Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/1998, n. 1602
CASS
Sentenza 21 maggio 1998

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A norma dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. al procedimento di esecuzione sono applicabili le disposizioni sull'impugnazione, ed in particolare quella di cui all'art. 597, comma primo, in tema di appello, ripetuta al comma primo dell'art. 609 per il ricorso per Cassazione, secondo cui la cognizione del giudice del gravame è limitata ai punti della decisione investiti dai motivi di impugnazione.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice dell'esecuzione che,a fronte di un incidente di esecuzione con cui il p.m. aveva contestato soltanto la liquidazione delle spese di conservazione liquidate al custode di un ciclomotore, ha aumentato d'ufficio l'indennità di custodia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/1998, n. 1602
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1602
    Data del deposito : 21 maggio 1998

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