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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11275 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EZ LL BE ON, nato in [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Andrea Maria Tomaselli, di fiducia avverso la sentenza n. 889/22 in data 19/04/2022 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Pietro Molino, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19/04/2022, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare Penale Sent. Sez. 2 Num. 11275 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 02/02/2023 del Tribunale di Milano in data 28/10/2021 che aveva condannato EZ LL BE ON alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di rapina consumata in concorso. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di EZ LL BE 3onatan, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 187, 192, 530 e 533 cod. proc. pen. Le sentenze di merito fondano il convincimento sulla penale responsabilità dell'imputato sulla base delle affermazioni rese dalla persona offesa, AY Ibrahima, erroneamente ritenute riscontrate da ulteriori elementi d'indagine che, tuttavia, non sono stati né individuati né valutati in accordo con le disposizioni di legge né con i principi di logicità e non contraddizione. Invero, emerge dagli atti come il EZ LL fosse risultato, a seguito degli eventi, vittima di "policontusione da aggressione con prognosi di giorni quindici" e che la persona offesa, lungi dal trovarsi nella condizione di carenza di interesse nel calunniare o screditare gli imputati, fosse invece portatore di uno specifico, concreto e diretto interesse nel fornire una versione dei fatti difforme dal vero, volta ad individuare se stesso quale vittima di un reato e non autore del reato di lesioni personali. Pur evitando di rilevare tutte quelle illogicità che si risolvono però in valutazioni di merito, resta comunque irriducibile ed irrisolvibile la contraddittorietà delle motivazioni in riferimento agli atti acquisiti, che riverbera necessariamente in una censurabile contraddittorietà ed illogicità delle sentenze. In particolare, emerge la contraddittorietà tra la versione dei fatti resa da AY e quella offerta del Seye, asserito "testimone" dei fatti (mentre lo AY afferma che avrebbe voluto inseguire i suoi presunti aggressori ma che vi avrebbe poi desistito, il Seye afferma che lo AY li avrebbe effettivamente inseguiti); tra la versione dei fatti del primo e le dichiarazioni dell'assistente Gallucchio (unico terzo a non descrivere la scena come un'aggressione bensì come una lite tra due opposte fazioni). Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento all'art. 187 cod. proc. pen. e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. per aver commesso il fatto con armi. Nulla quaestio sulla presenza di bottiglie integre, essendosi in presenza di contesto di convivialità, ma il convincimento del giudice avrebbe dovuto formarsi sulla presenza specifica di bottiglie rotte o 2 comunque effettivamente utilizzate o utilizzabili come arma, di cui non è stata rilevata traccia. Terzo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 132, 133 e 62- bis cod. pen. All'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti. A fronte di specifico motivo di appello, con il quale si rilevava come il EZ LL fosse soggetto infraventicinquenne ed incensurato ed avesse manifestato sin dall'inizio un comportamento collaborativo, la Corte territoriale ometteva di valutare gli elementi valorizzati dalla difesa, ma soprattutto liquidava la questione affermando del tutto inopinatamente che ostava ad un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche il fatto che l'imputato non avesse ammesso la propria responsabilità in ordine al reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Invero, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze ivi articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la doglianza svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella non consentita formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Risulta pacificamente accertato sulla base degli esiti dell'istruttoria dibattimentale che gli aggressori sono giunti sul posto brandendo delle bottiglie rotte;
la sentenza impugnata ha inoltre chiarito l'irrilevanza del mancato rinvenimento di cocci di bottiglia in terra avuto riguardo alla loro mancata ricerca e all'assenza di prova che dette bottiglie avessero lasciato ulteriori tracce sul terreno (ossia, avessero prodotto cocci di vetro in conseguenza del loro uso). Sulla base di questo presupposto fattuale indiscutibile, il Collegio evidenzia come il brandire una bottiglia di vetro rotta in un contesto di aggressione finalizzato alla commissione di una rapina costituisca uso di arma impropria ed integri l'aggravante contestata, comportando l'arma in parola, in relazione alle sue caratteristiche e alla sua intrinseca potenzialità offensiva, un chiaro effetto intimidatorio in relazione alle conseguenze di danno alla persona derivanti dal suo utilizzo. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella fattispecie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (anche in punto di recessività di elementi astrattamente favorevoli), tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4 Così deciso in Roma il 02/02/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Pietro Molino, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19/04/2022, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare Penale Sent. Sez. 2 Num. 11275 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 02/02/2023 del Tribunale di Milano in data 28/10/2021 che aveva condannato EZ LL BE ON alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di rapina consumata in concorso. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di EZ LL BE 3onatan, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 187, 192, 530 e 533 cod. proc. pen. Le sentenze di merito fondano il convincimento sulla penale responsabilità dell'imputato sulla base delle affermazioni rese dalla persona offesa, AY Ibrahima, erroneamente ritenute riscontrate da ulteriori elementi d'indagine che, tuttavia, non sono stati né individuati né valutati in accordo con le disposizioni di legge né con i principi di logicità e non contraddizione. Invero, emerge dagli atti come il EZ LL fosse risultato, a seguito degli eventi, vittima di "policontusione da aggressione con prognosi di giorni quindici" e che la persona offesa, lungi dal trovarsi nella condizione di carenza di interesse nel calunniare o screditare gli imputati, fosse invece portatore di uno specifico, concreto e diretto interesse nel fornire una versione dei fatti difforme dal vero, volta ad individuare se stesso quale vittima di un reato e non autore del reato di lesioni personali. Pur evitando di rilevare tutte quelle illogicità che si risolvono però in valutazioni di merito, resta comunque irriducibile ed irrisolvibile la contraddittorietà delle motivazioni in riferimento agli atti acquisiti, che riverbera necessariamente in una censurabile contraddittorietà ed illogicità delle sentenze. In particolare, emerge la contraddittorietà tra la versione dei fatti resa da AY e quella offerta del Seye, asserito "testimone" dei fatti (mentre lo AY afferma che avrebbe voluto inseguire i suoi presunti aggressori ma che vi avrebbe poi desistito, il Seye afferma che lo AY li avrebbe effettivamente inseguiti); tra la versione dei fatti del primo e le dichiarazioni dell'assistente Gallucchio (unico terzo a non descrivere la scena come un'aggressione bensì come una lite tra due opposte fazioni). Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento all'art. 187 cod. proc. pen. e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. per aver commesso il fatto con armi. Nulla quaestio sulla presenza di bottiglie integre, essendosi in presenza di contesto di convivialità, ma il convincimento del giudice avrebbe dovuto formarsi sulla presenza specifica di bottiglie rotte o 2 comunque effettivamente utilizzate o utilizzabili come arma, di cui non è stata rilevata traccia. Terzo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 132, 133 e 62- bis cod. pen. All'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti. A fronte di specifico motivo di appello, con il quale si rilevava come il EZ LL fosse soggetto infraventicinquenne ed incensurato ed avesse manifestato sin dall'inizio un comportamento collaborativo, la Corte territoriale ometteva di valutare gli elementi valorizzati dalla difesa, ma soprattutto liquidava la questione affermando del tutto inopinatamente che ostava ad un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche il fatto che l'imputato non avesse ammesso la propria responsabilità in ordine al reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Invero, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze ivi articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la doglianza svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella non consentita formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Risulta pacificamente accertato sulla base degli esiti dell'istruttoria dibattimentale che gli aggressori sono giunti sul posto brandendo delle bottiglie rotte;
la sentenza impugnata ha inoltre chiarito l'irrilevanza del mancato rinvenimento di cocci di bottiglia in terra avuto riguardo alla loro mancata ricerca e all'assenza di prova che dette bottiglie avessero lasciato ulteriori tracce sul terreno (ossia, avessero prodotto cocci di vetro in conseguenza del loro uso). Sulla base di questo presupposto fattuale indiscutibile, il Collegio evidenzia come il brandire una bottiglia di vetro rotta in un contesto di aggressione finalizzato alla commissione di una rapina costituisca uso di arma impropria ed integri l'aggravante contestata, comportando l'arma in parola, in relazione alle sue caratteristiche e alla sua intrinseca potenzialità offensiva, un chiaro effetto intimidatorio in relazione alle conseguenze di danno alla persona derivanti dal suo utilizzo. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella fattispecie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (anche in punto di recessività di elementi astrattamente favorevoli), tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4 Così deciso in Roma il 02/02/2023.