Sentenza 7 maggio 2013
Massime • 1
La configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia presuppone, quale condizione di fatto essenziale, la sussistenza di una situazione giuridica, derivante dal vincolo matrimoniale, o di fatto, nell'ipotesi di un rapporto di convivenza o di stabili relazioni affettive
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Sussiste il reato di maltrattamenti in famiglia nei rapporti fra dirigente e dipendente di un'azienda di grandi dimensioni, fra sindaco e dipendente comunale, fra capo officina e meccanico e fra caposquadra e operaio? In punto di diritto, deve rammentarsi che, nel suo testo originario, l'art. 572 cod. pen. puniva "chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o un minore degli anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità o affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte". Secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di …
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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n.2911 emessa in data 25.1.2021, ha ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, disciplinato dall'art.572 c.p., qualora sussista una relazione sentimentale caratterizzata da un'assidua frequentazione della abitazione della persona offesa e tale da far sorgere sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale, o in presenza di un rapporto familiare di mero fatto in assenza di una stabile convivenza ma con un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza. Normativa di riferimento: Art. 572 c.p. I fatti che hanno provocato la decisione della Corte di …
Leggi di più… - 4. Parola della vittima credibile? Condanna certa (anche per reati sessuali) (Cass. 2911/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 gennaio 2021
Alle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza sia ritenuta intrinsecamente attendibile, viene riconosciuta la natura di vera e propria fonte di prova, ammettendo che sulla stessa, anche esclusivamente, possa essere fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. Ciò vale, in modo particolare, con riferimento ai reati sessuali, l'accertamento dei quali è spesso caratterizzato dalla necessaria valutazione del contrasto tra le opposte versioni di imputato e parte offesa, unici protagonisti dei fatti, spesso in assenza anche di riscontri oggettivi o di altri elementi che consentano di attribuire maggiore …
Leggi di più… - 5. Maltrattamenti in famiglia: è necessaria la convivenza?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2013, n. 23830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23830 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 07/05/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 885
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 51314/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.G. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 22/10/2012 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. MURA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Roma con sentenza del 22/10/2012, parzialmente riformando la sentenza del 31/10/2008, emessa dal gip del Tribunale di quella città, ha ridotto la pena inflitta a G..I. in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale ascrittigli.
2. Con un primo motivo di ricorso la difesa rileva vizio di motivazione con riferimento al reato di maltrattamenti contestato, poiché è assente il requisito della convivenza con la parte offesa;
si precisa che il ricorrente ha avuto con la donna un rapporto saltuario di frequentazione, che ha condotto a generare due gemelli poi affidati ai servizi sociali ai nonni, in ragione della condizione di tossicodipendenza di entrambi i genitori.
La Corte di merito, con motivazione illogica, ha ritenuto di superare la deduzione di fatto sulla base di un precedente di legittimità riferito ad una situazione del tutto diversa, in cui era stato accertato uno stato di convivenza, a cui è stato correlato il sentimento di umana solidarietà che lo caratterizza e che giustifica la fattispecie, condizioni di fatto assenti nel caso concreto.
3. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in quanto, riconosciuta la continuazione tra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e quello di lesioni ai danni dello stesso, non è stato individuato il reato più grave e determinata in maniera chiara la pena in aumento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Condizione di fatto essenziale per la verificazione del delitto di maltrattamenti in famiglia è la sussistenza di una situazione giuridica, derivante dal vincolo matrimoniale, o di fatto, nell'ipotesi di una condizione di convivenza o della presenza di stabili relazioni affettive (sul punto Sez. 5, Sentenza n. 24688 del 17/03/2010, dep. 30/06/2010, imp. B. Rv. 248312), che provochino l'affidamento reciproco e la presenza di vincoli di assistenza, protezione e solidarietà, per effetto dei comune sviluppo personale psicologico che in tali comunità si verificano e che, proprio, per il vincolo di solidarietà reciproca che questo crea, può rendere difficile alla vittima cogliere lo specifico disvalore degli atti cui è sottoposta, producendo l'ulteriore danno derivante dall'abitualità della sopraffazione. Ciò realizza una lesione del suo interesse ad un'esistenza libera e dignitosa, che si aggiunge a quelle derivanti dalle specifiche ipotesi delittuose che tale violazione fisiologicamente ingloba.
Non a caso la norma in esame, pur collocata nel capo riguardante i reati contro la morale familiare, considera anche situazioni analoghe, quali l'affidamento del minore degli anni quattordici, per ciò stesso incapace di una difesa efficace, o di una persona per finalità di istruzione, cura, vigilanza e custodia, facendosi carico dei complessi rapporti psicologici che si formano in tali piccole comunità, e dell'affidamento che a livello personale consegue a tali diretti contatti personali.
Si è più volte riconosciuto in precedenti pronunce di questa Corte che la situazione di convivenza, persistente per congruo periodo di tempo, o pregressa, nell'ipotesi di coniugi separati, è condizione idonea a giustificare l'accertamento del reato, per la persistenza dei vincoli di solidarietà che ne conseguono. Può inoltre convenirsi che anche la presenza dei figli è da sola suscettibile di riprodurre le condizioni di affidamento e sostanziale subordinazione psicologica, tipica della fattispecie in esame poiché il loro accudimento continua a collegare i genitori in vincolo solidaristico di fatto, ancorché circoscritto alla comune esigenza di educazione e cura dei figli, perché impone la permanenza dei contatti personali a tal fine.
Tuttavia nella specie la condizione di fatto essenziale alla configurazione del reato, non risulta univocamente verificata nel grado di merito, malgrado le specifiche osservazioni proposte al riguardo dall'appellante, poiché in sentenza si da conto che la convivenza c'è stata in passato si è risolta in epoca temporale imprecisata, come risulta dalle allegazioni della denunciante, e dalla qualificazione della donna come ex convivente, richiamata ripetutamente nel provvedimento per identificarla. Tale estremo di fatto necessità di accertamento specifico al fine di individuare il termine finale al quale eventualmente ricondurre la consumazione del reato contestato, quanto meno per verificare l'eventuale maturazione del termine di prescrizione, ove dovesse escludersi il permanere di un legame di solidarietà per l'epoca successiva a tale data.
Per il periodo successivo a tale parentesi di vita, non risulta accertato che vittima e autore delle aggressioni condividessero una situazione riconducibile ad un legame affettivo stabile, in quanto anche la presenza di due figli, per quel che emerge dagli atti, non risulta aver univocamente consentito il permanere di una comunione di intenti, ancorché limitata ai loro interessi, in quanto i minori sono stati affidati a terzi.
Il complesso di tali elementi, non consente di verificare la presenza di una situazione di fatto riconducibile all'affidamento reciproco, che realizza la condizione essenziale per la configurazione del reato ed impone di provvedere all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Roma, al fine di verificare, alla luce dei principi esposti e delle condizioni di fatto effettivamente accertate, la possibilità concreta di configurare il reato di maltrattamenti contestato. In tale verifica rimane assorbito ogni ulteriore rilievo sull'entità della pena per il complesso dei reati accertati, ed unificati ex art.81 cod. pen., su cui dovrà provvedere il giudice del rinvio a seguito del richiamato approfondimento sulla consumazione del reato di maltrattamenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013