Decreto cautelare 8 agosto 2025
Ordinanza collegiale 26 agosto 2025
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2025
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 07/05/2026, n. 8504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8504 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08504/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09100/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9100 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiorella Titolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione e relativa comunicazione di non idoneità della Sottocommissione medica di primo accertamento del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza del 20 febbraio 2025;
- della determinazione e relativa comunicazione di non idoneità della Sottocommissione per la visita medica di revisione dell'11 giugno 2025;
- della conseguente determinazione di esclusione dal “ concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1634 allievi finanzieri - anno 2024 ” indetto con bando di concorso di cui alla determinazione n. 341650 del 20 novembre 2024;
- dei verbali di visita medica di primo accertamento e di revisione;
- di ogni altro provvedimento prodromico, connesso o conseguenziale, nonché per l'accertamento del diritto alla ammissione alle ulteriori fasi del concorso e al conseguente aggiornamento della graduatoria, se approvata;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4 dicembre 2025:
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- in parte qua, della determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 321715, datata 22 ottobre 2025, registrata presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 11 novembre 2025 al n. 5882 con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito;
- di ogni altro provvedimento prodromico, connesso e\o conseguenziale;
nonché per l’accertamento del diritto alla ammissione alle ulteriori fasi del concorso e al conseguente aggiornamento della graduatoria, se approvata;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa MA SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorrente:
- è stato escluso dal concorso in epigrafe perché giudicato inidoneo all’impiego con la seguente motivazione: “ emiblocco anteriore sinistro con prolasso lembo anteriore mitrale, lieve insufficienza mitralica di cui al titolo X lettera C) n. 76 dell’allegato 1 al decreto n. 61772 del 25.2.2016 del Comandante Generale della Guardia di finanza ”;
- nell’impugnare la predetta valutazione, e la successiva graduatoria di merito, ha dedotto i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del bando di concorso, del titolo X lettera C) n. 76 dell’allegato 1 delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016, nonché i vizi di eccesso di potere, di difetto di istruttoria e di motivazione;
Rilevato che, all’esito della verificazione disposta con ordinanza 26 agosto 2025, n. 15809 di questa Sezione, il nominato Organismo di verificazione, nella relazione depositata, ha affermato quanto segue:
- “ la condizione di cui al giudizio diagnostico è compatibile con l’idoneità del ricorrente al servizio quale Allievo Finanziere ”;
- l’ “ emiblocco anteriore sinistro ” non è “ associato ad altre anomalie del sistema di conduzione né ad alterazioni anatomo-funzionali del miocardio ”;
- “ il minimo rigurgito mitralico rilevato all’ecocardiogramma color doppler risulta non emodinamicamente significativo e costituisce una condizione parafisiologica di frequentissimo riscontro nella popolazione di riferimento, non associata né predisponente ad alcuna condizione clinica ”;
Ritenuto che il provvedimento impugnato incorra nei dedotti vizi di difetto di istruttoria e motivazione, tenuto conto che l’emiblocco anteriore, ai sensi del citato decreto n. 61772 del 2016, “ è causa di esclusione solo quando sia causa o associato a patologia cardiaca ” e, nel caso di specie, come detto, la patologia cardiaca è stata esclusa;
Rilevato che le superiori conclusioni dell’Organismo di verificazione non sono scalfite dalle controdeduzioni della Direzione di Sanità del Comando Generale, la quale sostiene che la coesistenza tra " emiblocco anteriore sinistro " e " lieve rigurgito mitralico " configuri, ai sensi del titolo X, lettera B), punto 61 del citato decreto, un'automatica causa di inidoneità;
Ritenuto, infatti, che — sebbene le conclusioni dell’Organismo di verificazione appaiano già condivisibili, anche alla luce dello status di atleta di “interesse nazionale” del ricorrente e della sua comprovata attività agonistica, — assumano rilievo dirimente le seguenti considerazioni:
- il provvedimento di inidoneità impugnato fondava l’esclusione esclusivamente sulla scorta del titolo X, lettera C) n. 76 dell’allegato 1 al decreto n. 61772/2016, disposizione che — come evidenziato dall’Organismo di verificazione — considera l’emiblocco anteriore sinistro causa di inidoneità solo laddove risulti associato a una effettiva patologia cardiaca;
- nel caso di specie, tale natura patologica è stata espressamente esclusa dall'Organismo di verificazione, il quale ha qualificato il minimo rigurgito mitralico come condizione "non emodinamicamente significativa" e "parafisiologica", dunque priva di valenza clinica ostativa;
- il richiamo effettuato in corso di causa dall’Amministrazione al diverso parametro di cui al titolo X, lettera B), punto 61 (relativo alle malattie dell'apparato valvolare), non è idoneo a sorreggere la legittimità dell'atto, atteso che il provvedimento escludente non poneva tale profilo a fondamento del giudizio di inidoneità. Tale prospettazione configura, pertanto, un’inammissibile integrazione postuma della motivazione in sede giudiziale, preclusa dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa;
Rilevato, in conclusione, che gli esiti della verificazione hanno accertato che la condizione del ricorrente non rientrasse nel parametro escludente indicato nel provvedimento impugnato;
Precisato che parte ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, secondo le modalità autorizzate, su richiesta di parte, con l’ordinanza del 23 dicembre 2025 di questa Sezione;
Ritenuto, quindi, di accogliere il ricorso ed il suo atto di motivi aggiunti, e, per l’effetto, di annullare il provvedimento di esclusione e la graduatoria finale di merito, nei limiti di interesse, al fine di consentire a parte ricorrente la prosecuzione dell’iter selettivo;
Ritenuti, infine, sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della particolare natura della controversia trattata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dispone:
- l’annullamento del provvedimento di esclusione e dei relativi atti presupposti come in epigrafe identificati, ai fini di consentire a parte ricorrente la prosecuzione dell’iter selettivo;
- l’annullamento, nei limiti di interesse, della graduatoria finale di merito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES ME, Presidente
MA SC, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| MA SC | ES ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.