Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
CANCELLERIA 01 61 9 /0 1 Aula A CORTE SUP **SAZIONE UFF CG073259 nom del opo Italiano Richieste sa studio dal Sic d'AMATI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per dirit Sele "il. 5.2-es SEZIONE LAVORO PELLIERE oggetto: lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario De Musis Presidente R.G.N.12137/99 " Alberto Spanò Consigliere 14571/99 " Mario Putaturo Donati V. "1 Cron. 3378 " Corrado Guglielmucci " Rep. " Pasquale Picone Ud.9/11/2000 "1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta dal Sig.. Sul ricorso (R.G.N.12137/1999) proposto 3000 per diritti L. 5 FEB.2001 da il IL CANCELLIERE S.rl. ON AN in liquidazione,in persona legale rappresentante pro-tempore, elett.dom.in Roma,via S.Tommaso D'Aquino 166,presso l'avv.Francesco Baiocco, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pigliapoco,per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE 0 CANCELLERIA
CONTRO
MB NI INTIMATO CG408274 NONCHE Sul ricorso (R.G.N.14571/1999) proposto 1 4582 CO D CASSAZIONE _ COPIE Richiesta copia studio del Sia. Da per di L. IL CANCELLIERE MB NI, elett.dom.in Roma, piazza Cavour n.17,presso l'avv.Francesco Amici, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Natali, per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
S.r.l. ON AN;
INTIMATA per l'annullamento della sentenza del Tribunale di CE in data 11 giugno 1998,n.281 (R.G.N.48/1996 ); udita,nella pubblica udienza tenutasi il giorno 9/11/2000,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen.Dr. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AM NO conveniva davanti al Pretore del lavoro di Fonderia Marchigiana, di cui era socio e CE la s.r.l. dipendente, chiedendo la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 21 luglio 1995,con effetto immediato, ai sensi dell'art.25 lettera F del contratto collettivo di categoria, con conseguente provvedimento di reintegrazione nel posto di lavoro. 2 Deduceva a tal proposito che gli era stato contestato con comunicazione del 29 giugno precedente di non essersi giustificato per la mancata ripresa del servizio dopo il periodo feriale e per l'ulteriore assenza di ulteriori dieci giorni. Al contrario egli aveva riscontrato la missiva. con la raccomandata del luglio 1995 allegando una relazione medica attestante le sue non buone condizioni di salute, onde l'ingiustizia della sanzione disciplinare inflittagli. La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ribadiva che il ricorrente aveva violato con il suo comportamento gli obblighi di cui all'art.2104 c.c. e che in ogni caso non poteva vantare un sostanziale pregiudizio per l'approvazione della fase di messa in liquidazione con chiusura dei rapporti con le maestranze, salva l'evasione degli ordini correnti. Con sentenza dell'11 giugno 1996 il Pretore dichiarava la nullità del ricorso in quanto privo della indicazione della causa petendi e del petitum, compensando tra le parti le spese del giudizio. Su gravame del NO e della società che chiedeva la rifusione delle spese di primo grado,il locale Tribunale,con sentenza dell'11 giugno 1998, rigettava entrambi gli appelli respingendo nel merito la domanda del dipendente e dichiarando compensate tra le parti le spese del grado. Osservava, in particolare,il Tribunale che:il NO, assente ingiustificato dal lavoro da dieci giorni,come era emerso dalla 1995, in ciò non smentita lettera del 29 giugno 3 the dall'interessato, aveva solo successivamente prodotto giustificazione medica che invece avrebbe dovuto presentare prima o quanto meno riservarsi di farla tenere,ma comunicando per tempo al datore di lavoro l'impedimento che lo aveva costretto ad assentarsi ulteriormente dal lavoro;
il dipendente non aveva cioè dato alcuna giustificazione del silenzio protratto dieci giorni riguardo alla sua assenza dal lavoro ma aveva ritenuto sufficiente, quando sul punto era stato interpellato dalla datrice dopo dieci giorni, documentare tardivamente lo stato di malattia;
in tal modo egli aveva provato di essere malato, non già di avere giustificatamente trascurato di informarne tempestivamente la società;era risultata quindi integrata l'infrazione disciplinare prevista dall'art.25 lettera F del contratto collettivo come causa di licenziamento con preavviso in relazione all'assenza ingiustificata prolungata oltre quattro giorni consecutivi. La società ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito la società proponendo a sua volta ricorso incidentale con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve disporsi la riunione dei due ricorsi in un solo processo, ai sensi dell'art.335 c.p.c. Con un unico motivo del ricorso incidentale, il cui esame va anticipato per ragioni logiche e giuridiche, denunciandosi omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto legittimo il licenziamento traendo assiomaticamente Pu argomenti in ordine alla gravità degli addebiti contestati dalla mancata risposta del dipendente quando al contrario lo stato di malattia di questi era documentato dal certificato medico allegato alla raccomandata del 5 luglio spedita alla datrice. Il motivo va rigettato perché infondato. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria svolta, ha accertato la legittimità del licenziamento de quo per avere il NO assentandosi effettivamente commesso l'illecito contestatogli ingiustificatamente per ben dieci giorni consecutivi. Anzi la violazione in tale profilo era stata ancora più grave avendo previsto la norma collettiva come sufficiente l'assenza fini dell'irrogazione ingiustificata di soli quattro giorni,ai della sanzione espulsiva. Trattasi di giudizio corretto ed esente da errori, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure proposte sono prive del carattere di decisività perché non involgono la realtà ontologica dell'illecito contestato - l'assenza ingiustificata protrattasi oltre il tempo previsto dalla disciplina collettiva - bensì la mancata valutazione della gravità della malattia denunciata e cioè aspetti marginali della vicenda all'esame. princ Halle R un unico motivo del ricorso incidentale, denunciandosi Con violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. nonché omessa, insufficiente ed erronea motivazione in ordine al regolamento delle spese dei due gradi di giudizio, si deduce che il Tribunale, nel disporre la compensazione delle stesse in relazione Ph 5 ai rapporti tra le parti,componenti di una stessa famiglia, che sarebbero altrimenti ulteriormente esasperati, non ha considerato che i giusti motivi devono avere attinenza con la materia del con la contendere,con il comportamento processuale delle parti e trattazione degli argomenti di cui alla sentenza. Il motivo va rigettato perché infondato. La decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte,le spese di lite, è incensurabile in sede di legittimità,a dall'indicazione di ragionimeno che non sia accompagnata palesemente illogiche, tali da inficiare,stante la loro formativo della volontàinconsistenza, lo stesso processo decisionale espressa sul punto (Cass., 9 novembre 1996,n.9802). Tali principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza che, con giudizio incensurabile in questa sede, ha disposto la compensazione delle spese del grado motivando sul punto per la ricorrenza di "giusti motivi". Vero è che il Tribunale ha fatto successivamente riferimento ai di una stessa rapporti tra le parti, componenti famiglia,che, già tanto compromessi,ne sarebbero stati ulteriormente esasperati. Ma a parte la logicità delle ragioni esposte, l'esempio richiamato è stato posto in parentesi e ciò manifesta chiaramente che la volontà del Collegio sul punto si è formata indipendentemente dalla valutazione della natura dei rapporti tra le parti. I due ricorsi devono perciò essere rigettati. 6 Res Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa le spese. Roma, 9 novembre 20000 Makete Douis Vend Il Presidente Il Consigliere est. Repuis be Man's Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria * 5 FEB. 2001 oggi, IL LABORATORE CANCELLERIA I 0 A 3 D 1 S 3 , T S . 5 R O A T O L T . C R L , A N O ' A B S L E 3 I L P E 7 D S - D I 8 A - I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A M I D G I A G E A , E O D O L T R E T I T T A S R I N L I E G L D S E E E R O D 7