Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2004, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TREESSE ITALIA SRL, in persona amministratore DELIA CORSI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONTE VERDE 15, presso lo studio dell'avvocato DI BENEDETTO PIETRO, che la difende, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
NO DO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 173/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 28/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/07/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato DI BENEDETTO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Treesse Italia concessionaria per il Comune di Ferentino del servizio accertamento e riscossione della TOSAR, ha impugnato, sui confronti di UL DO, con ricorso notificato il 26.3.99, la sentenza della C.T.R. di Roma, depositata il 28,12.98, confermativa di quella di 1^ grado, che aveva accolto il ricorso dell' UL contro l'avviso di accertamento relativo alla TOSAP del 1995, per l'importo di L. 492.000, conseguenze all'applicazione della tariffa intera.
La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 45 co. 8^ del D.Lgs. 507/93, sostenendo che, in mancanza della prevista "convenzione", la tariffa ridotta del 50% non poteva essere applicata al caso di specie.
L' UL non resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già rilevato dai giudici di merito, lo inequivoco disposto dell'art. 1 lett. c) D.Lgs. 566/33, modificando la norma di cui al co. 8^ dello art. 45 D.Lgs. 507/93, che attribuiva al Comune la "facoltà" di "disporre la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta "per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente", ha tolto agli enti impositori ogni potere discrezionale in merito rendendo obbligatoria, nei menzionati casi, l'applicazione della tariffa ridotta del 50%, da riscuotersi "mediante convenzione". Da ciò discende che, contrariamente all'assunto della ricorrente, la "convenzione" in parola, lungi dal potersi considerare lo strumento indiretto per far comunque illegittimamente rivivere tale potere discrezionale in capo agli enti impositori, costituisce solo una mera modalità d'esecuzione per la riscossione dell'imposta ridotta, e non certo una potestativa "conditio sine qua non" per l'applicazione della stessa.
Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla in ordine alle spese, attesa la contumacia dello UL.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004