TAR Roma, sez. IV, sentenza 07/05/2026, n. 8504
TAR
Decreto cautelare 8 agosto 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 26 agosto 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Vizi di violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse viziato da difetto di istruttoria e motivazione, poiché la condizione medica del ricorrente, come accertato dalla verificazione, non rientrava nei parametri escludenti previsti dal bando. In particolare, l'emiblocco anteriore sinistro è causa di esclusione solo se associato a patologia cardiaca, cosa che è stata esclusa. Il richiamo a diversa disposizione normativa da parte dell'Amministrazione in corso di causa è stato considerato un'inammissibile integrazione postuma della motivazione.

  • Accolto
    Conseguenza dell'annullamento del provvedimento di esclusione

    L'annullamento del provvedimento di esclusione comporta, nei limiti di interesse del ricorrente, l'annullamento della graduatoria finale di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 07/05/2026, n. 8504
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8504
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo