Sentenza 21 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9949 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN994 9 0 1 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 12314/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.22553 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 11/05/01 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: BA MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2327 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso.; - resistente con mandato avverso la sentenza n. 427/98 del Tribunale di FORLI', depositata il 19/06/98 R.G.N. 5/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato MARZI per delega BOER;
udito l'Avvocato VALENTE per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Forlì del 3/1/97 AM Maria proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Forli.con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda da lei proposta confi'INPS, a seguito del riconoscimento del diritto effettuato dall'Istituto in data 13/12/95. La pronuncia era errata, perché la ricorrente aveva chiesto la restituzione della somma di £ 24.825.570, trattenuta illegittimamente dell'Istituto a titolo di preteso indebito sulla precedente integrazione della pensione IO;
lamentava altresì la ricorrente la mancata applicazione da parte del Pretore dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese legali. Si costituiva in giudizio l'INPS, rilevando che la somma richiesta era stata già conteggiata a favore della AM in sede di pagamento degli arretrati, dovuti a seguito del riconoscimento del diritto in corso di causa. Il Tribunale, con sentenza del 4/6 - 19/6/98, in parziale riforma, determinava gli onorari dovuti in favore del difensore della ricorrente in primo grado in £ 1.400.000 e confermava nel resto. Precisava il giudice del riesame che l'INPS aveva trasferito la integrazione al minimo in precedenza applicata alla pensione diretta IO, di cui era titolare la AM, alla pensione di reversibilità SO, riducendo a calcolo la pensione IO e pretendendo la restituzione dell'indebito sulla pensione IO a tutto il 30/11/89. La AM contestava la mancata applicazione, in relazione alla pensione SO, degli aumenti di cui alla L. n. 140/85, la cui concessione avrebbe comportato il superamento del minimo, con la conseguenza che tale pensione non doveva essere integrata al minimo e che questo beneficio doveva continuare ad applicarsi alla pensione IO e che alla ricorrente dovevano essere liquidate le relative differenze. L'INPS riconosceva la fondatezza di tali richieste e quindi il Pretore correttamente aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere. L'Istituto aveva solo negato il diritto alla "cristallizzazione" della pensione IO e sul punto non era stato proposto appello. La somma pretesa dalla pensionata era stata restituita contemporaneamente alla corresponsione degli arretrati. Sul punto quindi la domanda era infondata. Fondata era, invece, la censura relativa alla liquidazione delle spese, avendo il Pretore liquidato circa £ 200.000 meno del minimo di tariffa per le cause di valore inferiore a £ 50.000.000. Gli onorari quindi dovevano essere liquidati nella misura di £ 1.400.000. Le spese del grado dovevano essere compensate per un terzo ed i residui due terzi dovevano essere posti a carico dell'appellante. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la AM, fondato su due motivi. L'INPS non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 112 CPC ed art. 1194 c.c., nonché difetto ed insufficienza di 2 motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce la ricorrente che il Tribunale aveva confermato la cessazione della materia del contendere, anche se nella somma di £ 57.933.050 liquidata a titolo di arretrati non erano compresi interessi e rivalutazione per l'intero periodo, pur essendo stato proposto uno specifico motivo di appello sulla “omessa pronuncia in ordine a rivalutazione ed interessi legali". Il mancato riconoscimento degli accessori comportava l'impossibilità, ex art. 1194 c.c., di imputazione dell'intera somma in conto capitale, ma solo della somma residua, una volta detratto l'importo dovuto per rivalutazione ed interessi. Il giudice non poteva dichiarare cessata la materia del contendere, ma avrebbe dovuto procedere alla determinazione dell'importo residuo dovuto a saldo, sia per sorte capitale che per accessori. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. CPC, nonché contraddittoria ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che l'accoglimento del precedente motivo comportava automaticamente l'accoglimento del secondo. In ogni caso, il giudice, nel porre le spese a carico della pensionata, non aveva spiegato per quale ragione la causa potesse considerarsi temeraria e manifestamente infondata. Sussisteva quindi anche il vizio lamentato di omessa motivazione sul punto. Anche per questa parte la sentenza doveva essere cassata. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di 3 diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza dar luogo a pronuncia “extra petita", possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e/o il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza" (Cass. n. 8607 del 24/6/2000). Dalle conclusioni dell'appellante riportate nella sentenza impugnata risulta che la stessa aveva chiesto condannarsi l'INPS al pagamento delle differenze fra il trattamento complessivo dovutole e quello di fatto erogato "con effetto dal 1/6/84, nonché, sulle differenze mensili così maturate, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi sulle somme così rivalutate fino al 31/12/91 e la maggior somma fra rivalutazione ed interessi legali per quelle successive", oltre alle spese. 4 Il Tribunale, quindi, non solo ha violato il principio di diritto sopra richiamato, ma ha omesso di pronunciare su questa specifica domanda. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo. Il ricorso va quindi, accolto e la sentenza cassata, con rimessione alla Corte di Appello di Bologna, che deciderà la causa applicando il principio sopra enunciato e provvedendo su tutta la domanda ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,alla Corte di Appello di Bologna. Roma 11 maggio 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Vices resse Alaioran вол вла IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 21 LUG. 2001 A IL CANCELLIERE R I N Z O O C I D , 0 O 1 L 3 A . L 3 S T S O 5 R B A . A I T ' , N D L A L S E E D P I S 5