alla quale faceva espresso riferimento l'originaria istanza DE 20 aprile 2021 - e comunque si sia opposto alla chiusura DE dibattimento di secondo grado senza che gli fosse consentito rilasciare le suddette dichiarazioni, con conseguente sanatoria per acquiescenza DEla nullità eventualmente configurabile e dedotta con il motivo di ricorso di cui si lamenta l'erroneo rigetto in sede di legittimità. Ininfluente è infine l'intervenuta assoluzione DE Di VO nel giudizio di rinvio, atteso il diverso ruolo attribuitogli nella vicenda e dunque la diversa rilevanza DEle dichiarazioni dei collaboratori nella parte ritenuta non attendibile già in sede rescindente in riferimento alla sua posizione. 2. Anche il ricorso DE RA è inammissibile. 2.1 Anzitutto manifestamente infondata è l'estensione con il primo motivo DEle censure proposte dal ricorrente anche alla vicenda relativa all'omicidio DE Da MP, posto che la circostanza dedotta con il ricorso originario ed asseritamente ignorata dalla Corte per errore di percezione (ossia lo stato di detenzione dei collaboratori 4 Siracusa e D'MI) è DE tutto irrilevante ai fini DEla prova DEla responsabilità DE RA in relazione all'episodio citato. Ed infatti il suddetto omicidio è stato consumato nel febbraio DE 1995 e quindi ben prima DEl'inizio DE periodo di detenzione DE Siracusa, mentre il D'MI non risulta dalla sentenza impugnata essere stato una DEle fonti di prova dirette che hanno fondato il giudizio sulla tenuta DEla motivazione DEla sentenza di merito, emergendo da quest'ultima, come da quella di primo grado, come questi abbia riferito solo quanto appreso de relato dal Siracusa in epoca successiva alla realizzazione DEl'omicidio. 2.2 Ciò precisato, anche nel resto il primo motivo deve ritenersi inammissibile. Va ricordato anzitutto che l'omesso esame di un motivo di ricorso può essere ricondotto alla figura DEl'errore di fatto esclusivamente quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione DEl'inesistenza DEla censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo DE contenuto DE ricorso (Sez. U, n. 16103 DE 27/3/2002, Basile, Rv. 221283). In tal senso si è avuto modo di precisare come non sia consentito denunziare col ricorso straordinario l'omesso scrutinio di particolari deduzioni (anche, in ipotesi, decisive) contenute in un motivo di ricorso, non pretermesso, bensì censito e fatto oggetto di trattazione dal giudice di legittimità, sicché le ridette deduzioni debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese dalla Corte, senza, tuttavia, darne conto (Sez. 1, n. 17847 DE 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868). Tale approdo interpretativo risulta perfettamente coerente con la natura e con la funzione DE mezzo straordinario ed eccezionale di impugnazione, finalizzato - non già all'inammissibile riesame DEl'intangibile scrutinio di legittimità, per supposti vizi ad esso intrinseci, bensì - alla rimozione DElo sviamento DE giudizio, inficiato ab extra dalla fallacia DE pregiudizio di una supposizione irrefutabilmente errata, ovvero dalla disfunzione percettiva DEla esistenza di uno o più motivi di impugnazione. Sicché lo scrutinio revocatorio non si sovrappone al pregresso scrutinio di legittimità cristallizzato nel giudicato, ma si arresta ad limina nell'accertamento DEla patologia che inerisce ai presupposti DE giudizio, senza penetrare il confine invalicabile segnato dal perimetro DEl'ambito DEle considerazioni, DEle valutazioni, DEle argomentazioni e dei divisamenti che sorreggono la sentenza impugnata. In definitiva il principio affermato è quello per cui che esula dal ricorso straordinario ogni sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile DEla Cassazione (Sez. 1, n. 46981 DE 6/11/2013, NO e altri, Rv. 257346). 2.3 Alla luce di questi consolidati principi deve allora evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto, la sentenza impugnata (p. 18) ha registrato, nell'illustrare il 5 secondo motivo DE ricorso originario, la specifica deduzione difensiva relativa ai periodi di detenzione sofferti dal Siracusa e dal D'MI. Non solo, nell'occasione la Corte ha altresì precisato come il Siracusa, tra il giugno ed il settembre DE 1995, fosse stato per lo più agli arresti domiciliari e non già in carcere, talchè appare evidente che nel motivare il rigetto DEle doglianze proposte con il secondo motivo, abbia ritenuto implicitamente la circostanza non incompatibile con il narrato DE collaboratore, tanto più che, con riguardo agli appostamenti eseguiti in preparazione DEl'omicidio, la sentenza evidenzia come questi avesse riferito che erano stati fatti quando ancora c'era la "neve" e dunque in epoca certamente anteriore all'inizio DE periodo di detenzione. Per quanto riguarda il D'MI il ricorrente non precisa la effettiva decisività DEla censura, posto che l'omicidio DE Di PA è stato eseguito successivamente alla scarcerazione DE collaboratore. 2.4 Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Come emerge dalla sentenza impugnata la Corte ha correttamente registrato (pp. 18 e 19) l'eccezione formulata dalla difesa ed anche la differente formulazione di quella sollevata con il ricorso DE GU (p. 20). Dunque il rinvio operato alla motivazione DE rigetto di quest'ultima operata a p. 73 non è frutto di un errore di fatto, ma DEl'implicita valutazione - non censurabile con il rimedio esperito in quanto integrante al più un errore di giudizio (Sez. U, n. 37505 DE 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 DE 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686) - circa la comune radice DE vizio denunziato, ossia la lesione DE diritto di difesa dei due imputati. Né il ricorso precisa in cosa si caratterizzerebbe il diniego DEla consegna degli atti deciso autonomamente dalla direzione carceraria, rispetto al trattenimento degli stessi disposto invece dal Magistrato di Sorveglianza, posto che oggetto di doglianza in entrambi i casi è stato per l'appunto l'impossibilità sia DE GU che DE RA di non poter predisporre le proprie difese previo accesso agli atti processuali prima DEla celebrazione, per il primo, DEl'udienza preliminare e, per il secondo, DE giudizio di primo grado. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi DEl'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali ed al versamento DEla somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa DEle ammende. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. Così deciso il 27/6/2023