Sentenza 30 ottobre 2024
Massime • 1
Il giudice del rinvio, chiamato a rivalutare la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche a seguito della diversa qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di cassazione con la pronuncia rescindente (nella specie, dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa a quello di concorso esterno), non ha l'obbligo di adottare una motivazione diversa da quella della pronuncia annullata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2024, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE 03059-25 Composta da Sent. n. 1343 Ercole Aprile - Presidente - Emilia Anna Giordano P.U. 30.10.2024 Giuseppina Anna R. Pacilli R.G.N. 20491/2024 Relatrice - Debora Tripiccione Mariella Ianniciello ha pronunciato seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ON UR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza dell'11/1/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
udito l'Avv. Alfredo Gaito, difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11 gennaio 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione penale di questa Corte il 4 giugno 2021, ha rideterminato la pena inflitta a UR ON in misura pari ad anni cinque, mesi nove e giorni dieci di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto due ricorsi per cassazione i difensori dell'imputato.
3. L'Avv. Alfredo Gaito ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche. Premesso che la sentenza rescindente ha annullato la pronuncia impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche e determinazione della pena), richiamando il principio secondo cui la riqualificazione giuridica del fatto di reato, che attiene ai soli profili della struttura giuridica della fattispecie e non dipende da un differente apprezzamento dei suoi connotati fattuali, attribuisce al giudice il potere di operare una diversa considerazione complessiva del caso concreto e degli elementi circostanziali, il ricorrente ha affermato che nel giudizio di rinvio sarebbe stata valorizzata unicamente la sua incensuratezza e sarebbero stati ritenuti come fattori di segno opposto l'intima condivisione delle dinamiche del clan, la presunta spregiudicatezza della condotta e il ruolo rivestito nel sodalizio, ovvero elementi che erano stati fortemente ridimensionati, se non del tutto esclusi, dalla sentenza di annullamento. L'analisi sul riconoscimento delle attenuanti generiche, quindi, sarebbe viziato già nella premessa, poiché condividerebbe le argomentazioni del provvedimento annullato e, così, ometterebbe di procedere a un nuovo esame sulla concessione delle menzionate circostanze. Il diniego è stato motivato poiché la Corte ha ritenuto che la dialettica con gli PI dell'imputato non si ricollegasse a una presa di distanza dalla cosca ma a una diversa prospettiva strategica della gestione dell'impresa. In tal modo, però, la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con quella rescindente, che aveva valorizzato proprio la presa di distanza dell'imputato dalla cosca per escludere l'affectio societatis e riqualificare la partecipazione in concorso esterno. Peraltro, la sentenza muoverebbe da un equivoco di fondo, ossia che la gestione virtuosa dell'impresa potesse essere considerata una condotta a vantaggio della consorteria, mentre, in realtà, l'imputato avrebbe solo adempiuto al mandato ricevuto da SA e dallo Stato, poiché l'impresa gestita non era di proprietà del clan ma sequestrata alla consorteria. L'imputato si sarebbe posto come un ostacolo rispetto alle pretese della consorteria PI e la Corte territoriale non avrebbe valorizzato gli elementi indicati dalla difesa, quale il positivo comportamento processuale, l'impegno in termini di chiarificazione della vicenda, le resistenze nel comprimere quanto più possibile l'avidità e le ingerenze degli PI. 2 4. L'Avv. Basilio Pitasi ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione. La sentenza della Seconda Sezione penale di questa Corte, nell'annullare la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, rimettendo al giudice di rinvio la rivalutazione della decisione in punto di quantificazione della pena, avrebbe all'evidenza ritenuto la motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche inadeguata, a fronte della riqualificazione della condotta dell'imputato in termini di concorso esterno in luogo della partecipazione al sodalizio. La Corte di appello con la sentenza impugnata ha invece reiterato la medesima motivazione della sentenza annullata e un simile argomentare sarebbe viziato. La motivazione sarebbe palesemente illogica anche perché avrebbe fatto riferimento ad un'intima condivisione delle logiche sottese all'azione criminale della cosca ma, se vi fosse stata tale condivisione, il ricorrente non avrebbe avuto motivo di assumere un atteggiamento conflittuale con i componenti della cosca PI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, incentrati su deduzioni sovrapponibili, devono essere rigettati.
2. Giova ricordare che la Seconda Sezione di questa Corte, nell'annullare la sentenza di appello impugnata, dopo avere ritenuto che il ricorrente fosse un concorrente esterno dell'associazione mafiosa e non un partecipe, ha testualmente affermato che «nonostante la pena edittale per le due diverse fattispecie di reato sia la medesima, ritiene il Collegio che la riqualificazione giuridica del fatto contestato ad LA e ON comporti l'annullamento della sentenza impugnata per entrambi con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria in relazione al trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche e determinazione della pena). Essere partecipi di un'associazione mafiosa e fornire alla stessa un contributo dall'esterno sono condotte che potrebbero essere valutate in modo diverso. Nel caso concreto risulta pertinente, dunque, il principio affermato da questa Corte in varie pronunce, secondo il quale la riqualificazione giuridica del fatto di reato, che attiene ai soli profili della struttura giuridica della fattispecie e non dipende da un differente apprezzamento dei suoi connotati fattuali, attribuisce al giudice il potere di operare una diversa considerazione complessiva del caso concreto e degli elementi circostanziali (Sez. 2, n. 25739 del 9/5/2017, Pedraza, Rv. 270667)». Investita del rinvio, la Corte di appello ha condiviso gli argomenti della sentenza annullata dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte e ha affermato che, pur ritenuto concorrente esterno, UR ON aveva certamente condiviso le logiche della consortería, tanto che aveva messo la propria G" 3 professionalità al servizio di un elemento di vertice della stessa quale suo uomo di fiducia, con piena consapevolezza di operare nell'illecito a vantaggio di soggetti pienamente inseriti in un'associazione mafiosa. La dialettica con gli PI, emergente dagli atti e rivendicata anche nelle dichiarazioni spontanee rese in udienza, non si ricollegava a una presa di distanza dalla cosca ma a una diversa prospettiva strategica della gestione dell'impresa. Se ON intendeva massimizzare la produttività dell'impresa anche a vantaggio degli PI, questi ultimi rivendicavano un immediato tornaconto a vantaggio esclusivamente personale e contro gli interessi dell'impresa. Tutto ciò dimostrava lo zelo che ON aveva messo nello svolgere il compito affidatogli da MA PI, e non che egli si fosse ribellato alle direttive mafiose, facendo scelte in contrasto con gli interessi della cosca». Che ciò non fosse avvenuto assumendo un ruolo nell'associazione era secondo la Corte del merito irrilevante ai fini di cui — all'art. 62-bis cod. pen., posto che l'imputato si era comunque mosso con finalità di interesse personale che si intrecciavano pienamente con quelle di PI. Il dato afferente all'intrinseca gravità della condotta, già messo in evidenza nella sentenza impugnata per negare le attenuanti generiche, rimaneva, pertanto, confermato. Siffatta motivazione resiste ai rilievi censori del ricorrente. Premesso, infatti, che la Seconda Sezione di questa Corte non ha annullato a causa di un vizio di motivazione della sentenza impugnata ma solo perché, modificata la qualificazione giuridica del fatto, si imponeva una nuova valutazione sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, è evidente che, nella fase di rinvio, il Collegio territoriale era vincolato a motivare nuovamente ma non aveva l'obbligo di adottare una motivazione diversa da quella della pronuncia annullata. In ottemperanza al dictum della sentenza rescindente, quindi, la Corte di appello ha rivalutato la condotta dell'imputato alla luce della nuova qualificazione giuridica del fatto ed è pervenuta alla conclusione che, pur se diversamente qualificato, il fatto come già ritenuto nella sentenza annullata era comunque - grave, in ragione anche dell'agire dell'imputato in favore della cosca e della condivisione delle logiche di essa. Elemento, questo, che ostava alla concessione delle attenuanti generiche. In tal modo la Corte territoriale ha giustificato la soluzione di confermare la decisione appellata in punto di negata concessione delle attenuanti generiche con considerazioni che non sono eccentriche al dato probatorio acquisito né risultano manifestamente incongrue sul piano logico, così che la relativa valutazione di merito non è censurabile in questa sede. 4 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 ottobre 2024. Presidente Il Presidente Il Consigliere estensore Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Ercole Aprile The 200 SEZIONE VI PENALE 27 GEN 2025 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Keppina Cirimele Don.sa 5