Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/1997, n. 4498
CASS
Sentenza 19 novembre 1997

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di riesame di misure coercitive, la perdita di efficacia della misura, di cui al comma decimo dell'art. 309 cod. proc. pen., consegue solo in caso di mancata trasmissione, in violazione del comma quinto dell'art. 309 del medesimo codice, di "tutti gli atti" presentati al giudice con la richiesta di applicazione della misura, mentre, quando al tribunale del riesame perviene solo parte degli atti, tale organo ha il dovere di valutare quelli trasmessi e, se li ritiene insufficienti ai fini della giustificazione dell'adozione della misura, deve annullare l'ordinanza impugnata, con conseguente liberazione dell'imputato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/1997, n. 4498
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4498
    Data del deposito : 19 novembre 1997

    Testo completo