Sentenza 21 maggio 1998
Massime • 1
A norma dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. al procedimento di esecuzione sono applicabili le disposizioni sull'impugnazione, ed in particolare quella di cui all'art. 597, comma primo, in tema di appello, ripetuta al comma primo dell'art. 609 per il ricorso per Cassazione, secondo cui la cognizione del giudice del gravame è limitata ai punti della decisione investiti dai motivi di impugnazione.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice dell'esecuzione che,a fronte di un incidente di esecuzione con cui il p.m. aveva contestato soltanto la liquidazione delle spese di conservazione liquidate al custode di un ciclomotore, ha aumentato d'ufficio l'indennità di custodia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/1998, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. VIOLA GIUSEPPE Presidente del 21.05.1998
1. Dott. LOSAPIO MAURO D. Consigliere SENTENZA
2. " IACUBINO MATTEO " N. 1602
3. " FEDERICO NI " REGISTRO GENERALE
4. " EP LO " N. 45895/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Palermo nei confronti della ditta AD e EN
avverso l'ordinanza ex art. 666 - 695 - 265 c.p.p. in data 21-04-1997 del Tribunale per i minori di Palermo con cui è stata liquidata la somma di L. 1.068.620= per la custodia giudiziale di un ciclomotore sottoposto a sequestro in pregiudizio di Tempesta Michele Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. M. Iacubino Lette le requisitorie del 20-2-98 del P.G. che ha concluso per la rimessione degli atti al G.I.P. Tribunale - Minori - Palermo perché provveda nelle forme di cui agli artt. 665 - 666 c.p.p., previa conversione del ricorso in incidente di esecuzione;
OSSERVA
Deduce il ricorrente che con il provvedimento di cui in epigrafe il giudice della esecuzione aveva travalicato i limiti del "devolutum" ex art. 597 co. 1^ c.p.p. (applicabile al procedimento de quo in virtù del richiamo di cui all'art. 666 co. 6^) laddove, revocando in toto il decreto 8/07/1995 del GIP medesimo di liquidazione delle indennità di custodia e conservazione del veicolo in epigrafe a favore del custode giudiziario ditta AD e EN, aveva ritoccato le spese di custodia già liquidate non investite dall'incidente di esecuzione (relativo alle sole spese di conservazione). Osserva questa Corte che, mentre è incongruente la richiesta del P.G. in sede (il procedimento ex art. 665 - 666 figura già adottato ed è sfociato proprio nell'ordinanza qui impugnata), appare invece fondato il ricorso del P.M. presso il Tribunale per i Minori di Palermo.
A norma dell'art. 666 co. 6^ c.p.p. sono invero applicabili al procedimento di esecuzione (c.d. incidente di esecuzione) le disposizioni sull'impugnazione. Tra queste rileva nel caso di specie quella ex art. 597 co. 1^ in tema di appello (ripetuta al co. 1^ art. 609 per il ricorso alla Cassazione), alla stregua del quale la cognizione del giudice del gravame è limitata ai punti della decisione investiti dai motivi di impugnazione.
Orbene poiché l'incidente sollevato nel caso di specie dal P.M. con atto del 19-7-1995 avanti il G.I.P. giudice dell'esecuzione era limitato alla liquidazione delle spese di conservazione di cui al decreto 8-7-1995 dello stesso G.I.P., impugnato, la decisione ex art.666 c.p.p. non poteva investire la indennità di custodia, la cui liquidazione restava così irrevocabilmente fissata in L. 429.000=. Nè la adeguatezza o meno di quest'ultima è questione rilevabile di ufficio, venendo in discussione un mero interesse di parte. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla liquidazione della maggior somma al custode giudiziario a titolo d'indennità di custodia e per l'effetto la somma complessiva determinata dal giudice a quo resta contenuta in L. 558.110= (di cui L. 429.000= per ind. di custodia, L. 40.000= per spese di trasporto del mezzo affidato e L. 89.110= per IVA).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla liquidazione di maggiore somma a titolo di indennità di custodia.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1998