Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
Le norme di cui agli artt. 167 e 168 R.D. n. 267 del 1942, dettati per la procedura di concordato preventivo, nel porre il principio per cui i creditori, per tutta la durata della procedura e a decorrere dalla data di presentazione del relativo ricorso, non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, operano esclusivamente nei rapporti fra i creditori, al fine di garantirne la "par condicio", nell'eventualità che a detta procedura consegua quella di fallimento, e, pertanto, la loro violazione non può essere fatta valere dal debitore ne' nel proprio interesse, versando egli nella posizione di terzo estraneo ai menzionati rapporti, ne' nell'interesse dei creditori pregiudicati, ostandovi il divieto della sostituzione processuale sancito dall'art. 81 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2001, n. 8739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8739 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VIN.CAR SNC, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. UR ZO, ed i soci della stessa: UR ZO, AR MA TE, UR NE, IT LA, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato MARZO RICCARDO con studio in 73100 LECCE VIA DEI SALESIANI 45, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BANCO DI NAPOLI SPA FILIALE DI LECCE, in persona dei suoi legali rappresentanti Dir. Roberto Morleo e Ernesto De Giovanni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL SERAFICO 43, presso lo studio dell'avvocato GIOVAN GIUSEPPE MORGERA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SALVATORE MARSEGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 165/98 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione I Civile, emessa il 09/03/98 e depositata il 27/03/98 (R.G. 88/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Riccardo MARZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 16 dicembre 1991 la s.n.c. Vin. Car. ed i soci NC RT, AR ES RT, IN RT e NG PP convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Lecce il Banco di Napoli chiedendo che fosse dichiarata l'invalidità e l'inefficacia dell'ipoteca iscritta sui propri immobili per L. 46.069.322 (oltre accessori) dal Banco convenuto in epoca successiva al 5 agosto 1988, data in cui essi avevano presentato proposta di concordato preventivo poi omologato dal Tribunale di Lecce con sentenza del 20 aprile-16 giugno 1990;
chiedevano, altresì, la condanna dello stesso Banco al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.
Il Banco di Napoli-Filiale di Lecce, costituendosi, ammetteva di avere iscritto ipoteca, il 27 settembre 1988, sui beni dei fideiussori, sulla base di un decreto ingiuntivo emesso il 6 luglio 1988, divenuto esecutivo per mancata opposizione, e dichiarava di avere dato mandato al notaio per la cancellazione dell'ipoteca;
chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con la compensazione totale delle spese.
Il Tribunale adito, con la sentenza del 2 maggio 1994, accoglieva le domande degli attori, dichiarando l'invalidità e l'inefficacia dell'ipoteca iscritta, di cui ordinava la cancellazione, e condannando il Banco di Napoli al risarcimento del danno conseguente alla tardiva cancellazione dell'ipoteca, danno da liquidarsi in separata sede, nonché alle spese processuali. Il Banco di Napoli-Filiale di Lecce proponeva appello. Costituitisi la società Vin. Car. ed i quattro soci sopra nominati, la Corte di appello di Lecce, con la sentenza depositata il 27 marzo 1998, ha, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato la domanda di risarcimento dei danni.
Pregiudizialmente, la Corte ha giudicato infondate le questioni di nullità (per assenza di procura ad litem) e di inammissibilità dell'atto di appello;
nel merito, ha ritenuto che le ipoteche iscritte sugli immobili (non della società ammessa a concordato preventivo, ma) di tre dei quattro soci fideiussori della società (NC e IN - RT e NG PP) non erano illegittime, ma soltanto inefficaci nei confronti dei creditori concorrenti (art. 168, terzo comma, legge fallimentare), onde non sussisteva un'attività illegittima del Banco convenuto. La Corte ha, poi, rilevato che detto Banco aveva provveduto, il 9 maggio 1992, a cancellare le ipoteche e, come richiesto dallo stesso Banco, ha compensato integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce la società Vin. Car. ed i soci NC e IN RT, AR ES RT e NG PP hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi. Il Banco di Napoli-Filiale di Lecce ha resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione.
1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono "violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 125 e 325 c.p.c.: omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia riguardanti la nullità della procura e della costituzione in primo grado per la mancata indicazione del nome del legale rappresentante pro tempore del Banco di Napoli, della non conformità delle copie notificate all'originale ed alla costituzione in giudizio in data successiva alla scadenza del termine utile a proporre appello. Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la nullità dell'atto di appello per mancanza della procura ad litem al difensore dell'appellante Banco di Napoli, criticando ambedue gli argomenti posti a base di tale pronunzia, e cioè che la procura conferita in primo grado era relativa anche al secondo grado, e che altra procura era stata rilasciata sull'originale dell'atto di appello depositato in cancelleria, essendo irrilevante che essa non figurava sulle copie notificate agli appellati. I ricorrenti deducono, in ordine al primo argomento, che la procura rilasciata al Banco di Napoli in primo grado era nulla per mancata indicazione dei nomi dei rappresentanti legali del Banco. Per quanto riguarda il secondo argomento, e cioè la procura apposta sull'originale (ma non sulle copie notificate) dell'atto di appello, i ricorrenti rilevano che questo atto è stato depositato dopo la scadenza del termine utile per proporre appello, onde non risulta che il rilascio della procura sia anteriore alla detta scadenza, con la conseguenza che si è avuta, in ordine ai poteri del difensore, "una vera e propria ratifica, non configurabile negli atti processuali".
Il motivo di ricorso è infondato.
Con riferimento alla procura ad litem che risulta apposta a margine dell'atto di appello depositato all'atto della costituzione in giudizio dell'appellante Banco di Napoli, è irrilevante che essa non risulti anche dalle copie dell'atto di appello notificate agli appellati, poiché l'art. 125, secondo comma, c.p.c. consente che la procura al difensore dell'attore sia rilasciata anche in data posteriore alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, purché anteriormente alla sua costituzione in giudizio. Tale disposizione è applicabile anche al giudizio di appello, come questa Corte ha diverse volte affermato, precisando che è irrilevante che la costituzione in giudizio abbia luogo dopo la scadenza del termine per appellare (Cass. 8 novembre 1974 n. 3433; 6 dicembre 1974 n. 4065; 5 giugno 1976 n. 2035; 30 luglio 1982 n. 4358). È, quindi, privo di rilievo che la pro cura dell'appellante rilasciata a margine dell'originale dell'atto di appello (e sul cui tenore nessuna eccezione è stata sollevata dalla controparte, a differenza che per la procura relativa al giudizio di primo grado) non risulti anche dalle copie notificate dell'atto di appello e che tale originale sia stato depositato dopo la scadenza del termine per proporre appello, quando è avvenuta la costituzione in giudizio dell'appellante.
La regolarità della procura ad litem rilasciata dal Banco di Napoli sull'atto di appello rende ininfluenti le censure dei ricorrenti sull'altro argomento (l'estensione al giudizio di appello dei poteri conferiti al difensore del Banco di Napoli con la procura di primo grado, su cui nessuna questione è peraltro insorta nel due gradi del giudizio di merito) utilizzato dalla sentenza impugnata per affermare l'esistenza in capo al difensore del Banco del potere di appellare e quindi la validità dell'atto di appello. 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti deducono "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia sulla mancanza delle conclusioni nell'atto di appello. Art. 360 n. 5 c.p.c.". I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'inammissibilità dell'appello per la mancata formulazione delle conclusioni da parte dell'appellante, osservando che tali conclusioni non possono consistere nella richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Il motivo di ricorso è infondato.
Poiché i ricorrenti lamentano la mancata dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dalla controparte, si denunzia un error in procedendo della sentenza impugnata, su cui questa Corte deve giudicare valutando direttamente gli atti processuali. Dalla lettura dell'atto di appello del Banco di Napoli si desume che questa parte ha concluso chiedendo la riforma totale della sentenza di primo grado per i motivi specificamente indicati in precedenza che hanno investito l'intera sentenza, e cioè: 1) la legittimità dell'iscrizione ipotecaria ritenuta illegittima dal Tribunale;
2) l'assenza di danno conseguente a detta iscrizione;
3) l'avvenuta cancellazione della stessa, non risultante dalla sentenza di primo grado, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Correttamente, quindi, la Corte di appello ha escluso che l'atto di appello fosse inammissibile per assenza di specificità dei motivi dell'impugnazione (art. 342 c.p.c.). 3.- Con il terzo motivo i ricorrenti deducono "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2907 c.c.. Contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla mancata formulazione delle conclusioni in appello. Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.". I ricorrenti lamentano la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato perché la Corte territoriale "ha argomentato sul punto relativo alla legittimità dell'iscrizione ipotecaria che non era stato e non poteva essere oggetto di specifica censura". I ricorrenti soggiungono che il comportamento illecito del Banco di Napoli era stato affermato dal Tribunale in relazione alla mancata cancellazione dell'ipoteca, avvenuta soltanto dopo quattro anni dall'iscrizione, e su questo punto il Banco appellante non aveva formulato alcuna conclusione. Il motivo di ricorso è infondato.
Come si desume da quanto si è detto in relazione al secondo motivo di ricorso, l'atto di appello del Banco di Napoli ha censurato, con il primo motivo, proprio l'affermazione, fatta dalla sentenza di primo grado, di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria. Consegue che la sentenza impugnata, nel ritenere che "le ipoteche in discussione" erano state "accese legittimamente", ha accolto un motivo dell'appello, e quindi non ha violato l'art. 112 c.p.c.. Da tale affermazione la Corte di appello ha desunto l'insussistenza di un illecito del Banco di Napoli per mancata cancellazione delle dette ipoteche o per il ritardo nella cancellazione.
4.- Con il quarto motivo i ricorrenti deducono "violazione degli artt. 96 c.p.c., 2043 c.c., 168 r.d. n. 267 del 16.3.1942. Contraddittoria ed insufficiente motivazione circa il punto decisivo attinente all'illiceità del comportamento del Banco di Napoli per la mancata tempestiva cancellazione dell'ipoteca". I ricorrenti lamentano che, a causa del comportamento omissivo del Banco di Napoli, "protratto per oltre quattro anni", essi non hanno potuto disporre liberamente dei propri beni, e che tale omissione illecita e produttiva di danno risarcibile non sia stata considerata dalla sentenza impugnata.
Il motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha escluso la sussistenza di un'attività illegittima da parte del Banco di Napoli perché ha ritenuto che le ipoteche a carico dei soci fideiussori erano state iscritte legittimamente e che non vi era un obbligo del Banco di Napoli di procedere alla cancellazione delle stesse ipoteche quando esso ha appreso che pendeva una procedura di concordato preventivo nei confronti della società garantita. La Corte ha, quindi, escluso che vi fosse, da parte del Banco, un'omissione illecita, perché ha ritenuto non sussistente l'obbligo dello stesso verso i debitori di procedere alla cancellazione delle ipoteche iscritte. Nella motivazione della sentenza impugnata non sussistono le violazioni di legge denunziate dai ricorrenti. In particolare la Corte territoriale si è conformata all'orientamento di questa Corte secondo cui l'art. 168, terzo comma, legge fallimentare, nel prevedere che "i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti" (salva l'autorizzazione del giudice ove ricorrano le ipotesi di cui al precedente art. 167), opera esclusivamente nei rapporti fra i credi tori al fine di garantirne la par condicio per l'eventualità di successivo fallimento. Consegue che la violazione di detta disposizione non può essere fatta valere dal debitore ne' nel proprio interesse (versando egli nella posizione di terzo estraneo ai menzionati rapporti), ne' nell'interesse dei creditori pregiudicati (risultando a ciò di ostacolo il divieto della sostituzione processuale sancito dall'art. 81 c.p.c.). Tale orientamento è stato espresso dalle sentenze di questa Corte 3 agosto 1990 n. 7807, 15 maggio 1993 n. 5569, 6 settembre 1996 n. 8130. Quest'ultima sentenza ha precisato (in motivazione: p. 4.2) che l'iscrizione ipotecaria è "valida, perché la legge non ne prevede la nullità, che è stabilita per la sola ipotesi in cui l'azione esecutiva sia promossa o proseguita sul patrimonio del debitore (art. 168, primo comma)" e che essa è anche "efficace nei confronti del debitore, mentre è inefficace unicamente noi confronti dei creditori concorrenti". È irrilevante che - come rilevano i ricorrenti (nella memoria) - l'orientamento interpretativo qui richiamato si sia formato con riferimento alla procedura di amministrazione controllata, mentre, nel caso di specie, la procedura in corso era quella di concordato preventivo, perché il citato art. 168 è contenuto proprio nel titolo dedicato al concordato preventivo ed è stato applicato dalle tre sentenze sopra indicate in tema di amministrazione controllata per il rinvio che all'art. 168 è operato dall'art. 188 legge fallimentare. Il richiamato orientamento interpretativo, che questo Collegio condivide, va seguito anche in materia di concordato preventivo, onde va confermata la sentenza impugnata, che ha ritenuto insussistente un obbligo del Banco di Napoli nei confronti dei debitori di cancellazione delle ipoteche iscritte dopo la proposta di concordato preventivo ed ha conseguentemente escluso che fosse, per ciò solo, configurabile un ritardo illecito nell'avvenuta cancellazione. 5.- Con il quinto motivo i ricorrenti deducono "violazione dell'art. 90 e seg. c.p.c.. Ingiusta compensazione delle spese di primo grado". I ricorrenti osservano che la "domanda di accertamento dell'inefficace ipoteca e della cancellazione di essa era stata accolta e confermata", onde "almeno per una parte delle spese processuali il Banco di Napoli avrebbe dovuto essere considerato soccombente".
L'infondatezza del motivo di ricorso deriva da ciò che si è detto in relazione al terzo ed al quarto motivo. La sentenza di appello non ha confermato la pronunzia di primo grado di invalidità ed inefficacia delle ipoteche iscritte dal Banco di Napoli, ma, al contrario, ha ritenuto le dette ipoteche valide ed efficaci nei confronti dei debitori, rigettando, pertanto le domande proposte da questi ultimi, con conseguente riforma totale della sentenza di primo grado. Gli odierni ricorrenti sono rimasti perciò soccombenti nel giudizio da loro instaurato. La Corte di appello ha compensato le spese di ambedue i gradi del giudizio in accoglimento di specifica richiesta del Banco appellante.
6.- In conclusione, il ricorso, essendo infondato, va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati in solido a pagare alla parte resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L.
4.568.000 delle quali L. 4.000,000 (quattro milioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001