Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2001, n. 5413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5413 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA 541 3 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIA. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto potere on a stuten ---- - SEZIONE SECONDA CIVILE exant 1450ec in demfrimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ſhi non course importants Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N 16358/98 - 11693 Cron.Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI 1963 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rep. - Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Ud. 07/07/00 Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO ha pronunciato la seguente Be Jalin Avram, est. 59 SENTENZA sul ricorso proposto da: IRIS CERAMICA SPA, in persona del Presidente del CORTE CUMPRADI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consiglio di Amm.ne e legale rapp.te MINOZZI ROMANO, Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE domiciliato in ROMA VIALE CASTRO dal Sig._ elettivamente allo per diritti L 11 APR. 2001 PRETORIO 25, presso lo studio dell'avvocato MESIANO IL CANCELLIERE ---- VINCENZO, che lo difende unitamente all'avvocato CARPI FEDERICO, giusta delega in atti;
1000 - CANCELLERIA ricorrente
contro
ITALCRAFTS SPA, in persona del Sig. FARACI MASSIMO, Amm.re Delegato, elettivamente domiciliato in ROMA C.NE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato RICCI 2000 PIETRO, che lo difende unitamente all'avvocato RATTI 1364 -1- UGO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 666/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 04/06/98; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udita la relazione della causa svolta nella pubblica UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva udienza del 07/07/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE Rielidal Sig. per diritt L. 24.000+ 6B JULIO;
A #2001. udito 1'Avvocato MESIANO Vincenzo, difensore del CANCELLIERER. l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato RICCI Pietro, difensore del FIRE 5000 resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
CAN SLLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per AT214044 il rigetto del ricorso. 1000 0,52 € AT214043 LIRE 5000 CANCELLERIA AY122026 AT214045 #T214050 122014 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 28.3.1985 la AF S.p.A. esponeva che con scrittura privata del 17.6.1980 aveva concluso con la IS RA S.p.A. un accordo in base al quale quest'ultima società concedeva all'attrice di vendere i propri prodotti in alcuni stati dell'Africa con patto di esclusiva;
che il rapporto si era protratto per alcuni anni finché la IS RA aveva comunicato alla AF, nell'aprile del 1984, che non avrebbe dato corso ad ulteriori somministrazioni di merce;
convenendo quindi davanti il tribunale di Modena davanti Tribunale- , la IS RA chiedeva il risarcimento dei danni, che quantificava in lire 60 milioni quale mancato guadagno in relazione agli ordini già acquisiti e non potuti evadere, nonché in una ulteriore somma da determinarsi in via equitativa in relazione al mancato guadagno per il restante periodo dell'anno fino alla scadenza del contratto. Costituendosi in giudizio la IS RA deduceva che la AF era stata ripetutamente inadempiente agli obblighi assunti;
che, in particolare, negli anni 80, 81 ed 82 non aveva 3 rispettato i quantitativi minimi di merce da acquistare che erano stati fissati nel contratto del 1980; che nel 1983 era accaduta la stessa cosa in relazione agli impegni presi in data 8.1.83 per le vendite da eseguire sul mercato del Sud Africa;
che nel corso del 1984 la AF aveva annullato ripetutamente vari ordini già inviati;
e concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, che l'attrice fosse condannata ai danni da lite temeraria. Con sentenza 4 dicembre 1996 20 febbraio 1997 il tribunale di Modena rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale. Riteneva il tribunale che l'inadempimento della AF che il fosse stato di non scarsa importanza;
rifiuto di ulteriori somministrazioni costituisse applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum;
che l'inadempimento della IS RA non era stato contrario a buona fede, che il medesimo era giustificato e non poteva, pertanto, essere fonte di responsabilità; che danni ex art. 96 c.p.c. non erano provati. Proponeva appello la AF deducendo che corso del rapporto la IS RA non aveva nel mai invocato alcun inadempimento della controparte 4 e che la medesima aveva sempre rinnovato il contratto in occasione delle scadenze annuali;
che le varie clausole che prevedevano i minimi erano inattuabili, vale a dire con oggetto impossibile, onde dovevano ritenersi nulle;
che le medesime clausole erano state, di fatto, disattese dalle parti;
concludeva chiedendo l'accoglimento delle domande già svolte in primo grado con riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate;
in via istruttoria, chiedeva l'ammissione di C.T.U. diretta ad accertare l'entità del mancato guadagno. La IS RA eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per essere stato il medesimo atto notificato oltre il trentesimo giorno dalla notifica della sentenza;
nel merito, chiedeva il rigetto del gravame e della domanda relativa a interessi e rivalutazione, nonché della istanza di consulenza tecnica. La corte d'appello di Bologna con sentenza non definitiva del 4.6 29.7.1998 riformava la pronunzia del tribunale di Modena e dichiarava la IS RA S.p.A. inadempiente riguardo agli obblighi assunti verso l'AF S.p.A. con contratto del 17.6.1980 e successive integrazioni 5 dell'8.1.1983 e 25.1.1984, condannandola al risarcimento dei danni in una somma da liquidarsi in prosieguo di giudizio e rimettendo gli atti al C.I. per l'espletamento di C.T.U., come da separata ordinanza. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la IS RA S.p.A. con tre motivi di gravame;
resiste con controricorso la AF S.p.A. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1181, 1218, 1362 e segg., 1453, 1455, 1460 e 1464 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte di merito ritenuto che l'inadempimento della AF, consistente nel non avere tale società mai raggiunto i quantitativi minimi annui di acquisti convenuti fra le parti, non fosse stato grave, perché il comportamento dell'attuale ricorrente era stato di conservazione del rapporto;
senza tenere conto delle finalità del contratto ed in particolare dell'interesse della 6 creditrice a continuare a ricevere parziali adempimento delle prestazioni dovutele;
e senza considerare che l'interesse del creditore protetto dall'ordinamento quello di conseguire l'adempimento esatto e tempestivo e che il potere di autotutela di cui all'art. 1460 cod. civ. non può essere vanificato dalla mera tolleranza, che non preclude al creditore stesso di chiedere la risoluzione del contratto, né al giudice di dichiararla, ove la parte inadempiuta della prestazione sia tale da comportare la gravità dell'inadempimento (cfr., ex plurimis, Cass.
8.1.1987 n. 20). Il motivo è infondato, perché si censura la valutazione del comportamento dell'AF ai dell'eccezione di inadempimento sollevata fini dalla ricorrente, adeguatamente motivata con richiamo alla corrispondenza intercorsa fra le parti: lettere della IS RA in data 2.4.1982, 8.4.1982, 8.1.1983, 25.1.1984 e 30.4.1984 (quest'ultima di recesso dal contratto non per inadempimento della controparte). La corte di merito ha correttamente valutato il comportamento dell'IS RA, nel corso del rapporto 1980-1984, "inequivocabilmente rivelatore 7 della volontà di ignorare le clausole che imponevano all'AF i quantitativi minimi di acquisti". Dalla suddetta corrispondenza risulta che sin dal primo anno la AF non raggiunse i quantitativi minimi;
nonostante ciò la ricorrente ripetutamente, anno dopo anno, aveva spedito lettere di apprezzamento per il proficuo andamento collaborazione, concedendo addirittura lodella sconto massimo applicato alla migliore clientela nazionale (cfr. lettera del 25.1.1984), manifestando sempre la volontà di proseguire nel rapporto commerciale. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1362 e segg. cod. civ., 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti essenziali della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la sentenza impugnata interpretato l'accordo integrativo-novativo del contratto originario dell'8.1.1983 avulso dalla constatazione che non era stato raggiunto il 10% delle esportazioni e per non avere attribuito la dovuta rilevanza alla lettera del 25.1.1984, con la quale si privava l'AF del diritto di 8 esclusiva anche per il mercato sudafricano. Il motivo è infondato. Per il contratto integrativo dell'8.1.1983 la corte di merito ha tenuto conto, come doveva, solo di quali erano le finalità del negozio e cioè di una massiccia penetrazione commerciale in Sud Africa, considerando che per la lettera del 25.1.1984 era previsto uno sconto massimo sulle forniture maggiore di quello praticato alla migliore clientela nazionale. Il motivo, quindi, si fonda sull'erronea interpretazione di documenti, prospettando questioni che dagli stessi non risultano trattate dalle parti. Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata esaminato la censura di inammissibilità della domanda di interessi e rivalutazione proposta per la prima volta in appello dalla AF. Il motivo è inammissibile, perché la questione attiene alla determinazione del danno, sulla quale la corte d'appello dovrà pronunziarsi con la sentenza definitiva. Rigettato il ricorso, le spese seguono la 9 soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 3.273.200, di cui £. 3.000.000 (tremilioni) per onorari. Così deciso in Roma il 7.7.2000. If Presidente H Cown fliere est. Я поганіni вработе IL CANCEL DIERE C1 France Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 11 APR. 2001 60000 IL CANCELLIERE C1 310.000 MAG. 2001 A UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in a 17 Serie 4 versate £. 310.000 23.438. al n. trecentodiecimila - (lire p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grady FLIPPO) Responsabile Servizio A udiziari F I (Dr. M. RACCIANI) I C U F O 17 MAR 001 10