Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2003, n. 10498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10498 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Ce 62547се ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 04 9 8/ 03 com Dott. Enrico PAPA Presidente R.G. n. 1427/99 Dott. Michele D' ALONZO Cons. relatore Cron. 23512 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Ud. 5 marzo 2003 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto N. 62547 DAL MINISTERO dell' ECONOMIA e delle FINANZE (già denominato MINISTERO delle FINANZE), in persona del Ministro pro legalmente domiciliato in Roma alla Via dei tempore, Portoghesi n. 12 presso 1' Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis RICORRENTE
CONTRO
ZZ EL, residente in [...] alla Contrada S. Elena, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Giovan Battista Martini n. 6 presso lo studio legale Rossetto Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 1427/99 - 1/13 - 670 in una con 1' avv. Ester PERIFANO che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 45/34/97 depositata il 30 dicem- Commissione Tributaria Regionale dellabre 1997 dalla Campania. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2003 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;
- udito 1' Avv. Gen. dello Stato Gianni DE BELLIS per il Ministero ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procurato- Generale dr. Marcello MATERA, il quale ha concluso re per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato a ZZ EL il 6 gennaio 1999 (depositato il 26 gennaio 1999) il Ministero delle adducendo (ai sensi dell' art. 360, primo com-Finanze - n. 3, c.p.c.) «violazione e falsa applicazione dell' ma, art. 5, lett. d), DL 1980 n. 799, conv. in L. 22 dicem- bre 1980 n. 876, e successive proroghe;
dell' art. 3, undicesimo comma, DL 28.2.1984 n. 19, conv. nella legge ' 18 aprile 1984 n. 80, e successive proroghe, che ha reso applicabile l' art. 40, lett e) [DL] 18 settembre 1976 n. 648, conv. nella legge 30 ottobre 1976 n. 730; dell' art. 13 L. 10 febbraio 1989 n. 48 nonché dell' art. 8, Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 1427/99 - 2/13 - quarto comma, DL 20 novembre 1987 n. 474, conv. in L. 2 gennaio 1988 n. 12, e dell' art. 74, terzo comma, D. Lg. vo 30 marzo 1990 n. 76»> chiedeva, in base ad unico - con vittoria delle spese e complesso motivo, di cassare, con declaratoria, nel merito, di legittimità dell' atto impugnato dal contribuente, la sentenza n. 45/34/97 de- positata il 30 dicembre 1997 con cui la Commissione Tri- butaria Regionale della Campania aveva respinto 1' ap- pello proposto dall' Amministrazione Finanziaria dello Stato avverso la sentenza (n. 679/01/94) della Commis- sione Tributaria di primo grado di NE che aveva annullato l' avviso (prot. 781/89) con il quale l' Uffi- cio IVA di NE aveva recuperato a tassazione 1' imposta di £.
4.750.000 relativa ad un acquisto di beni effettuato con fattura del 23 novembre 1989 per il qua- le, a giudizio dell' Ufficio, 1' acquirente aveva erro- neamente ritenuto che, in virtù di quanto disposto dall' art. 8, quarto comma, legge 21 gennaio 1988 n. 12, avente autonoma validità ed efficacia», 1' esenzione prevista dall' art. 5, primo comma, lett. d) del D.L. 5 dicembre 1980 n. 799 continuasse ad applicarsi «per le vendite di macchine ed attrezzature agricole danneggiate dal sisma del 1980». Nel controricorso notificato il 9 febbraio 1999 (depositato il 23 febbraio 1999) il ZZ, con il favo- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 1427/99 - 3/13 - re delle spese del giudizio di legittimità, chiedeva, «in via preliminare» di «dichiarare l' inammissibilit del ricorso proposto dall' Amministrazione delle Finan- ze» e, «in via subordinata», di «confermare l' impugnata sentenza». Lo stesso ZZ, quindi, il 24 febbraio 2003 depo- sitava memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare va respinta l' eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della sua notificazione»>, fondata dal ZZ sul fatto che il ri- corso per cassazione stato notificato a lui personal- mente anzi che al suo procuratore costituito in grado di appello, da lui nominato «con procura speciale del 24 ottobre 1997, rilasciata in calce all' istanza di di- scussione in pubblica udienza ex art. 33 e 34 D. Lg.vo 31 dicembre 1992 n. 546» e presso il cui studio egli a- veva eletto domicilio nel giudizio di appello. Pur essendo vero, in diritto (Cass., II, 27 feb- braio 2002 n. 2888), che l' impugnazione non preceduta dalla notifica della sentenza gravata e successiva all' anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale, va notificata in uno dei luoghi indicati dal comma 1 dell' art. 330 c.p.c. e, quindi, alla parte presso il procuratore co- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 1427/99 - 4/13 - --- stituito, ma non a detta parte personalmente, in propo- sito, deve confermarsi - perché non si ravvisano né sono stati addotti argomenti per discostarsi dallo stesso il principio secondo cui (Cass., trib., 27 giugno 2002 n. 9362; id., trib., 3 agosto 2001 n. 10660) la notifica dei ricorso per cassazione al domicilio reale della par- anziché al procuratore costituito nel giudizio nel te, quale è stata resa la sentenza gravata, non determina l' inesistenza giuridica della notificazione dell' impugna- zione ma la sua nullità, con conseguente onere per il collegio di ordinarne la rinnovazione, alla quale non deve tuttavia provvedersi se 1' intimato si sia, come nella specie, spontaneamente costituito: la nullità del- la notificazione del ricorso per cassazione, per essere stata eseguita, in violazione dell' art. 330 c.p.c., di- rettamente alla parte anziché presso il procuratore co- stituito nel giudizio di appello, invero, è sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione in giudizio dell' intimato, dovendo derivarsi da tale circostanza che 1' atto ha raggiunto il suo scopo (Cass., un., 19 novembre 2001 n. 14539).
2. Il giudice a quo, nella sentenza qui impugnata, ha testualmente osservato: il Collegio ritiene che 1' art. 4 del DL 20.12.87 n. 474 convertito nella legge 21.1.88 n. 12 non Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 1427/99 - 5/13 - rientra nella ipotesi prevista dall' art. 13 della legge 10.2.89 n. 48 che quindi deve ritenersi operativo fino alla entrata in vigore del testo unico n. 76 del 1990 con cui è stato posto ordine a tutta la legislazione re- lativa agli interventi dello Stato nei territori colpiti dal sisma del 1980. Infatti l' art. 74 del Testo Unico conferma il li- mite temporale del 31.12.89 già stabilito dal richiamato art. 13 della L. 48/89 e precisa che "non sono conside- rate cessioni di beni ai fini dell' IVA gli acquisti di nuove attrezzature, anche di tipo diverso da quello del- le attrezzature preesistenti, effettuati per il poten- ziamento delle aziende danneggiate dal sisma operanti nei settori previsti dagli artt. 27 e 28 (industria, commercio, artigianato, turismo e spettacolo) escludendo quindi il settore dell' agricoltura a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo Unico e cioè dal 27 aprile 1990».
3. Con 1' unico motivo di gravame il Ministero ricordato che «il problema che costituisce oggetto della controversia riguarda la persistenza o meno, nell' anno 1989, della esenzione dall' IVA degli acquisti di mac- chine ed attrezzature agricole da parte di aziende dan- si duole della riprodottaneggiate dal sisma 1980>>> - sentenza adducendo, ai sensi dell' art. 360 nn. 3 e 5 Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 1427/99 - 6/13 - c.p.c., «violazione e falsa interpretazione dell' art. 660/73» nonché «insufficiente motiva - 38, co. 4, DPR n. zione della decisione» in quanto, a suo giudizio, il be- neficio in questione «concesso originariamente dall' art. 5, lett. d) D.L. 799/80, conv. in legge 875/80, prorogato con successive disposizioni di legge (v. art. 3, D. L. 57/82; art. 2 duodecies, D. L. 696/82; art. 2, D.L. 623/83) e poi reiterato per effetto dell' art. 3, undicesimo comma, D. L. 28 febbraio 1984 n. 19, che ha reso applicabile l' art. 40 del D.L. 28 febbraio 1976 n. 648, conv. nella legge 30 ottobre 1976 n. 730» ha avuto efficacia fino al 31.12.1988 in virtù di successi- ve proroghe (v. art. 1 D. L. 48/1986), 1' ultima delle quali concessa con l' art. 1, comma 1 bis, lett. b) D.L. 20 novembre 1987, conv. nella legge 21 gennaio 1988 n. 12» avendo «l' art. 13 legge 48/1989 ulteriormente prorogato le sole agevolazioni previste dalle lett. ed f) del suddetto art. 5 e non pure quelle previste dalla lett. d) che qui interessano». Il Ministero ricorrente aggiunge che «la disposi- zione contenuta nell' art. 8, quarto comma, D. L. 20 no- vembre 1987 n. 474» invocata dal contribuente come si evince dall' esame degli atti parlamentari», dalla mancata indicazione di un termine di efficacia, che sa- rebbe connaturato ad una disposizione agevolativa di tal Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 1427/99 - 7/13 - genere» e «dalla circostanza che non avrebbe significato 1' introduzione di una disposizione agevolativa analoga a quella già prevista da altra norma dello stesso testo di legge (e cioè dall' art. 1, comma 1 bis, lett. b, ha prorogato l' effi- dello stesso D. L. 474/87, che cacia delle disposizioni contenute nell' art. 40, lett. e, D.L. 730/76, rese applicabili nei comuni di cui trat- tasi dall' art. 3, undicesimo comma, D. L. 19/1984) >> non ha natura autonoma, ma ha funzione interpretativa delle previgenti disposizioni dell' art. 5, lett. d, D.L. 799/80 e 40, lett. e), d. l. 730/76». Per il ricorrente, quindi, «l' art. 8, quarto com- D.L. 474/87, avendo natura interpretativa, non può ma, avere una durata propria, ma deve possedere lo stesso limite di efficacia temporale delle norme sostanziali ha cessato di avere ef-interpretate» per cui «esso ficacia nello stesso termine del 31.12.1988, in cui ha cessato di avere efficacia l' agevolazione di cui all' art. 40, lett. e) d.l. 648/1976». Secondo il Ministero, infine, neppure può soste- nersi che la tesi dell' autonomia dell' art. 8, quarto comma, D.L. 474/87, e della sua persistente vigenza alla data del 31.12.1989 si ricaverebbe dall' art. 74, terzo comma, della legge 76/1990, inserito nel T.U. delle leg- gi per gli interventi nelle zone terremotate vigenti al Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 1427/99 - 8/13 - 31.12.1989» in quanto la norma del T. U. non riproduce fedelmente il testo dell' art. 8, quarto comma, d. l. 474/87, ma fa riferimento alle sole aziende "operanti nei settori previsti dagli artt. 27 e 28" (e cioè nel quello del commercio, settore dell' industria ed in dell' artigianato, del turismo e dello spettacolo) ed esclude significativamente le aziende operanti nel set- tore agricolo» e «questa esclusione costituisce la ri- prova della tesi secondo cui tali agevolazioni erano già definitivamente ed irrevocabilmente venute meno alla da- ta del 31.12.1988» atteso che «l' eccezionalità delle disposizioni agevolative impedisce d' altronde una loro estensione al di là dei casi e dei limiti tassativamente previsti dalla legge». La censura - laprevia precisazione che, essendo menzione all' «art. 4 del DL 20.12.87 n. 474 convertito nella legge 21.1.88 n. 12» contenuta nella sentenza im- pugnata frutto di evidente errore materiale, ogni rife- rimento va fatto all' art. 8, quarto comma, del DL 20 dicembre 1987 n. 474 convertito nella legge 21 gennaio 1988 n. 12 -+ deve essere respinta perché infondata. A. Per 1' art. 5, lett. d) del D.L. 5 dicembre 1980 799 (convertito, con modificazioni, in legge 22 di- 11. cembre 1980 n. 875), invero, «non sono considerate ces- sioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 1427/99 - 9/13 - della imposta sul valore aggiunto le cessioni di be- ni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle aziende agricole per il ripristino e la ricostruzione delle scorte vive o morte distrutte o danneggiate per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle regioni indicate nella precedente lettera a)». Secondo l' art. 8, comma quarto, D.L. 20 novembre 1987 n. 474 (convertito, con modificazioni, in legge 21 gennaio 1988 n. 12), poi, «non sono considerate cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli ac- quisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quello delle attrezzature preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dall'evento sismico operanti nel settore agricolo o in quelli previ- sti negli articoli 21 e 22 della legge 14 maggio 1981 n. 219, e successive modificazioni». B. In ordine а tale ultima disposizione, questa dopo l' iniziale sua natura interpretativa»> Corte della anteriore disposizione dettata dall' art. 5, lett. d), del D.L. n. 799 del 1980 (convertito in legge 12 di- cembre 1980 n. 875), affermata con la decisione n. 12100 depositata il 28 novembre 1998 (invocata dal Ministero ricorrente), dalla quale si è fatto derivare che, essen- do stata l' esenzione dall' IVA prevista dal detto art. 5 per le vendite di macchine ed attrezzature agricole Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 1427/99 10/13 - destinate ad aziende agricole danneggiate dal sisma del 1980 in vigore sino al 31 dicembre 1988, tale esenzione non poteva ritenersi concessa anche per l' anno 1989 ha condivisibilmente e convincentemente affermato in se- (Cass., trib., 2 dicembre guito, con ripetute pronunce 17039; id., trib., 29 marzo 2002 n. 4585; id., 2002 n. trib., 28 dicembre 2001 n. 16209; id., trib., 5 dicembre 2001 n. 15372; id., trib., 3 agosto 2001 n. 10660) il principio al quale, in difetto di diverse e/o contra- stanti argomentazioni, non si ritiene di doversi disco- stare in quanto effettivamente la norma di cui all' art. 8 in esame (a) manca radicalmente delle connotazioni proprie dell' atto di interpretazione autentica, perché non richiama un' altra disposizione dell' ordinamento e non esprime, né esplicitamente né implicitamente, 1' in- tento del legislatore di assegnarle un significato vin- colante, e (b) ha un contenuto non sovrapponibile, nem- meno in parte, con quello della norma assertivamente in- terpretata, dato che il ripristino di scorte, vale a di- re la ricostituzione di provviste aziendali, è vicenda economicamente e giuridicamente differenziata dal poten- ziamento dell' impresa con nuove attrezzature e macchi- secondo cui (1) alla norma dettata dal quartonari comma dell' art. 8 del D.L. 20 novembre 1987 n. 474 (per la quale, come riportato, «non sono considerate cessioni Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 1427/99 -11/13 - di beni ai fini dell' imposta sul valore aggiunto gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quello delle attrezzature preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dall' evento sismico operanti nel settore agricolo o in quelli previ- sti negli articoli 21 e 22 della legge 14 maggio 1981 n. 219, e successive modificazioni»>} deve attribuirsi il valore di disposizione introduttiva di un beneficio au- tonomo rispetto all' agevolazione (venuta meno con il 1° gennaio 1989) sugli atti di ripristino delle scorte vive o morte di cui all' art. 5, primo comma, lett. d), del 875/1980 e (2) tale autonomo beneficio citato D.L. n. perdura fino all' entrata in vigore del D. Lg.vo 30 mar- zo 1990 n. 76 il quale (art. 74) ha previsto il non as- soggettamento ad IVA degli acquisti medesimi soltanto per le imprese operanti in settori diversi dall' agri- coltura, abrogando (art. 112) le anteriori disposizioni incompatibili. C. Alla luce di tale principio giuridico si deduce che correttamente il giudice a quo ha rigettato l' ap- pello dell' Amministrazione Finanziaria teso a negare, in difesa dell' avviso di accertamento impugnato dal contribuente, la novità del beneficio fiscale concesso dal richiamato art. 8, quarto comma, D.L. n. 474/1987 Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 1427/99 -12/13 - nel cui vigore è stato effettuato 1' acquisto in contestazione.
3. Le spese processuali del giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti ai sens vanno dell' art. 92, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmen- te tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (Dr. Michele D' ALONZO) (dr. Enrico RAPA) 1 C E ANCELLIER e Dr. Ennio Ambi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 LUG. 2003 C IL Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Corte Suprema di Cassazione R. G. n. 1427/99 -13/13 -