Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2013, n. 23830
CASS
Sentenza 7 maggio 2013

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Antonio Agrò, il 7 maggio 2013. Le parti in causa erano un imputato e la parte offesa, con il ricorrente che contestava la sentenza della Corte d'appello di Roma del 22 ottobre 2012, la quale aveva parzialmente riformato una precedente decisione del gip. L'imputato sosteneva che non sussistesse il requisito della convivenza necessario per configurare il reato di maltrattamenti in famiglia, evidenziando un rapporto saltuario con la parte offesa e la mancanza di un legame affettivo stabile. Inoltre, contestava la mancata individuazione del reato più grave tra quelli contestati, in relazione alla continuazione dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la condizione di convivenza, essenziale per la configurazione del reato di maltrattamenti, non fosse stata adeguatamente accertata. Ha sottolineato che la presenza di figli non garantisce automaticamente un legame di solidarietà, soprattutto in assenza di una convivenza attuale. Pertanto, ha annullato la sentenza impugnata, rinviando il caso alla Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio, affinché si verificassero le condizioni di fatto necessarie per la configurazione del reato contestato.

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Massime1

La configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia presuppone, quale condizione di fatto essenziale, la sussistenza di una situazione giuridica, derivante dal vincolo matrimoniale, o di fatto, nell'ipotesi di un rapporto di convivenza o di stabili relazioni affettive

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2013, n. 23830
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23830
Data del deposito : 7 maggio 2013

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