Sentenza 20 aprile 2006
Massime • 1
In tema di misure cautelari, l'obbligo imposto al giudice dall'art. 299, primo comma, cod. proc. pen., di revocare immediatamente la misura non appena accerti l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti che la giustificano, opera anche se la misura stessa non ha ancora ricevuto esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2006, n. 30164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30164 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 20/04/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 967
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 20298/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO;
nel procedimento penale nei confronti di:
RO FA, n. a Sondrio in data 11/09/1943;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia, emessa in data 04/05/2005;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
udita la requisitoria del P.G. GALATI Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Udito l'Avv. GIARDA Angelo.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 23 febbraio 2005, il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell'appello presentato dal Pubblico Ministero, sostituì la misura interdittiva, applicata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo nei confronti di FA SA, con quella degli arresti domiciliari in relazione a reati di cui agli artt. 314, 319, 319-bis e 321 c.p.). Il provvedimento fu impugnato dall'indagato.
Il successivo 13 aprile, il difensore del SA richiese al G.I.P. la revoca dell'ordinanza emessa dal tribunale, in quanto l'indagato si era dimesso dall'incarico di direttore generale dell'azienda ospedaliera di Bergamo, al quale si riferivano le ipotesi delittuose, ed era stato già sostituito da un commissario straordinario.
Il 15 maggio il SA rinunziò all'impugnazione proposta. Nella stessa data il giudice per le indagini preliminari revocò la misura coercitiva, ritenendo che le avvenute dimissioni del SA, già sostituito da commissario straordinario, avevano fatto venire meno le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.. Il provvedimento fu impugnato dal Pubblico Ministero dinanzi al Tribunale distrettuale, che rigettò l'appello.
Contro tale decisione ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero, reiterando i motivi di doglianza già prospettati in sede di appello, e specificamente deducendo:
a) nullità del provvedimento di revoca della misura coercitiva non ancora eseguita, in attesa della definizione del ricorso per Cassazione proposto dal SA;
b) nullità dello stesso provvedimento per violazione dell'art. 299 c.p.p., comma 3 bis, non essendo stato richiesto ulteriore parere del
P.M. a seguito del deposito dell'atto di rinuncia all'impugnazione da parte dell'indagato.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In attuazione della regola e del principio generale sull'inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.), che può essere limitata con misure cautelari soltanto nel caso in cui ricorrano le condizioni fissate dalle disposizioni previste dagli artt. 273 a 315 c.p.p., l'art. 299 c.p.p., comma 1 impone l'immediata revoca delle misure coercitive e interdittive quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 c.p.p. o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p.. Ne consegue che l'obbligo imposto al giudice di rimuovere immediatamente la misura non appena accerti l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti che la giustificano, opera anche se la misura stessa non abbia ancora ricevuto esecuzione. Per quanto concerne il secondo motivo, risulta dall'ordinanza in esame che il parere sulla richiesta di revoca, presentata dall'indagato, era stato dato dal P.M. in data 13 maggio 2005, per cui va esclusa ogni violazione dell'art. 299 c.p.p., comma 3 bis: non vi era, infatti, alcuna necessità di ulteriore parere del P.M., giacché il deposito dell'atto di rinuncia all'impugnazione, compiuto il 15 maggio 20005, non cambiava in alcun modo i termini fattuali e giuridici del fatto nuovo posto a base della richiesta dell'indagato, su cui il parere era stato già fornito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006