Sentenza 19 giugno 2002
Massime • 1
Allorché il lavoratore chieda in giudizio l'accertamento del diritto alla rivalutazione del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, ai sensi dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992 (come modificato dall'art. 1, primo comma, del D.L. n. 169 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 271 del 1993), l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'ente previdenziale, che è il solo soggetto tenuto ad operare la rivalutazione, atteso che la disposizione citata finalizza il beneficio dell'accredito figurativo ad una più rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (e non all'attribuzione delle diverse prestazioni oggetto del regime assicurativo a carico dell'INAIL) e che, d'altronde, la stessa disposizione - diversamente da quella contenuta nel settimo comma del medesimo art. 13 relativa ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali - non prescrive l'assolvimento di alcun incombente da parte dell'INAIL (quale la "documentazione" dell'avvenuta esposizione all'amianto); pertanto, se pure l'Istituto assicurativo sia intervenuto nel procedimento amministrativo (od anche in quello contenzioso) - nell'ambito di una domanda intesa all'attribuzione del predetto accredito contributivo - per attestare, quale soggetto fornito di specifica competenza tecnica, l'esposizione a rischio del lavoratore - ciò non comporta che il relativo accertamento (rilevante ai soli fini probatori) assuma carattere pregiudiziale e vincolante e valga a far assumere allo stesso Istituto la veste di soggetto passivo della domanda del lavoratore, non avendo la richiamata disciplina apportato alcuna innovazione rispetto al principio generale secondo cui la legittimazione alla causa è connessa alla titolarità del rapporto sostanziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2002, n. 8937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8937 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 4/8/2000 rep. 54945;
- controricorrente -
nonché contro
RR AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
D'LÒ IN, MA ER, LL EN, UR IN, AO GU, IC AR, ZO AN, PA VI, S.G.I. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 376/00 del Tribunale di MACERATA, depositata il 18/05/00 R.G.N. 36/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito l'Avvocato DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con separati ricorsi al Pretore di Macerata NC D'AL, RA OL, NI GE, AN ES, NO UR, ID CI, AR AP, AN OT, FL NU chiedevano l'applicazione, negata dall'INPS, del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92 per aver lavorato alle dipendenze della società S.G.I. con esposizione al rischio di amianto.
L'INPS, costituendosi, chiedeva integrarsi il contraddittorio nei confronti dell'INAIL.
Disposta dal primo giudice la chiamata in causa del datore di lavoro e dell'INAIL, si costituiva soltanto l'Istituto, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Decidendo, quindi, con sentenza non definitiva, la sola questione di legittimazione, il Pretore ne dichiarava il difetto per entrambi i chiamati.
L'INPS proponeva appello che è stato respinto dal Tribunale di Macerata con sentenza del 18 maggio 2000, sul rilievo, da un lato, che la norma invocata non subordina l'attribuzione del beneficio da essa previsto - consistente in una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa a fini pensionistici - alla previa assicurazione INAIL contro il rischio amianto e, dall'altro, che nella specie, la proposta domanda non aveva ad oggetto l'accertamento in via principale della esposizione a rischio, ma questo era finalizzato al conseguimento di una specifica provvidenza di natura previdenziale, rispetto alla quale il contraddittore passivo era esclusivamente l'INPS, in quanto (nel caso) ente asseritamente onerato della provvidenza medesima.
L'INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con tre motivi. Resistono con controricorso l'INAIL e AN ES. L'INPS, costituendosi, chiedeva integrarsi il contraddittorio nei confronti dell'INAIL.
Motivi della decisione
L'INPS deduce, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., dell'art. 13, comma 8, legge 257/92, come modificato dal d.l. n. 169/930, convertito, con modificazioni, in legge n. 271/93, e vizi di motivazione, assumendo che l'attribuzione del beneficio di cui al ripetuto comma 8 è dalla legge strettamente correlata - come si ricava anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000 - al sistema dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL; è all'INAIL, pertanto, che è demandata l'attività di accertamento e documentazione della esposizione a rischio e, per conseguenza, è tale istituto che è parte necessaria nel giudizio nel quale si controverta sul diritto al beneficio anzidetto, che l'INPS abbia negato per il fatto che l'INAIL ha ritenuto non sussistere il rischio.
Con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 106 c.p.c. e vizi di motivazione, il ricorrente osserva che il beneficio di cui sopra fu da esso negato per conformarsi al parere negativo espresso dall'INAIL; pertanto, la sua eventuale soccombenza non deve comportare onere delle spese di lite.
Con il terzo motivo e con denuncia di violazione dell'art. 107 c.p.c. e vizi di motivazione, sostiene che il Tribunale ha trascurato la circostanza che fu il giudice di primo grado (diverso da quello che poi pronunciò la sentenza) a disporre di ufficio la integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INAIL.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
La Corte si è già pronunciata sulla questione nella sentenza 28 giugno 2001 n. 8859 (ma vedi anche, Cass. 25 febbraio 2002 n. 2677) affermando il principio che, quando il lavoratore chiede l'accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione (per il coefficiente 1,5) del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 (come modificato dall'art. 1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1993 n. 271), l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'ente previdenziale, essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta rivalutazione, posto che la norma che dà veste al diritto azionato finalizza il beneficio dell'accredito figurativo da essa previsto a una più rapida acquisizione dei requisiti di contribuzione utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria e non all'attribuzione delle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all'INAIL.
Alle considerazioni già svolte in quella sede va aggiunto che, significativamente, la norma del comma 8 non prescrive - diversamente da quella contenuta nel comma 7 dello stesso art. 13 per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali - l'assolvimento di alcun incombente da parte dell'INAIL, in particolare richiedendo, come in quel caso, che l'avvenuta esposizione all'amianto sia "documentata" dall'Istituto. Se pure, quindi, a quest'ultimo, nel procedimento amministrativo aperto dall'INPS a seguito della domanda di attribuzione dell'accredito contributivo di cui trattasi (come pure nella eventuale fase contenziosa) può essere chiesto di intervenire per attestare, quale soggetto dotato di specifica competenza tecnica, l'esposizione a rischio, ciò non significa che l'accertamento dallo stesso operato assuma carattere pregiudiziale e vincolante (rilevando solamente ed eventualmente a fini probatori), nè che la sua (eventuale) partecipazione al giudizio gli faccia assumere la veste di soggetto passivo della domanda del lavoratore interessato, non avendo la legge n. 257/92 (come modificata e integrata) innovato rispetto al principio generale di diritto processuale secondo cui la legittimazione alla causa è connessa con la titolarità del rapporto sostanziale.
Pertanto, quando, come nel caso, la domanda abbia come unico oggetto la richiesta di una prestazione di cui è certa la natura previdenziale (consistendo il beneficio di legge in un incremento figurativo del periodo di attività lavorativa, per agevolare il raggiungimento dell'anzianità assicurativa e contributiva prescritta per il maturarsi del diritto a pensione), il legittimato passivo non può che essere l'ente previdenziale, asserito debitore, senza che possa ipotizzarsi un litisconsorzio necessario nei confronti dell'INAIL, mentre l'accertamento della esposizione all'amianto, nel processo che consegue a questa domanda, ha un efficacia soltanto incidentale in quanto concerne uno dei requisiti di fatto necessari per la nascita del credito ed è, perciò, meramente strumentale alla sua affermazione (argomenta anche dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 483 e 529 del 2000, nelle quali si è affermata la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell'ente - nel caso, Ministero dell'Interno - tenuto ad erogare le provvidenze economiche per gli invalidi civili, quando la richiesta di accertamento dello stato di invalidità, presupposto dalle norme che disciplinano la materia, risulti finalizzata all'attribuzione di taluna delle provvidenze anzidette).
Ciò non esclude che dalla esposizione all'amianto possano scaturire situazioni giuridiche soggettive direttamente rilevanti nei confronti dell'INAIL o del datore di lavoro e, perciò, azionabili nei confronti di questi soggetti (a titolo esemplificativo, si pensi al lavoratore che, assumendo di essere stato esposto all'amianto, faccia valere il diritto alle prestazioni assicurative per le malattie professionali poste dalla legge a carico dell'INAIL, ovvero pretenda dal datore di lavoro il risarcimento del danno biologico in base alle comuni norme codicistiche sulla responsabilità civile, o ancora la regolarizzazione del rapporto assicurativo o contributivo). Deve, tuttavia, pur sempre trattarsi di pretese dedotte in giudizio avvalendosi dello schema legislativo che dà loro riconoscimento e tutela, il che non risulta nella presente controversia, nella quale l'unico diritto fatto valere è, come si è detto, quello alla maggiorazione contributiva.
Non rilevano, nella controversia in oggetto, le considerazioni svolte nella sentenza 1 aprile 1999 n. 207 delle Sezioni Unite di questa Corte, richiamata dall'Istituto ricorrente (sentenza che affermato la giurisdizione del giudice ordinario, anziché della Corte dei Conti in controversia nella quale il lavoratore che agiva era un dipendente pubblico), essendo state le stesse espresse con riferimento ad una domanda - affatto diversa - di sentenza sostitutiva della mancata dichiarazione dell'INAIL. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, essendo manifestamente priva di rilievo la deduzione che in primo grado la integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INAIL sia stata disposta di ufficio;
mentre il secondo motivo è addirittura inammissibile, attenendo alla futura regolamentazione delle spese di lite.
Per tutte le ragioni su esposte il ricorso deve essere rigettato.
Ravvisa la Corte la sussistenza di giusti motivi (art. 92, comma 2, c.p.c.) per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2002