Sentenza 14 giugno 2005
Massime • 1
La sospensione dei termini disposta dall'art. 4 D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito in legge 27 dicembre 2002, n. 286, per le zone colpite da eventi sismici riguarda solo quelli comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione in scadenza nel periodo di emergenza e, pertanto, non si applica a termini dilatori al cui decorso non è ricollegabile alcuna causa di prescrizione o decadenza; ne consegue che è rituale la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado che sia stata eseguita durante il periodo di sospensione, purchè nel rispetto del termine minimo di comparizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2005, n. 24458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24458 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 14/06/2005
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSERA Maurizio - rel. Consigliere - N. 774
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 29023/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE GI, nato a [...] il [...], EL PO CH GI, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 26.4.2004. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Massera;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore dell'imputato, avv. GAROZZO Maurizio, che ha concluso per raccoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26.4.2004 la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza in data 29.1.2003 del Tribunale di Messina Sezione distaccata di Taormina - che aveva dichiarato GI PE e GI EL PO CH colpevoli della contravvenzione di possesso ingiustificato di strumenti di effrazione e, per l'effetto, li aveva condannati alla pena di mesi nove di arresto ciascuno.
La Corte territoriale affermava che la sospensione dei termini in conseguenza dei fenomeni eruttivi disposta con D.L. 4.11.2002, n. 245 non si estendeva anche all'attività difensiva intesa in senso stretto, per cui non si era verificata alcuna violazione del diritto di difesa.
Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 178, lett. C) c.p.p. essendo stato compromesso il diritto di difesa in quanto il giudizio di primo grado era stato celebrato in un periodo in cui l'attività difensiva era stata sospesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo i ricorrenti assumono esservi stata violazione del diritto di difesa in quanto il giudizio di primo grado è stato celebrato nel periodo nel quale con il D.L. 29.10.2002 il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio della provincia di Catania sino al 31.3.2003 per i fenomeni eruttivi dell'Etna e, di conseguenza, con D.L. 4.11.2002, n. 245, convertito in legge 27.12.2002, n. 286, erano stati sospesi,
per i residenti nella provincia di Catania, tutti i termini legali. Trattasi della medesima eccezione respinta dalla Corte territoriale, la quale aveva rilevato che, coma risulta dalla lettera della relativa norma e in conformità della ratio della medesima, la sospensione era limitata ai termini connessi all'esercizio di diritti e facoltà delle parti con riferimenti agli adempimenti e alla decadenza dall'esercizio di diritti e facoltà che le riguardassero, quindi in connessione con l'esercizio sostanziale dei diritti dei privati e non pure con l'esercizio dell'attività difensiva in senso stretto, esercitata dal difensore, rispetto alla quale la parte può limitarsi al conferimento della nomina, senza che essa comporti termini di scadenza o di decadenza.
I ricorrenti contestano la suddetta interpretazione, ritenuta erroneamente riduttiva, e assumono che la norma ha inteso sospendere qualsiasi attività e partecipazione alla stessa, come costantemente riconosciuto dalla interpretazione giurisprudenziale con riferimento ai precedenti normativi emanati in occasione di situazioni del tutto analoghe a quella verificatasi nel catanese.
Il testo normativo fondamentale, cui gli ulteriori provvedimenti succedutisi nel tempo si sono sostanzialmente conformati, è il D.L.vo 9.4.1948, che ha disciplinato la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari a seguito di calamità naturali. La giurisprudenza in materia è costante nell'affermare (confronta, tra le altre, Cass. n. 3462 del 1983 e Cass. n. 2791 del 1983) che la sospensione dei termini, disposta per le calamità naturali, riguarda, nella materia processuale, solo i termini perentori, cioè quelli entro i quali devono compiersi, a pena di decadenza, determinati atti;
Pertanto essa non si applica ai termini ordinatori ne' a quelli dilatori. Così è stato, ad esempio, autorevolmente ritenuto (Cass. n. 2823 del 1981) che la sospensione dei termini prevista dall'art. 4 d.l. 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874,
deve intendersi limitata, nelle materie processuali, ai termini perentori, con esclusione di quelli ordinatori e dilatori (nella specie, la sospensione è stata ritenuta inapplicabile al termine previsto per l'avviso al difensore dall'art. 630 c.p.p., trattandosi di termine dilatorio).
In particolare, Cass. n. 12.11.2004, n. 44312, ha stabilito che la sospensione dei termini disposta dall'art. 4 D.L. 4.11.2002, n. 245, convertito in legge 27.12.2002, n. 286, per le zone colpite da eventi sismici riguarda solo quelli comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione in scadenza nel periodo di emergenza e, pertanto, non si applica a termini dilatori al cui decorso non è ricollegabile alcuna causa di prescrizione o decadenza;
ne consegue che è rituale la notifica del decreto di citazione (nella specie per il giudizio di appello) che sia stata eseguita durante il periodo di sospensione, purché nel rispetto del termine minimo di comparizione. D'altra parte, la sospensione dei termini è finalizzata alla impossibilità o difficoltà di accedere agli uffici di problematico funzionamento dove debbono essere compiuti adempimenti non procrastinabili e quindi non si vede per quale ragione dovrebbe essere sospeso, per i residenti in una determinata provincia, qualsiasi termine indipendentemente dalla impossibilità (o grande difficoltà) di compiere il relativo atto. Nel caso di specie, poi, la prima udienza era stata celebrata in epoca antecedente a quella di operatività della sospensione dei termini e il giudice aveva disposto rinvio all'udienza del 29.1.2003 allo scopo di consentire al difensore instante di munirsi di procura speciale per chiedere il giudizio abbreviato.
Pertanto il ricorso va rigettato con aggravio solidale per i ricorrenti delle spese processuali, come previsto dall'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2005