Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2003, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 63934 REPEBBLICA ITALIANA0 1 643 / 03 LA CORTE SUPREMA DIC CIVILISEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente R.G. n. 5618/99 + Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore 8482/99 Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Cron. 3740 Dott. UNo Spagna Musso Consigliere Rep. Dott. Antonino Di Blasi Consigliere Ud. 14 giugno 2002 ha pronunciato la seguente: sul ricorso proposto l' 10 marzo 1999 da: Seep. 15 OGGETTO SENTENZA Tributi diretti / Ilor / società di fatto / sussi- Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore rap- — stenza documenta- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 zione acquisizione. ricorrente ON
contro
IV RI rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del controricorso dagli avv.ti Corrado Magnani, Giuseppe Carretto e Fi- lippo Biamonti ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, al Lungotevere Michelangelo, n. 9 controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Liguria sez. XV - n. 169 des 13 febbraio 1998. CAMPIONE CIVILE ૦ N. 63934 ૩ proc. n. 5618/99 + 8482/99 R.G. ૨ ' Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 giugno 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per il ricorrente Ministero l'avv. dello Stato dott. Gianni De Bellis, che ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata;
uditi per la controricorrente società gli avv.ti Corrado Magnani e Fi- lippo Biamonti, che hanno domandato il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. En- per: nio IO EP, che ha concluso l'accoglimento dei primi quattro (del ricorse motivi principal, il rigetto del quinto e l'assorbimento del ricorso in- cidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio II.DD. di Imperia, a seguito di un processo verbale del 21 luglio 1992, con il quale la polizia tributaria aveva constatato la rea- lizzazione e l'occultamento negli anni dal 1986 al 1991 di un volume complessivo d'affari di L. 7.678.620.434, notificava il 29 novembre درون 1993 alla società di fatto dei coniugi AR UN e RI RI, eser- cente il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di oggetti di antiqua- riato, avviso di accertamento induttivo di un reddito d'impresa di L. 564.380.000 per l'anno 1989 e di irrogazione delle connesse sanzio- ni, determinate in L. 353.112.000. La RI, nella sua qualità di socio, ricorreva avverso l'avviso, nel quale i ricavi della società erano stati individuati in L. 1.598.177.314, sulla base di versamenti su c/c e libretti bancari e di vendite specifi- camente riscontrate, ed i costi nel 66% dei ricavi stessi, facendo ap- proc. n. 5618/99 + 8483/99 R.G. 2 plicazione dei criteri dettati dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, ed eccepiva, nell'ordine: a) l'inesistenza del soggetto collettivo destina- tario dell'avviso di accertamento;
b) la carenza della struttura im- prenditoriale necessaria ad ipotizzare una società di fatto;
c) l'assenza, o comunque la mancanza di prova, della commercializza- zione di oggetti di antiquariato;
d) l'intassabilità del reddito ai fini I.lo.r.; e) l'illegittima determinazione delle sanzioni. La Commissione tributaria di 1° grado d'Imperia accoglieva l'impu- gnazione e l'appello dell'Ufficio era rigettato con compensazione tra le parti delle spese del giudizio dalla Commissione tributaria regiona- le della Liguria sul rilievo che il 14 gennaio 1998, decidendo sul ri corso proposto dalla società di fatto avverso il medesimo avviso, a- veva confermato l'annullamento dell'accertamento impugnato. Il Ministero delle Finanza ricorreva per la cassazione della sentenza e la RI resisteva con controricorso, proponendo, altresì, IN ricorso incidentale avverso il capo della decisione relativo alla com- pensazione delle spese del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE A norma dell'art. 335, c.p.c., va disposta la riunione di ricorsi propo- sti in via principale dal Ministero delle Finanze ed in via incidentale dalla RI. Il Ministero delle Finanze, premessa la correttezza della pronuncia della commissione tributaria regionale, nella parte in cui aveva moti- vato la decisione di respingere l'appello dell'Ufficio con la circo- stanza che in sede di gravame era già stato confermato l'annul- proc. n. 5618/99 + 8482/99 R.G. 3 lamento del medesimo accertamento a seguito di analoga impugna- zione proposta dalla società, ha lamentato il vizio di motivazione che invaliderebbe la sentenza nell'ipotesi di accoglimento del ricorso da lui proposto per la cassazione della decisione alla quale è stato fatto rinvio ed ha riformulato, in subordine, tutti i motivi già dedotti a sostegno di tale ricorso. La doglianza è ammissibile e fondata. E' giurisprudenza consolidata, almeno nella specifica materia tributa- ria, che, quando il medesimo organo giudicante si trovi a pronunciare contestualmente più decisioni in cui siano affrontate questioni legate fra di loro con un vincolo di consequenzialità necessaria, è consentito che la motivazione di una decisione consista in un rinvio alle argo- mentazioni svolte nell'altra in virtù della considerazione che in tale caso non si ha tanto la motivazione di una sentenza per relationem, cioè mediante rinvio agli argomenti contenuti in altra sentenza, ma ON piuttosto la constatazione che la decisione in un certo senso di una delle controversie comportam necessariamente un'identica conclu- sione per l'altra (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 21 ottobre 1998, n. 10410; Cass. civ., sez. I, sent. 1 aprile 1992, n. 3923, Cass. civ., sez. I, sent. 10 luglio 1991, n. 7654). Ne consegue che, in relazione a tale fattispecie, è idoneo a soddisfare il requisito della specificità anche il solo motivo di ricorso che si ri- chiami alla concreta ed attuale possibilità di una riforma della deci- sione della controversia alla quale è stato operato il rinvio e chieda la cassazione della sentenza impugnata nel caso di annullamento della proc. n. 5618/99 + 8482/99 R.G. 4 prima per il sopravvenuto riconoscimento dell'inidoneità a sorregger- la degli argomenti addotti a suo sostegno. Nel merito va rilevato che, essendo stata in data odierna cassata con rinvio la sentenza pronunciata in secondo grado sull'impugnazione proposta dalla società avverso l'accertamento, analoga decisione va conseguentemente assunta, come richiesto dal ricorrente, nel giudizio promosso autonomamente dal socio contro lo stesso accertamento, che in tale sentenza aveva trovato il suo fondamento formale e le sue ragioni. Alla fondatezza del motivo seguono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria. Resta assorbito dalla pronuncia l'esame del ricorso incidentale.
P.Q.M.
Riunisce il ricorso principale e quello incidentale. Accoglie il ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria re- gionale della Liguria. Dichiara assorbito l'esame del ricorso incidentale. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 14 giugno 2002. Il consigliere est. Il presidente อม dott. Massimo Oddo Francesco Cristarella Orestano Книги сплее Очта IL CANCELLIERE C1 A блого RN AS DEPOSITATO IN 2003IN CANCELLERIA Ogg: IL CANCELLIERE AL AN proc. n. 5618/99+ 8482/99 R.G. 5