Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10657 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
1 0 6 5 7702 REPUBBLICA ITALIAN LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto contratto di SEZIONE TERZA CIVILE viaggio;
risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20599/99 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere Cron. 28263 -Consigliere - Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. Dott. Alberto TALEVI Ud. 19/04/02 Consigliere Dott. RI Margherita CHIARINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AVI SRL, con sede in Sorrento (Na), in persona dell'amministratore unico Sig. Vincenzo Acampora, 15, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA ADRIANA NICOLA ROMANO, che la presso lo studio dell'avvocato difende anche disgiuntamente all'avvocato DOMENICO DI MARTINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MA AN, INGENITO MARIA, AIRONTOUR SAS;
intimati avverso la sentenza n. 741/99 del Giudice di pace di 2002 CASTELLAMMARE DI TA , emessa il 21/07/99 e 951 depositata il 31/07/99 (R.G. 676/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il giudice di pace di Castellammare di Stabia, con sentenza del 31 luglio 1999, ha condannato in soli- do la srl. Avi e la sas Airontour a pagare ad IO OR ed a RI Ingenito la somma di lire 807.000, a titolo di risarcimento dei danni che i con- venuti avevano subito durante un viaggio turistico in Tailandia, organizzato dalla Airontour e gestito dal- l'Avi. Gli attori avevano denunciato che il viaggio si era svolto in condizioni di grave disagio, sia per la qua- lità dell'ospitalità negli alberghi in cui erano stati ospitati, sia per quella del cibo.
2. Il giudice di pace è giunto alla conclusione in- dicata attraverso l'esame della prova testimoniale, dalla quale ha ricavato che le lamentele degli attori corrispondevano alla realtà descritta dai testimoni.
3. La srl Avi ha proposto ricorso, con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, addebitando alla 2 decisione i seguenti errori: errata applicazione della normativa internazionale sul contratto di viaggio;
omessa pronuncia sulla domanda di "manleva e/o garanzia proposta nei confronti della sas Airontour;
errata ap- plicazione delle norme sulla responsabilità contrattua- le. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
4. Il giudizio che si svolge davanti al giudice di pace è disciplinato dall'art. 113 cod. proc. civ., il quale, al secondo comma, dispone che "il giudice di pa- ce decide secondo equità la causa il cui valore non ec- cede lire due milioni".
4.1. Il potere equitativo del giudice di pace, in- dicato nella norma, si esprime in un giudizio di tipo intuitivo e non di tipo sillogistico;
non richiede, cioè, la preventiva individuazione della norma astratta applicabile al caso concreto. Da questo principio si possono ricavare le seguenti implicazioni sul piano dell'impugnazione delle corri- spondenti decisione con il ricorso per cassazione.
4.2. Per quanto riguarda le censure di violazione delle norme di diritto sostanziale, nel sistema vigente contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore a lire due milio- ni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo 3 equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazio- ne di una norma di legge, con о senza espressa indica- zione della sua rispondenza all'equità) il ricorso per cassazione non è ammesso per violazione della legge so- stanziale ai sensi del n. 3 dell'art.360, perché tale tipo di censura è consentito soltanto in caso d'inos- servanza ○ falsa applicazione delle norme della Costi- tuzione e di quelle comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie: Cass. 7 marzo 1999, n. 716/SU.
5. Il principio si applica alla fattispecie che si sta esaminando, per quanto riguarda la censura di vio- lazione delle norme sul contratto di trasporto e di quelle sulla responsabilità contrattuale. Infatti, sotto l'apparente denuncia dell'errata ap- plicazione di norme giuridiche di carattere sostanzia- le, in realtà, la ricorrente pretende che in questa se- de sia ripetuta una ricostruzione del rapporto
contro
- verso diversa da quella compiuta dal giudice di pace.
6. Non ricorre neppure la violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quanto al mancato accoglimento della domanda di garanzia pro- posta nei confronti della Società Airontour.
6.1. Quando il convenuto contesti la propria legit- timazione passiva e, in subordine, eserciti azione di garanzia nei confronti dell'altro convenuto, il giudice 4 di pace non incorre nell'errore della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, se accoglie la domanda proposta in via principale dal- l'attore nei confronti dei convenuti in solido, in quanto la regola equitativa così espressa e la sua in- sindacabilità si riferisce anche alla qualificazione solidale della responsabilità.
6.2. Nella fattispecie che si sta esaminando emerge che con la comparsa di risposta la stessa Società AVI ha dedotto che non poteva essere considerata legittima- ta passiva (id est: obbligata al pagamento), in quanto, nella veste di semplice intermediaria,sua aveva adem- piuto con diligenza al proprio obbligo verso gli atto- ri.
7. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché gli intimati non vi hanno svol- to attività difensiva.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 19 aprile 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Il Presidente My por обои Шибио 5 Dotice Mediglic