Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2025, n. 34974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34974 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
MICHELE ROMANO NC CA EGLE PILLA
- Presidente-
- Relatore -
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR DA nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34974/2025 Roma, li, 27/10/2025
Sent. n. sez. 1006/2025 UP - 26/09/2025 R.G.N. 7881/2025
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, ANTONIO BALSAMO, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio limitatamente alle pene sostitutive e il rigetto nel resto.
Udite le conclusioni del difensore di fiducia Avv. FELICE CARDILLO nell'interesse del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 21 ottobre 2024 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato quanto al tempo entro il quale occorreva procedere al pagamento della provvisionale cui era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena e per il resto confermato la pronunzia del Tribunale di
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Roma del 6 dicembre 2021 con la quale FA DA era stato condannato alla pena di giustizia, oltre statuizioni civili, per i reati di lesioni aggravate e di minaccia.
2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma primo disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione, tradottosi anche in travisamento della prova per omissione in relazione alla valutazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato di lesioni con particolare riferimento al mancato riconoscimento della legittima difesa. In particolare, lamenta la difesa che, a fronte di specifico e articolato motivo di appello quanto alla inattendibilità della persona offesa, la sentenza impugnata non ha fornito adeguata risposta in relazione alle circostanze di tempo e di luogo dell'accaduto, alla presenza della moglie dell'imputato, all'utilizzo di un casco quale strumento per cagionare le lesioni. Non vi è stata risposta quanto alla incompatibilità del referto medico con la dinamica dei fatti, né la pronunzia ha preso in considerazione i contributi dichiarativi dei testimoni che sconfessavano la narrazione della persona offesa. Infine, la sentenza impugnata ha omesso di considerare la certificazione medica prodotta dall'imputato che dimostrava che la prima a colpire era stata la persona offesa, la cui condotta giustificava l'esimente di cui all'art. 52 cod. pen. La sentenza impugnata si è limitata a riprodurre le considerazioni già contenute nella sentenza di primo grado e ha escluso la configurabilità della legittima difesa dal momento che nessuna offesa è stata perpetrata in danno dell'imputato da parte della persona offesa, risultando dagli atti che l'imputato FA si era recato a casa di SO per colpirlo ripetutamente con un casco da motociclista dopo avere scoperto la relazione sentimentale che legava la persona offesa alla propria moglie.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Anche in tal caso, a fronte di uno specifico motivo di appello che aveva valorizzato l'esiguità del fatto, l'esiguità del danno e la non abitualità della condotta, la sentenza impugnata si è limitata ad escludere la particolare tenuità del fatto in ragione delle riferite modalità di esecuzione, del danno cagionato alla persona offesa e dei motivi che hanno indotto l'imputato ad aggredire la persona offesa nell'abitazione di quest'ultima.
Considerato che
uno degli specifici motivi di appello era proprio volto a sconfessare la ricostruzione dei fatti, va inoltre considerato che l'imputato è
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incorso in uno stato d'ira giustificato dal tradimento reiterato nonostante i tentativi di ricostruzione del rapporto matrimoniale, nonché dall'avere trovato la propria moglie in casa della persona offesa, circostanze che avrebbero dovuto giustificare e non escludere l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione per il reato di minaccia. La Corte territoriale ha omesso di considerare che il racconto della persona offesa sul punto è stato sconfessato dalle dichiarazioni dei testimoni TO e OR che nel corso della loro deposizione non hanno riferito di alcuna minaccia del ricorrente nei confronti di SO.
2.4. Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata riduzione della disposta provvisionale. La sentenza impugnata, in ragione della mancata risposta alle articolate doglianze relative alla ricostruzione dell'accaduto, non ha esaustivamente motivato in relazione alla eccessività della pena e in relazione alla mancata riduzione della disposta provvisionale.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. La sentenza ha respinto la richiesta in quanto all'imputato è stato concesso il beneficio della pena sospesa. Ha in tal modo omesso di considerare la indicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui non esiste incompatibilità tra i
due istituti.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto interamente volto a rivalutare gli elementi probatori al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una <rilettura>> degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso di specie il motivo, nel censurare la errata valutazione delle risultanze probatorie con particolare riguardo alla persona offesa, ripropone una
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versione dei fatti diversa da quella fornita dai giudici di merito, lamentando un travisamento dei fatti e non della prova.
1.1. La Corte territoriale con motivazione in fatto immune da vizi ha verificato la attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ravvisando riscontri alla sua narrazione. Sul punto va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). La sentenza impugnata (p.3), dopo avere ripercorso le dichiarazioni testimoniali rese da SO, ha richiamato le dichiarazioni testimoniali dei vicini di casa TO e OR, giunti nella immediatezza. In particolare, il teste TO ha riferito di avere visto una persona colpire la persona offesa più volte con un casco da motociclista;
il teste OR ha riferito di avere visto SO completamente sporco di sangue e l'altra persona con un casco in mano con un fare minaccioso.
1.2. Quanto al dedotto travisamento della prova per omissione, l'errore nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile ai sensi dell'ultima parte della lettera e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. integra il vizio c.d. del *travisamento della prova», o, meglio, di contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta. Esso chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo <<significante» (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). Il vizio di *contraddittorietà processuale» vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una «fotografia», neutra e a-valutativa, del «significante», ma non del «significato», atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006,
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Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
Bevilacqua, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 -01). Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest'ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi. Declinando queste considerazioni sulla prova dichiarativa, occorre chiarire che il vizio di travisamento, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Ulteriore requisito richiesto ai fini in rassegna è quello della decisività: intanto il travisamento del «significante» può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell'apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, in modo tale che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito. È, dunque, esclusivamente alla luce dell'apparato argomentativo del giudice di merito che il «peso» della prova travisata va misurato, rilevando la sua incidenza sulla base conoscitiva della decisione alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia impugnata.
1.3. Manifestamente infondata, infine la censura in relazione al mancato riconoscimento della esimente della cd. legittima difesa, atteso che la ricostruzione sottesa alla invocata causa di giustificazione si fonda unicamente sulla versione fornita dall'imputato e non risulta confortata da nessun'altro elemento di prova, se non contraddetta dagli ulteriori apporti dichiarativi.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato nonché generico. Risulta manifestamente infondato laddove non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata (p.6) che, anche in tal caso con motivazione in fatto non contraddittoria né manifestamente illogica, ha valorizzato ai fini della esclusione della invocata causa di non punibilità le modalità con cui è stata posta in essere la condotta, la natura del danno cagionato alla persona offesa e i motivi che hanno indotto l'imputato ad aggredire la persona offesa. Risulta altresì generico laddove la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della
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cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101).
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il motivo, nel censurare la errata valutazione delle risultanze probatorie con particolare riguardo alla persona offesa, ripropone anche in tal caso una versione dei fatti diversa da quella fornita dal giudici di merito, lamentando un travisamento dei fatti e non della prova. La sentenza impugnata ha correttamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa che ha ritenuto del tutto attendibili anche con riferimento alla condotta minacciosa estrinsecatasi in minacce verbali, laddove il ricorrente ne propone una diversa valutazione definendola «uno sfogo privo di valenza intimidatoria». Quanto al travisamento per omissione, richiamando le considerazioni già espresse nei paragrafi precedenti (par.1.2), va ulteriormente evidenziato che la difesa lamenta che i testi non abbiano mai riferito di minacce, ma non che la Corte abbia omesso di valutare dichiarazioni rese. Sul punto il ricorso, oltre a non essere autosufficiente (manca l'allegazione delle dichiarazioni testimoniali), non chiarisce se i testi abbiano negato che vi siano state minacce o semplicemente non ne abbiano riferito perché non compulsati sul punto o perché non presenti o non in grado di ascoltarle.
4. Il quarto motivo di ricorso è generico nonché manifestamente infondato. La censura genericamente lamenta la eccessività della pena e l'ammontare della provvisionale alla luce della diversa ricostruzione dei fatti. Inoltre, in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723).
5. Il quinto motivo di ricorso risulta fondato. La sentenza impugnata ha respinto la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria in quanto l'imputato aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena. Questa Corte ha avuto modo, tuttavia, di chiarire che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61- bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. /),
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d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato (Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751). La richiamata pronunzia ha altresì aggiunto in motivazione che i criteri cui occorre fare riferimento, in tal caso, per l'applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall'art. 53, primo comma, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una tertia lex non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità.
5.1. Nel caso in esame i fatti risultano commessi in data 16 aprile 2018 e, dunque, anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 che ha escluso la compatibilità tra il beneficio della sospensione condizionale e la conversione delle pene detentive brevi.
consente anche in base dall'art.
Inoltre, la pena irrogata pari a mesi sei 53, primo comma, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a), legge 12 giugno 2003, n. 134, la conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva pecuniaria. ("Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna (..) quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente"). La sentenza va dunque annullata limitatamente al rigetto della conversione della pena detentiva nella sanzione sostitutiva alla luce delle indicazioni giurisprudenziali sopra richiamate.
6. Il titolo di reato e i rapporti intercorrenti tra le parti impongono che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma limitatamente al diniego della sanzione sostitutiva e dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
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Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 26/09/2025.
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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