Sentenza 19 novembre 1997
Massime • 1
In tema di riesame di misure coercitive, la perdita di efficacia della misura, di cui al comma decimo dell'art. 309 cod. proc. pen., consegue solo in caso di mancata trasmissione, in violazione del comma quinto dell'art. 309 del medesimo codice, di "tutti gli atti" presentati al giudice con la richiesta di applicazione della misura, mentre, quando al tribunale del riesame perviene solo parte degli atti, tale organo ha il dovere di valutare quelli trasmessi e, se li ritiene insufficienti ai fini della giustificazione dell'adozione della misura, deve annullare l'ordinanza impugnata, con conseguente liberazione dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/1997, n. 4498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4498 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dai sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 19.11.1997
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. Dott. RA Trifone Consigliere N. 4498
3. Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nicola Milo Consigliere N. 27616/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze in data 20.6.1997 emessa nei confronti di LO RA, nato a [...] il [...], e di RO UC, nata a [...] il [...];
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dott. Eugenio Amari;
Udito il P.G., in persona del dott. Gianfranco Iadecola, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore Avv. Sergio Marchetiello del Foro di Firenze. Osserva in fatto e diritto
1. Con ordinanza in data 20.6.1997 il Tribunale di Firenze, in seguito a richiesta di riesame proposta nell'interesse di RA LO e UC RO, annullava il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P. del Tribunale di Firenze il 26.5.1997 nei confronti dei predetti in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 c.p., 73 e 74 d.p.r. 309/1990 per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Osservava il giudice del riesame che tra gli atti trasmessi dall'autorità precedente non risultavano esservi i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali;
e poiché la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare non specificava quali atti fossero stati allegati ad essa e l'ordinanza impugnata conteneva puntuali riferimenti all'affoliazione degli atti inviati al Tribunale, doveva ritenersi che i decreti non erano stati allegati alla richiesta di applicazione nella misura cautelare.
Non si verteva quindi, secondo il giudice del riesame, in un caso di inefficacia nella misura coercitiva ex art. 309 comma 10 c.p.p., ma di inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni per mancanza della prova della loro regolarità.
E siccome le altre risultanze delle indagini era non rilevanti per ritenere la colpevolezza degli indagati in ordine ai reati loro attribuiti, l'ordinanza impugnata doveva essere annullata.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo che i decreti autorizzativi delle intercettazioni erano stati trasmessi al G.I.P. con la richiesta di misura cautelare, come risultava dalla certificazione della cancelleria del G.I.P. che allegava. Senonché, per mero errore materiale dell'ufficio ricorrente, era stato omesso l'invio di copia dei decreti in questione al giudice del riesame. La conseguenza di tale omissione era, pertanto, la perdita di efficacia dell'ordinanza di custodia cautelare. a norma dell'art. 309 comma 10 c.p.p., e non il suo annullamento per difetto dei presupposti di legge. Il P.G. chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e comunque per difetto di interesse.
Questo stesso Collegio in analoga vicenda processuale ha ritenuto che solo dalla mancata trasmissione, a norma del 5^ comma dell'art. 309 c.p.p., di "tutti gli atti" presentati al G.I.P. deriva la sanzione d'inefficacia della misura, ai sensi del successivo comma 10 dello stesso articolo, mentre quando al Tribunale pervengono non tutti, ma parte soltanto degli atti, il Tribunale medesimo è obbligato a valutare quelli trasmessi e, se li ritiene insufficienti nell'operare la verifica di cui all'art. 273 c.p.p., non può che annullare, così come nel caso in esame ha fatto, l'ordinanza impugnata, con conseguente liberazione dell'imputato ( Cass. sez. 6^, sentenza 19.11.1997, Pres. Pisanti. est Milo, ric. Proc. Rep. Firenze c. Bologna).
D'altra parte, si evidenzia nella citata sentenza, anche a volere ritenere che il mettere a disposizione del giudice del riesame parte soltanto degli atti presentati a norma dell'art. 291, 1^ comma, c.p.p. (e non tutti tali atti) comporti la sanzione dell'inefficacia della misura cautelare, dovrebbe in ogni caso escludersi la sussistenza di un concreto interesse del P.M. a fare dichiarare detta inefficacia, con valore "ex nunc", al posto della statuizione di annullamento "ex tunc" della misura. Invero, ai fini delle conseguenze ricollegabili al provvedimento del Tribunale, fondato non su motivi attinenti alla valutazione di merito del materiale indiziario acquisito ma su ragioni relative all'utilizzabilità di questo per come versato in atti, non ha alcuna importanza stabilire quale avrebbe dovuto essere l'esatta formula terminativa dell'ordinanza impugnata, considerato che comunque nessun pregiudizio deriva al rappresentante dell'accusa, il quale potrebbe sempre reiterare la richiesta della misura cautelare, offrendo a conforto della stessa elementi che siano processualmente utilizzabili (nel caso specifico, intercettazioni complete dei decreti autorizzativi), senza con ciò incorrere nella preclusione del "ne bis in idem" cautelare, proprio perché, come innanzi precisato, nessuna valutazione giurisdizionale di merito è stata fatta, allo stato, su dette circostanze di parametro.
L'interesse ad impugnare, si sottolinea nella sentenza sopra richiamata, sussiste solo nell'ipotesi che la pronuncia giurisdizionale si riveli pregiudizievole per la parte, laddove quella che potrebbe intervenire, all'esito dell'ulteriore grado di giudizio promosso dall'impugnante, cancellerebbe o ridurrebbe il pregiudizio lamentato.
Il gravame, per essere ammissibile, deve invero tendere in concreto all'eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giurisdizionalmente apprezzabile dell'impugnante, non essendo prevista, nell'ordinamento processuale, la possibilità di un'impugnazione finalizzata a conseguire una mera pretesa teorica, quale puo essere quella dell'esattezza formale della decisione, pretesa che di per sè non è sufficiente ad integrare il vantaggio pratico che deve essere insito nell'interesse ad impugnare. Con specifico riferimento alla posizione del P.M., è stato reiteratamente affermato che, nel caso in cui lo stesso denuncia con il gravame la violazione di una norma di legge, vista più nel suo aspetto formale che sostanziale, in tanto può ravvisarsi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto dalla violazione sia derivato un reale pregiudizio dei diritti che s'intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole ( cfr. ex plurimis, Sez. Un. 13.12.1995 n. 42), prospettazione totalmente assente nell'atto di ricorso all'esame di questa Corte.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 1998