Sentenza 10 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2003, n. 3533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3533 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRE0 * 3 5 33 /03 LA CORTE Oggetto SEZIO LA Lavoro | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19375/01 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.8057 1 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Od. 27/11/02 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere ¡ ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CO VI, elettivamente domiciliato in ROMA ETTO RE FRANCESCHINI 89 VIALE la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI presso CASSAZIONE presso lo studio dell'avvocato COPPOTELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO DI MEGLIO, ANIELLO MAZZELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SA.GIU.CA. SRL;
- intimato avverso la sentenza n. 4431/00 del Tribunale di * 2002 NAPOLI, depositata il 07/09/00 R.G.N. 41258/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4892 -1- udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per ! il rigetto del ricorso. B .i : -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il sign. OR CO, dipendente in qualità di massaggiatore presso un albergo della s.r.l. Sogiuga, è stato dalla stessa licenziato, con lettera del 14.10. 94, per la data del 31.10.94 ed il successivo 13.12.94 è stato estromesso dall'organizzazione lavorativa con comunicazione verbale;
2- che egli, assumendo che il licenziamento intimatogli per iscritto era simulato, mentre quello reale era quello verbale, ha chiesto al Pretore che accertasse la inefficacia dello stesso con reintegrazione nel rapporto di lavoro;
3- che il Pretore ha accolto la sua domanda;
4- che la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 7.9.00, ha riformato la decisione pretorile ritenendo che : il sign. CO aveva chiesto al giudice di accertare l'illegittimità del a- licenziamento intimatogli verbalmente il 13.12.94, e non l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato a fronte di una serie di contratti a termine: sicchè si poneva la questione di verificare se l'impugnativa del predetto licenziamento fosse tempestivamente avvenuta;
b- contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che non aveva adeguatamente considerato il materiale probatorio, il rapporto di lavoro si era interrotto effettivamente il 31.10.94, mentre fino al 13.12.94 aveva avuto luogo una serie di prestazione saltuarie, senza vincolo di subordinazione;
C- che tanto risultava dalla dichiarazione del rappresentante del datore di lavoro, del tutto consona alla difesa dello stesso, dalla richiesta del trattamento di 1 disoccupazione, dalla dichiarazione scritta del lavoratore relativa alle somme percepite in detto periodo;
che la eccezione sulla validità di tale documento non prodotto in originale e sul d- quale, tuttavia, il Pretore aveva basato la sua decisione per accertare le spettanze risarcitorie del lavoratore non era stata riproposta ai sensi dell'art.346 cpc.; 5- che il sign. CO chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi;
egli ha anche presentato memoria. che la Società si é costi vila RITENUTO IN DIRITTO 1- che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2120, 2697, 2118 cc., 2 1.604/66, 144 ccnl 6.10. 94 per i dipendenti di imprese turistiche;
vizi di motivazione ed imputa, con tale censura, i al Tribunale di non aver attribuito rilievo centrale al più significativo degli indici sintomatici della subordinazione costituito dalla messa a disposizione del datore di lavoro delle energie lavorative- la quale era continuata anche successivamente al 14.10.94; i giudici d'appello hanno invece ritenuto, per escludere la subordinazione successivamente a tale data, con conseguente irrilevanza del licenziamento orale avvenuto il 13.12.94, sufficiente la discontinuità delle prestazioni asserendo una sorta di incompatibilità fra le stesse ed il lavoro subordinato, mentre tale tipo di prestazione non esclude la messa a disposizione della prestazione lavorativa, che doveva necessariamente sussistere, essendo 2 incompatibile con le esigenze di un'azienda alberghiera che le prestazioni fossero autonomamente determinate dal lavoratore;
2- che la censura è inammisssibile :essa imputando, apparentemente, al Tribunale un errore logico- giuridico è diretta, in realtà, a contraddire- senza denunciare alcun vero vizio logico o di motivazione- il convincimento del Tribunale in ordine al carattere non subordinato assunto dalle prestazioni del sign. CO dopo il licenziamento regolarmente intimato per iscritto: convincimento ancorato, in maniera del tutto logica e coerente, ai predetti dati fattuali ( indicati al punto c) della parte relativa allo svolgimento del processo) incompatibili con la permanenza della soggezione del lavoratore al datore di lavoro;
3- che con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1414, 1324, 1230, 1231, 2697 cc., 145 del predetto ccnl, vizi di motivazione ed imputa al Tribunale di non aver assegnato il dovuto rilievo, per dedurne l'inesistenza di soluzione di continuità nel rapporto di lavoro subordinato - ed il carattere simulato del licenziamento operativo 31.10.94, al fatto che nel giorno successivo il rapporto continuò (come continuò, sia pure con degli intervalli, sino alla effettiva risoluzione dello stesso avvenuta verbalmente), senza che fosse intervenuto un accordo novativo;
mentre, in realtà, era avvenuta solo una evoluzione del rapporto stesso- trasformatosi in rapporto a chiamata- senza ,perciò, perdere il suo carattere di lavoro subordinato;
4- che anche tale censura come la precedente- ha funzione meramente svalutativa degli elementi sui quali il Tribunale ha fondato il suo convincimento 3 contrapponendo ad esso la valorizzazione di altre circostanze ( la maggior parte delle quali hanno carattere meramente congetturale) senza riuscire ad addurre un vero vizio logico o di motivazione inficiante il convincimento del Tribunale;
5- che con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 346 cpc in relazione all'art. 2712, 1362 cc,52 lett.b) e 55 r.d. 2270/24, 1414, 1324 cc. nonché vizi di motivazione e, con tale censura, in maniera non del tutto perspicua, tende, con il fine evidentemente di dimostrare che la questione relativa alla producibilità del documento non doveva esser riproposta dal lavoratore i sensi dell'art.346 cpc., a contraddire l'affermazione del Tribunale secondo cui la dichiarazione, non in originale, emessa dal lavoratore in relazione alle spettanze percepite durante il periodo di prestazioni saltuarie è stata dal Pretore comunque ritenuta idonea a comprovare la percezione di tale somma da parte del lavoratore: il primo giudice secondo il ricorrente,dovendo accertare le spettanze del lavoratore a seguito dell'illegittimo licenziamento avrebbe reso sul punto unicamente una pronuncia dichiarativa senza affatto riferirsi a tale documento utilizzando una locuzione di stile;
6- che anche tale censura come le precedenti propone una ricostruzione della realtà fattuale contrapposta a quella operata dal Tribunale e non la denuncia di vizi logici o di motivazione in ordine alla stessa;
eguale considerazione va fatta anche per le argomentazioni relative alla funzione delle quietanze a saldo;
tacks alcuna fadizione7- che il ricorso va, pertanto, rigettato, ale azione sulle spese, slande la mancata costitusione alla parte conviewe
P.Q.M.
4 La Corte rigetta il ricorso;
Roma 27 novembre 2002 Il Consigliere es. Loredo Gagliebe presente quindizio_nulla per le spesenelative al Il Presidente incenzo Miles U IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 1.0 MDR. 2013 CANCELLIERE I D A , S 0 1 S 3 O L . 3 A L T 5 T , O R . B A A ' S I N E L D P L 3 S E A 7 I D T - N S I 8 G - S O 1 P O N 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A I S G L E E D L R E O D 5